Author Archive for: SanVittore

Illegittima costituzionalmente la legge toscana che disciplina gli orari degli esercizi commerciali

26 Feb 2013
26 Febbraio 2013

Lo ha stabilito la Corte Costizionale con la sentenza n. 27 del 2013: "L’art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale − al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – individua gli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali, comprese quelle di somministrazione di alimenti e bevande, possa incontrare limiti e prescrizioni.

L’art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 del citato art. 3 del d.l. n. 223 del 2006, estendendo anche alla disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali l’elenco degli ambiti normativi per i quali è espressamente escluso che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni, sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte

L’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 ha modificato la lettera d-bis) del comma 1 dell’art. 3 citato, eliminando dal testo della norma le parole «in via sperimentale» e dopo le parole «dell’esercizio» l’espressione «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte», con il risultato che le attività commerciali non possono più incontrare limiti o prescrizioni relative a orari o giornate di apertura e chiusura da rispettare, essendo tutto rimesso al libero apprezzamento dell’esercente.

Tale ultima norma è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

Questa Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La prima delle norme impugnate nel presente giudizio (art. 88 della legge regionale n. 66 del 2011) si rivolge agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in relazione ai quali reintroduce l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni.

La seconda delle norme impugnate (l’art. 89 della medesima legge reg. n. 66 del 2011) reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da determinarsi da parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che, come si è innanzi precisato, ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.

Ne consegue che gli artt. 88 e 89 della legge reg. n. 66 del 2011 violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.".

sentenza Corte Costiotuzionale 27 del 2013

Effetti della presentazione di una domanda di sanatoria sulla precedente ordinanza di demolizione di opera abusiva

25 Feb 2013
25 Febbraio 2013

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 124 del 2013, ribadisce l'orientamento giurisprudenziale dominante, secondo il quale la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 DPR 380 del 2001 rende inefficace la prec edente ordinanza di demolzione di un'opera abusiva.

Sul piano processuale, siccome la domanda di sanatoria era stata presentata prima di notificare il ricorso al TAR, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Scrive il TAR: "Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse alla decisione. Infatti, la presentazione, in data (17 dicembre 2012) anteriore al ricorso, da parte dei ricorrenti, della domanda di sanatoria di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, ha determinato inevitabilmente il venir meno dell'interesse all’annullamento dell’ordine di demolizione. Quest’ultimo, infatti, verrebbe rimosso in caso di accoglimento dell’istanza di sanatoria, oppure sostituito da altra successiva misura sanzionatoria che il Comune è tenuto ad adottare nell'ipotesi di reiezione della medesima istanza. Pertanto, la presentazione della domanda di sanatoria ha comportato la traslazione e il differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva".

sentenza Tar Veneto 124 del 2013

La concessione-contratto di un’area demaniale

25 Feb 2013
25 Febbraio 2013

Il T.A.R. Veneto , sez. I, con la sentenza del 20 febbraio 2013 n. 260, chiarisce la natura della concessione-contratto, ossia dell’istituto che è caratterizzato dalla compresenza di un provvedimento di concessione, in cui l'Amministrazione conserva il suo carattere di autorità, e da una convenzione collegata al provvedimento, che può essere precedente, concomitante o successiva all'emanazione della concessione, affermando che: “E’ di pacifica evenienza e l’assunto non merita particolare approfondimento che la questione riguarda quella che viene definita una concessione contratto. Ossia l’evenienza negoziale, individuata nei termini della procedura ad evidenza pubblica, accede al provvedimento autoritativo della p.a. per il godimento del bene demaniale. Ciò esclude che tale strumento giuridico possa dar luogo ad un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive perché i soggetti della vicenda svolgono la loro azione su piani diversificati ed indipendenti che non possono omogeneizzarsi, anzi l’obbligazione del privato è condizionata dalla sussistenza del provvedimento ( Cons. St., sez. VI, 20 febbraio 2007, n.912)”.

