Author Archive for: SanVittore

Regione del Veneto: applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS‏

02 Apr 2013
2 Aprile 2013

Pubblichiamo la bozza della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del Veneto (prima della pubblicazione sul BUR), avente per oggetto "Presa d’atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS “Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS”.

VAS regione Veneto-nuova procedura 2013

L’applicabilità del D. Lgs. 231/2002 ai lavori (pubblici e privati) e le ripercussioni sulla disciplina di settore (D. Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010)

29 Mar 2013
29 Marzo 2013

Pubblichiamo le slides del dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza, relative al convegno del 28 febbraio 2013 sul tema: "L’applicabilità del D. Lgs. 231/2002 ai lavori (pubblici e privati) e le ripercussioni sulla disciplina di settore (D. Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010)", ringraziando sentitamente l'autore.

 DLgs_231-2002_e_LL_PP

L’espropriato non è legittimato a far valere la mancanza di copertura finanziaria o l’antieconomicità di una scelta riguardante un’opera pubblica

29 Mar 2013
29 Marzo 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 409 del 2013 decide un ricorso col quale è stata impugnata la deliberazione di approvazione del progetto definitivo per la costruzione della nuova scuola primaria di un Comune, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la cui realizzazione era prevista sull’area dei ricorrenti.

Scrive il TAR: "Il secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa mancanza della copertura finanziaria, è inammissibile, oltre ad essere infondato nel merito. Sotto il primo aspetto, si deve ricordare che, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità della delibera comunale con la quale è stato approvato il progetto di un'opera pubblica, per inosservanza delle norme relative all'indicazione della copertura finanziaria, in quanto tali norme non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello - del tutto estraneo al rapporto intersoggettivo tra privato e Pubblica amministrazione - al corretto andamento finanziario dell'Amministrazione locale (Cons. Stato: Sez. IV, Sent., 24-01-2011 n. 486; Sez. IV, 25 – 05 – 2005, n. 2718; sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5628; Sez. IV, 29 maggio 1995, n. 400). Il motivo è, poi, anche infondato, in quanto nell’attuale ordinamento degli enti locali, le questioni di copertura finanziaria non attengono più alla validità del provvedimento che comporta un impegno di spesa. Infatti, "a seguito della riscrittura dell'ordinamento contabile e della nuova distribuzione di competenze tra organi politico-amministrativi e responsabili dei singoli servizi, la copertura finanziaria, che prima era un prius, successivamente è divenuta, dal punto di vista dell'attestazione formale, un posterius. La norma dell'art. 55 comma 5 L. 8 giugno 1990, n. 142, è stata infatti modificata nel senso che l'attestazione di copertura ha assunto un significato accertativo della necessaria copertura di bilancio dell'atto emanato nel contesto del richiesto visto di regolarità contabile, che riguarda anche l'esatta imputazione di spesa. In altri termini, l'attestazione di copertura finanziaria non precede più l'impegno, nè soprattutto è requisito di validità, ma accede, completandolo, alla relativa deliberazione o determinazione di spesa di cui diventa condizione di esecutività, con la conseguenza che la sua mancanza non comporta la nullità dell'atto di spesa." (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2718). In particolare, attualmente tale aspetto è regolato dall'art. 151, comma quarto del D.lgs. n. 267/2000, che, come appare evidente dalla semplice lettura, riproduce la previsione che l'atto amministrativo emanato senza la copertura finanziaria, lungi dall'essere "nullo di diritto", come previsto dal vecchio testo dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142/1990, è valido e diviene esecutivo solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Nel caso in esame la delibera impugnata riporta il parere di regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. n. 267/2000, ma non risulta agli atti di causa l’attestazione della copertura finanziaria che, tuttavia, per quanto sopra detto, potrà essere emessa nel prosieguo del procedimento, senza che ciò incida sulla validità della delibera. Il motivo in esame, dunque, a parte la sua ammissibilità, è infondato proprio alla luce della lettera della norma sopra richiamata.

3. Anche il terzo motivo è infondato, in quanto le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’amministrazione, di costruire una scuola primaria ex novo in alternativa alla ristrutturazione di quella già esistente, sono state ampiamente illustrate nella delibera di Giunta Comunale n. 126 del 5/10/2009 di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici. Peraltro, le deduzioni della ricorrente in ordine all’antieconomicità di tale scelta riguardano aspetti di merito che sfuggono al sindacato di legittimità spettante a questo Tribunale".