 Riguardando la concessione de qua un’area demaniale sita a Porto Marghera, occupata abusivamente e sine titulo dal ricorrente, il Collegio sottolinea che: “Passando all’esame del merito della presente vicenda, rileva preliminarmente il Collegio che è pacifico e incontrovertibile che il titolare di una concessione, anche al tempo dei fatti oggetto del presente giudizio, non aveva titolo per vantare una posizione poziore rispetto ad eventuali altri aspiranti :”… secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non v'è motivo di discostarsi (v., per tutte, Cons. St., sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5765; Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168), il c.d. diritto di insistenza conferito dall'art. 37 cod. nav. in favore del titolare della concessione demaniale marittima in scadenza, in occasione del suo rinnovo, non può considerarsi tale da determinare sempre e comunque la prevalenza dell'insistente rispetto agli altri eventuali concorrenti, che abbiano prodotto regolare istanza di concessione in relazione agli stessi spazi demaniali, non potendo tale previsione normativa, secondo un'interpretazione conforme ai principi di concorrenzialità di derivazione comunitaria, essere intesa come un meccanismo capace di elidere ogni confronto concorrenziale tra più istanze in competizione (orientamento, sostanzialmente recepito sul piano legislativo dall'1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 25, che, modificando l'art. 37 cod. nav., ha eliminato ogni diritto di preferenza, in sede di rinnovo, in favore del precedente concessionario) (Consiglio di Stato sez. VI, 26 maggio 2011 n. 3160)”.

Inoltre, trattandosi di una procedura avente ad oggetto una pubblica concessione e non una contratto privato, il Collegio ribadisce che un’ipotetica culpa in contrahendo della P.A. può sorgere solamente dopo l’assegnazione della concessione: “Così come infondate, trattandosi dell’assegnazione di una concessione, e non di una attività contrattuale, sono le asserite aspettative maturate dal ricorrente e connesse al comportamento tenuto dalla p.a. “ nel corso delle trattative”. E’ appena il caso di ricordare come l’utilizzazione di un bene demaniale avviene attraverso la procedura di evidenza pubblica, per cui prima dell’avvenuta assegnazione non può individuarsi alcuna culpa in contraendo della p.a.(Cons.St., sez. IV, n.5633/2008)”.

TAR Veneto n. 260 del 2013

Semplificazione dei controlli sulle imprese

25 Feb 2013
25 Febbraio 2013
L'Art. 14 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - all'art. 14 prevede che:
5. Le regioni .......  e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata. La CONFERENZA UNIFICATA ha approvato il 24 gennaio 2013 l'intesa  sulle  linee  guida  in  materia  di  controlli,   ai   sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35, (Repertorio atti n. 2/CU), che è stata pubblicata sulla GU n. 42 del 19-2-2013.Si allegano l'intesa e l'allegato pubblicati sulla G.U.

 
Estratto dell'art. 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese

  1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese  le  aziende agricole,  e'  ispirata,  fermo  quanto  previsto   dalla   normativa
((dell'Unione  europea)),  ai  principi  della   semplicita',   della proporzionalita' dei controlli  stessi  e  dei  relativi  adempimenti
burocratici  alla  effettiva  tutela   del   rischio,   nonche'   del coordinamento  dell'azione  svolta  dalle  amministrazioni   statali,
regionali e locali.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute  a  pubblicare
sul     proprio     sito      istituzionale      e      sul      sito www.impresainungiorno.gov.it  la  lista  dei  controlli  a  cui  sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore  di attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.
  3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema  produttivo  e  la competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,  anche sulla  base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri  di  cui
all'articolo  25,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  volti  a  razionalizzare,   semplificare   e
coordinare i controlli sulle imprese.
  4. I regolamenti sono emanati  ........ in base ai seguenti  principi  e  criteri  direttivi,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
    a) proporzionalita' dei  controlli  e  dei  connessi  adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
    b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
    c) coordinamento e programmazione dei controlli  da  parte  delle amministrazioni  in  modo  da  assicurare  la  tutela  dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni  e  sovrapposizioni  e  da  recare  il minore intralcio al normale esercizio delle  attivita'  dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle  verifiche  e delle ispezioni gia' effettuate;
    d) collaborazione ((. . . )) con i soggetti controllati  al  fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarita';
    e)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle   procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
    f) ((razionalizzazione, anche mediante riduzione  o  eliminazione di  controlli  sulle  imprese,  tenendo   conto   del   possesso   di
certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO))
o  altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate,  da

un  organismo  di  certificazione   accreditato   da   un   ente   di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione  europea  ai
sensi  del  Regolamento  2008/765/CE,  o  firmatario  degli   Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
 

Dopo l’annullamento del diniego di concessione o in caso di silenzio-rifiuto, quale disciplina urbanistica si applica in sede di riesame

22 Feb 2013
22 Febbraio 2013

La questione è stata esaminata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1007/2013.

Scrive il Consiglio di Stato: "La sentenza impugnata, l’appello e la contrapposta difesa ruotano tutti attorno al tema della concreta applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 8 gennaio 1986, n. 1, con riguardo alla questione della disciplina
urbanistica da far valere in occasione del riesame di un progetto edilizio, conseguente all’annullamento del diniego di concessione o alla declaratoria del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione. Nella ricerca di un punto di giusto equilibrio tra due principi di eguale valore (da un lato, effettività della tutela giurisdizionale, dalla quale discende la regola che gli effetti della sentenza risalgono al momento della proposizione della domanda; dall’altro, preminenza dell’interesse pubblico sugli interessi privati, seppur meritevoli di tutela), l’Adunanza plenaria ha ritenuto che:
restano inopponibili all’interessato le modificazioni della normativa di piano intervenute successivamente alla notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso;
quando la nuova normativa sia opponibile, deve riconoscersi al privato, che abbia ottenuto un giudicato favorevole, un interesse pretensivo a che l’Amministrazione valuti la possibilità di introdurre una variante che recuperi, in tutto o in parte, l’originaria previsione del piano abrogato, posta a suo tempo a base della domanda di concessione.
L’insegnamento dell’Adunanza generale ha trovato, da allora in poi, puntuale applicazione (si vedano ad es. Cons. Stato, 30 giugno 2004, n. 4804; Id., sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6535)....

Di conseguenza – come già chiariva la più volte citata decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 del 1986 – l’Amministrazione, nel nuovo esercizio del proprio potere, dovrà tenere conto degli eventuali vincoli e limiti diversi e ulteriori rispetto alla disciplina urbanistica in senso stretto che, in quanto siano applicabili anche se sopravvenuti (quali, in linea di massima, le prescrizioni sanitarie, anti-sismiche, i vincoli a tutela delle bellezze naturali e di beni di interesse storico e artistico), debbano essere valutati al momento in cui la domanda  viene esaminata".

CdS_1007-2013

Il risarcimento del danno per la c.d. perdita di chance ha carattere residuale

22 Feb 2013
22 Febbraio 2013

Il T.A.R. Veneto, nella stessa sentenza n. 263/2013 allegata al post precedente, chiarisce altresì il concetto di danno derivante da c.d. perdita di chance: “Il danno da perdita di chance costituisce la riparazione per equivalente monetario del pregiudizio subito dal danneggiato, non dimostrabile sul piano eziologico se non in termini di mera possibilità, e non altrimenti riparabile” (TAR Sicilia, Palermo (sez. I), n. 590 del 31 marzo 2011).

Quando, viceversa, il danno sia riparabile, come nel caso in questione, mediante riedizione del potere, la tutela in forma specifica assorbe in sé, ma più esattamente esclude, quella per equivalente monetario.

Nondimeno, in caso di successivo e positivo giudizio, l'eventuale pregiudizio potrà individuarsi nel ritardo occorso all’accesso al bene della vita rivendicato.