Come ci si difende allora dagli amministratori cattivi o incapaci (che ce sia qualcuno...)?

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 409 del 2013

Il ricorso giurisdizionale non può ampliare il thema decidendum del ricorso gerarchico

29 Mar 2013
29 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 14 marzo 2013 n. 382, chiarisce il rapporto tra il ricorso gerarchico ed il ricorso giurisdizionale: “secondo un principio pacifico e tramandato insegnamento, il ricorso giurisdizionale avverso la negativa determinazione del ricorso gerarchico non può ampliare ed estendere, oltre agli originali rilievi di legittimità espressi nel ricorso gerarchico, il thema decidendum e ciò sia nell’ipotesi di ricorso gerarchico facoltativo, secondo la novella del 1971 ( art. 20 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ora : art. 7, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104 e successive integrazioni e modificazioni), sia che tale procedura costituisca, come nel caso in questione ( art. 1363, D.L. 15 marzo 2010, n.66 e successive integrazioni e modificazioni), un presupposto indispensabile al successivo ricorso giurisdizionale .

Nel primo caso, infatti, si consentirebbe alla parte di svolgere i necessari rilievi critici oltre i termini decadenziali propri dei ricorsi giurisdizionali, nel secondo, invece, verrebbe frustrata la previsione deflattiva voluta dal legislatore sottoponendo all’Amministrazione una ridotta serie di censure, rispetto a quelle avanzate con il ricorso giurisdizionale e sulle quali quest’ultima non si è potuta pronunciare (Consiglio Stato sez. VI, 4 marzo 1998, n. 230; Consiglio Stato sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 382 del 2013

Contrasto tra AVCP e Presidenza Consiglio Ministri: contratti elettronici anche per i cottimi fiduciari?

28 Mar 2013
28 Marzo 2013

Il 21 marzo 2013 la rivista on line Edilizia e Territorio ha pubblicato una nota di Giuseppe Latour, che tratta questo argomento: " Il contratto elettronico sarà obbligatorio sempre anche per le scritture private. Il ministero della Funzione pubblica ha da poco diffuso una nota con la quale chiarisce alcuni dubbi sulla stipulazione dei contratti in forma digitale, prevista dall'articolo 11, comma 13, del Codice appena modificato dal decreto sviluppo-bis (Dl 179/2012). E, nello sgombrare il campo dalle incertezze esistenti tra le imprese, la circolare ne crea di nuove: il documento, infatti, si distacca, in alcuni passaggi, dalla determinazione n. 1/2013 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che aveva affrontato il problema un mese fa".

Siamo in grado di pubblicare tale parere, datato 28 febbario 2013, indirizzato all'Ance,  emesso dal Consigliere Germana Panzironi, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplicazione, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Notizia pubblicata da Edilizia e Territorio

Parere Ministero PA e Semplificazione

Pubblichiamo sulla questione anche la Deliberazione della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 18/3/2013 n. 91/2013/PAR.

Corte_conti_Lombardia_91-2013-PAR

Dario Meneguzzo

Nota di chiarimenti della Regione sul PAI

28 Mar 2013
28 Marzo 2013

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni contenute all’art. 5 del NdA del PAI relative alle “zone di attenzione” la Regione del Veneto ha inviato ai Comuni e alle Province interessate una nota di chiarimenti.

Per quanto concerne l’applicazione della norma bisogna distinguere in:

a) in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti – art. 5 comma 3 – e al di fuori dalla fattispecie di cui all’art. 8 comma 2, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità alle disposizioni generali riportate nell’art. 8 medesimo.

b) in sede di redazione del PAT (o PATI) – art. 5 comma 4 – la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 può esser fatta contestualmente alla redazione del piano, oppure rinviata alla fase di redazione del Piano degli Interventi (PI). Perché la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 possa essere rinviata alla fase di redazione del PI è necessario che le zone di attenzione vengano ricomprese nella carta delle fragilità entro aree “non idonee” oppure come entro aree “idonee a condizione”, di cui alla L.R. 11/2004 e che le condizioni imposte per l’idoneità comprendano anche la valutazione delle condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. Tra le condizioni imposte potrà esserci direttamente l’eventuale espletamento delle procedure per l’attribuzione del grado di pericolosità. Nel caso di un PAT già approvato, le disposizioni del citato comma 4 dell’art. 5 del PAI vanno comunque applicate nella fase della redazione del PI. Va rimarcato che nelle zone di attenzione individuate nella tavola delle Fragilità all’interno di aree non idonee o di aree idonee a condizione valgono comunque sia le specifiche norme d’attuazione del PAT sia le norme tecniche del PAI, in particolare le prescrizioni generali riportate all’art.8.”