In altri termini :” essendo l'azione costitutiva diretta all'annullamento dell'atto lesivo in rapporto di necessaria pregiudizialità con l'azione di condanna al risarcimento del danno ad esso conseguente, non può non tenersi conto degli effetti dell'annullamento giurisdizionale dell'atto illegittimo della procedura selettiva costituito dal provvedimento di aggiudicazione al concorrente; ogni qualvolta sia possibile procedere alla ripetizione delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori, gli effetti caducatorio e conformativo che discendono dal giudicato di annullamento opereranno un integrale risarcimento del danno in forma specifica a favore del ricorrente, riammesso a giocarsi le proprie chance di aggiudicazione della gara nell'ambito della procedura selettiva rinnovata. La tutela del ricorrente è, dunque, affidata in primo luogo agli effetti immediati e diretti di natura cassatoria e, in via indiretta e mediata, agli ulteriori effetti conformativi del reiterato esercizio del potere; il risarcimento del danno per equivalente costituisce un rimedio sussidiario e residuale, al quale si può ricorrere se e in quanto quello ripristinatorio non abbia potuto conseguire risultati satisfattivi “(TAR Sicilia, Palermo (sez. I), n. 590 del 31 marzo 2011, cit.). .

La reintegrazione in forma specifica viene considerata, quindi, la forma tipica di tutela dell'interesse legittimo, mentre il risarcimento per la perdita di chance - come possibilità concreta di un risultato favorevole – è pienamente soddisfatta dalla rinnovazione della gara, salvi gli eventuali pregiudizi da ritardo.

Ritiene, quindi, il Collegio, che non spetta il risarcimento del danno per equivalente laddove, come nel caso di specie, l'accoglimento del ricorso avverso l'aggiudicazione di appalto ad altra impresa comporti la possibilità, per la ricorrente, di partecipare alla nuova gara, ovvero ad una nuova valutazione dei titoli già scrutinati, perché ciò determina un diretto soddisfacimento dell'interesse fatto valere”.

dott. Matteo Acquasaliente

 

L’aggiudicazione provvisoria non deve essere obbligatoriamente comunicata ai soggetti coinvolti nella gara

22 Feb 2013
22 Febbraio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 20 febbraio 2013 n. 263, torna ad occuparsi dell’aggiudicazione provvisoria, chiarendo che: “L’aggiudicazione provvisoria non è in grado di pregiudicare la situazione giuridica soggettiva dell’interessato all’aggiudicazione, tanto che la stessa non deve essere neppure comunicata ai soggetti coinvolti nella gara. Infatti, l’art. 79, comma 5, lettera a), D.lgs 163/2006, in uno con l’art. 11, comma 5, D.lgs citato, testualmente prevede, per la stazione appaltante, l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione definitiva, i connessi elementi essenziali, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, a tutti i soggetti implicati nella gara, proprio per consentire una eventuale e compiuta tutela giurisdizionale.

Non solo. E’ l’aggiudicazione definitiva che conclude la procedura di gara, costituendo la mancata efficacia della stessa una eccezione che, in quanto tale, determina ed impone una nuova comunicazione alle parti interessate.

Tale costruzione dogmatica si inquadra e si conforma ai principi generali espressi nell’art. 21 bis della L. 7 agosto 1990, n.241, e successive integrazioni e modificazioni, secondo cui tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del soggetto richiedono, per essere efficaci, una pregiudiziale e formale loro partecipazione.

Pertanto è solo con la comunicazione, nei termini e nelle forme di cui all’art. 79 d.lgs cit., dell’aggiudicazione definitiva, che l’interessato ha piena e completa contezza dell’atto pregiudizievole e può adeguatamente reagire ad esso ( Tar Toscana, sez. II, 31 marzo 2006, n.1140). Ogni altra informazione in merito all’esito della gara, parziale e/o non definitiva, non può fondatamente pregiudicare la sua legittima aspettativa all’aggiudicazione e quindi anticipare i termini di reazione giurisdizionale”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 263 del 2013

 

Il partecipante alla procedura di selezione ha il diritto a conoscere il curriculum dei concorrenti

21 Feb 2013
21 Febbraio 2013

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 731, 8 febbraio 2013, stabilisce “che i partecipanti alla stessa procedura selettiva vantano il diritto a conoscere gli atti relativi al curriculum degli altri partecipanti, in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza” (già Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147).