dott.sa Giada Scuccato

PAI_Nota_Regione

Retta per anziani inseriti in strutture residenziali: per il CDS rilevano anche i redditi non rientranti tra quelli utili per il calcolo dell’ISEE

28 Mar 2013
28 Marzo 2013

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della terza sezione n. 1631 del 21 marzo 2013, è ritornato sulla questione dei regolamenti comunali sulla integrazione della retta di anziani inseriti in strutture residenziali.

Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha riformato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva ritenuto illegittimo il regolamento comunale di Terni, nella parte in cui ricomprendeva nel reddito dell’anziano anche le entrate non assoggettabili alla denuncia dei redditi, quali la rendita INAIL, la pensione di guerra e l’indennità di accompagnamento, per presunto contrasto con l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 109/1998, che così recita: “Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

Il primo giudice interpretava questa norma nel senso che questi criteri ulteriori fissati dagli enti erogatori non dovessero riguardare la valutazione del reddito, perché il reddito è già ricompreso come principale criterio dell’indicatore della situazione economica  equivalente, che in sostanza sarebbe intoccabile.

 Il Consiglio di Stato, invece, afferma, citando la sua precedente sentenza n. 5154/2012, che:  “gli Enti erogatori possono legittimamente integrare la disciplina in tema di ISEE di cui al D.Lgs. n. 109/1998, prevedendo nei loro regolamenti di tener conto anche di redditi non imponibili e non considerati nella ISEE - quali la pensione di invalidità e la indennità di accompagnamento - ai fini della valutazione della situazione economica degli assistiti per la compartecipazione alle spese per il ricovero in strutture assistenziali, anche se tali redditi non rientrano tra quelli utili per il calcolo dell’ISEE.

Si tratta di una statuizione di fondamentale importanza, dal momento che riconosce alla regolamentazione locale sulla compartecipazione alla retta di valutare in maniera più aderente alla realtà la situazione reddituale individuale.

avv. Marta Bassanese

sentenza CDS 1631 del 2013

La Avcp organizza una consultazione on line sui bandi-tipo per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

28 Mar 2013
28 Marzo 2013

Scopo della consultazione è raccogliere osservazioni e proposte sull’individuazione degli specifici settori sui quali si ritiene prioritaria un’attività regolatoria e sulla metodologia per l’adozione dei bandi - tipo previsti dall'articolo 64, comma 4–bis, del Codice, il quale prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall’Autorità”.

I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 9 aprile 2013, ore 18.00, mediante la compilazione dell’apposito modello formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 10.000 battute.

www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=8247ab0a0a7780a5016b159d1591a1ea

Se l’area è in parte demaniale, il consenso dell’ente gestore (Consorzio di Bonifica) non basta affinchè il Comune adotti un piano attuativo

27 Mar 2013
27 Marzo 2013

Lo chiarisce la sentenza del TAR Veneto n. 410 del 2013.

Scrive il TAR: "il motivo fondamentale in base al quale è stata negata l’adozione del Piano da parte della Giunta Comunale, è costituito dall’assenza di titolarità in capo alla società ricorrente dell’intera area oggetto del Piano. E’ pacifico, infatti, che all’interno dell’area della lottizzazione vi siano 383 mq. (secondo la ricorrente) o 450 mq. (secondo il Comune) di proprietà demaniale, costituita da uno scolo delle acque lungo la via Chiaviche. Tale mancanza di titolarità non è superabile con lo strumento di cui all’art. 20, 6° comma, LR 11/2004, che prevede l’espropriazione degli eventuali proprietari dissenzienti, non essendo i beni demaniali espropriabili. La società Elena non ha però invocato lo strumento dell’espropriazione, ma si è invece procurata il consenso dell’ente gestore di tale area, ovvero il Consorzio di Bonifica Padana Polesana, per “tombinare” tale area e destinarla a parcheggio. Il Comune ha ritenuto tale soluzione non sufficiente ad integrare il requisito della titolarità dell’area, necessario al fine di attuare una
trasformazione urbanistica. Tale posizione del Comune è pienamente condivisibile, in quanto il requisito della proprietà dell’area da parte del lottizzante non è surrogabile con un nulla osta o un permesso attributivo di una disponibilità pur sempre precaria della stessa. Ebbene, nel caso di
specie, tale area, oggi occupata da un canale di scolo, dovrebbe essere, previa copertura con apposite griglie, destinata a parcheggio, ed è evidente che nell’ipotesi in cui, per un qualsiasi motivo, l’ente proprietario o l’ente gestore ne rivendicasse la disponibilità e tale concessione in uso dovesse venire meno, si verificherebbe un’incongruità a livello urbanistico alla quale il Comune dovrebbe porre rimedio con oneri a proprio carico. Conseguentemente, appare legittima la decisione del Comune di ritenere non sufficiente, ai fini di tale trasformazione urbanistica, una semplice concessione in uso dell’area demaniale interessata dall’intervento".

sentenza TAR Veneto 410 del 2013

Niente risarcimento danni al confinante se la DIA è illegittima solo perchè firmata da un geometra

27 Mar 2013
27 Marzo 2013

La vicenda decisa dalla sentenza che si annota (Consiglio di Stato, sez. IV, 14.03.2013, n. 1526) prende le mosse da un esposto depositato in Comune da una signora che, vedendo sorgere vicino alla sua proprietà cinque villette a schiera da un alto e la ristrutturazione di un edificio dall’altro, sollecita l’Ente a intervenire per far togliere le opere costruite con due d.i.a. presentate nel 2005.

L’Amministrazione comunale tace e le opere vengono realizzate. L’esponente adisce al T.a.r. con un unico ricorso per fare annullare i provvedimenti taciti formatisi sulle presentate d.i.a., fare declarare l’illegittimità del silenzio inadempimento e per chiedere il risarcimento dei danni.

Il T.a.r. per la Lombardia non entra nel merito della questione perché con una pronuncia di rito dichiara inammissibile il ricorso.

La cittadina impugna la sentenza al Consiglio di Stato che, invece, ritiene il ricorso ammissibile ed entra così nel concreto della questione.

Tra i vari aspetti trattati dalla decisione è interessante quello relativo alla eccepita illegittimità della d.i.a. relativa alla costruzione delle cinque villette a schiera perché il progetto delle stesse era stato redatto da un geometra.

Il Collegio riconosce che il geometra può progettare opere edilizie con impiego di cemento armato ma con dei limiti. Infatti, non può firmare progetti contenenti opere che, in relazione alla loro destinazione, possono comportare pericolo per l’incolumità delle persone. Ciò, ad esempio, si può riscontrare per le costruzioni destinate a civile abitazione e progettate su più piani che sono da ritenersi riservate agli ingegneri e agli architetti.

Con tale motivo i giudici hanno ritenuto illegittima la d.i.a presentata dal geometra per la costruzione delle cinque villette essendo, questo, un intervento edilizio non di modesta dimensione e quindi precluso al suddetto professionista.

Nonostante la dichiarata illegittimità, il Consiglio di Stato non accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica (ex art. 2058, comma 1, c.c.) – ossia la demolizione dell’immobile perché in contrasto con la normativa – ritenendo tale “sanzione” eccessivamente sproporzionata per una d.i.a. che ha come unico vizio il fatto di contenere un progetto predisposto da parte di un geometra anziché da un ingegnere.

Altresì ritiene infondata la domanda di risarcimento per equivalente (ex art. 2058, comma 2, c.c.) perché nel caso specifico il fatto che il progetto fosse stato redatto dal tecnico sbagliato non è emerso alcun danno…ossia le villette non sono cadute!

Quindi, il fatto che il progetto non sia stato redatto da un tecnico abilitato non comporta, ipso facto, un danno al confinante se non contiene vizi progettuali - poi tradottisi in carenze strutturali della costruzione realizzata - pregiudizievoli per la pubblica incolumità.

di Rocco Giacobbe Vaccari – Avvocato del Foro di Padova

cds 1526.2013

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