La questione verteva su una procedura finalizzata al provvisorio conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di geriatria, ove una partecipante aveva domandato l’accesso ai documenti riguardanti i titoli dichiarati da un altro partecipante nel suo curriculum. L’Amministrazione, per timore di ledere il diritto alla riservatezza, metteva a disposizione della richiedente dei documenti diversi.

Appare chiaro che, a giustificare il rigetto dell’Amministrazione, non vi è una lesione al diritto di riservatezza del concorrente e nemmeno una domanda generica; tant’è vero che “sarebbe inammissibile un diritto di accesso esercitato in maniera generica ed indifferenziata, chiedendo all’Amministrazione di svolgere un’attività di indagine e ricerca o un'attività valutativa ed elaborativa, ma non può considerarsi generica la richiesta della ricorrente che indica precisamente quale sia il contenuto degli atti, ignorandone soltanto gli estremi, ma consentendone agevolmente all’Amministrazione l’identificazione”.

dott.sa Giada Scuccato

sentenza CDS 731-2013

Indicazioni interpretative della AVCP concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice

21 Feb 2013
21 Febbraio 2013

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emanato la Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, recante "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice".

Nelle premesse si legge: "Sono pervenute a questa Autorità diverse segnalazioni che lamentano la sussistenza di incertezze applicative in relazione all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito, Codice), nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis). Il citato art. 6, comma 3, vigente a far data dal 1° gennaio 2013 (cfr. art. 6, comma 4, decreto crescita), dispone che «il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata». Vale osservare che, prima delle modifiche, l’art. 11 prevedeva, quali forme di stipula del contratto, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la «forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante». La ratio della novella è agevolmente rinvenibile nell’intento di estendere al settore dei contratti pubblici, soggetti alla disciplina del Codice, l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione in linea con le misure di informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi adottate nel più ampio quadro dell’Agenda Digitale. Tuttavia, l’applicazione delle nuove disposizioni non è scevra da criticità riguardanti l’ambito di applicazione oggettivo della norma e l’individuazione delle diverse opzioni percorribili dalle stazioni appaltanti con particolare riguardo all’esatta estensione dell’obbligo di ricorso alle modalità elettroniche. In attesa di un pur auspicabile chiarimento normativo, l’Autorità, al fine di evitare difficoltà per le stazioni appaltanti nella gestione di una fase cruciale per il perfezionamento dell’iter procedimentale ed in considerazione della sanzione di nullità prevista dalla norma in esame, ritiene opportuno adottare il presente atto di determinazione che offre alcune prime indicazioni a carattere interpretativo".

Autorita_Contratti_telematici_1_2013

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

21 Feb 2013
21 Febbraio 2013

Sul BUR n. 18 del 19 febbraio 2013 è stata pubblicata la Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 5 del 31 gennaio 2013, recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra".

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (Linee guida), entrate in vigore il 3 ottobre 2010. Le medesime hanno stabilito, tra l’altro, i criteri per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le modalità, i principi ed i criteri sulla base dei quali effettuare “l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti”. Nello specifico, le Linee guida dispongono che le Regioni, “al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili”, possono procedere, attraverso propri provvedimenti, all’individuazione delle aree non idonee, “tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica”, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei principi e criteri enunciati nell’All. 3. Le Regioni possono, pertanto, procedere ad individuare come aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti “le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio” - ricadenti all’interno delle fattispecie di cui al punto f) dell’All. 3 al paragrafo 17 delle Linee guida - “in coerenza con gli strumenti di tutela e di gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti”.

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra

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