Author Archive for: SanVittore

Ristrutturazione con ricostruzione parziale extrasagoma e rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate

20 Feb 2013
20 Febbraio 2013

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 844 del 2013.

I passaggi salienti sono i seguenti: "Laddove invece vi sia un mutamento della sagoma, debbono ravvisarsi gli estremi della nuova costruzione (nel senso che la modifica di altezza e sagoma anche ai fini delle distanze determinano nuova opera e non ristrutturazione, si veda anche Consiglio Stato, sez. V, 21 febbraio 1994,n. 112).

Nell'ambito delle opere edilizie (così, tra tante, Cassazione civile sez. un., 19 ottobre 2011,n. 21578), la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura.

E’ ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e !'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro

...

In ordine alla valenza direttamente precettiva tra privati del decreto ministeriale sulle distanze (questione oggetto degli appelli incidentali) questo Consesso (Consiglio di Stato sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5759) e alla eventuale disapplicazione di strumenti urbanistici con esso contrastanti nel senso della minore tutela, ha già avuto modo di osservare che le prescrizioni di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 integrano con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l'inderogabile distanza di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici".

sentenza CDS 844 del 2013

Quali attività commerciali si possono fare all’interno delle stazioni di servizio (A proposito di legislatore insipiente – parte II)

20 Feb 2013
20 Febbraio 2013

Nel post del 23 gennaio 2013, si evidenziava come la Regione Veneto abbia inteso in senso strettamente letterale le disposizioni contenute nell’art. 28, c. 8, D.L. 98/2011, che ammette negli impianti di distribuzione dei carburanti solamente le attività previste ex art. 5, c. 1, lett. b), l. 287/1991, ossia le attività “per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché’ di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)”, negando, invece, ulteriori - connesse ma diverse - attività quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari.

 All’opposto, altre Regioni hanno disciplinato la materia de qua prevedendo un’unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 La circolare della Regione Emilia Romagna n. 205795 del 2011 - commentando le disposizioni del D.L. 98/2011 in materia di distribuzione di carburanti -, chiarisce che: “In Emilia-Romagna esiste una sola tipologia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, cosicché la previsione contenuta nel testo in esame viene estesa in generale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

 Analogamente, la l. r. Lombardia 2 febbraio n. 6 (T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), come modificata dal Progetto di Legge n. 120 approvato il 7 novembre 2011, riconferma all’art. 87 ter che: “1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 63, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66;

b) l’esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;

c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.

2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011”, mentre, dopo aver definito all’art. 64, c. 1, che: “Ai fini del presente capo si intende:

a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”, stabilisce all’art. 63 che: “1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l'indicazione della nuova attività”.

 In conclusione, si può affermare che la liberalizzazione invocata nelle premesse del D. L. 1/2012, ma frustata di fatto nei cogenti vincoli imposti dal legislatore statale - almeno ove interpretati alla luce della DGRV n. 1010 del 2010 -, è stata invece recepita dalle suddette Regioni, che hanno eliminato ogni sorta di distinzione concernente l'esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti all’interno degli impianti di distribuzione dei carburanti.

dott. Matteo Acquasaliente

Circolare Regione Emila Romagna 205795 del 2011

pdl Lombardia

L. r. Lombardia 6 del 2010

Ancora sulle distanze per accessori e pertinenze

20 Feb 2013
20 Febbraio 2013

Ricordando  quanto deciso dal TAR Veneto nella sentenza n. 57 del 2013 (si veda in questo sito il post del 13 febbraio 2013),  ritorniamo ad esaminare l’applicazione dell’art. 873 c.c., in relazione ad opere pertinenziali all’edificio principale già esistente.

La Cass. Civile, sez. II con la sentenza 3 gennaio 2013, n. 72 ha stabilito che: “ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. e segg., e delle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica, ha affermato che deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, cosi da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze”.

dott.sa Giada Scuccato

cass 27-2013

 

La deliberazione comunale sul piano casa può escludere la prima casa sulle corte rurali di cui all’art. 10 della L.r. n. 24/85

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 210 del 2013.

Scrive il TAR: "Premesso che con il provvedimento impugnato è stato denegato il permesso di realizzare un ampliamento, a scopo abitativo, di un immobile sito in una porzione del territorio comunale soggetta a grado di protezione 2 (corte rurale);

- viste le difese dell’amministrazione resistente ed atteso il dettato normativo di cui all’art. 9 della l.r. n. 14/09, così come modificato per effetto della l.r. n. 13/2011;

- dato atto che il Comune, in applicazione del comma 5 dell’art. 9, ha deliberato in ordine al recepimento della disciplina del “Piano casa”, escludendo l’applicazione delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale per gli edifici ricadenti in z.t.o. A “centri storici”, nonché, per quanto qui interessa, per quelli rientranti nelle corti rurali, individuate e definite dai vigenti strumenti urbanistici ed assoggettate a gradi di protezione speciali e relative norme ai sensi dell’art. 10 della L.r. n. 24/85;

- che quindi, lungi dal ritener sempre ammissibili gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale nelle ipotesi di prima casa, il Comune ha espressamente esercitato la facoltà, prevista dalla legge, di escludere in taluni ambiti l’applicazione del regime derogatorio introdotto dalla normativa regionale, anche a seguito della modifica di cui alla L.r. n. 13/11;

- dato altresì atto che, per quanto riguarda il grado di protezione esistente per l’ambito de quo, è prevista la possibilità di effettuare unicamente interventi di carattere conservativo, il che quindi non si concilia con il progetto di ampliamento presentato dai ricorrenti;

- ritenuta, altresì, l’infondatezza della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative e di difetto di motivazione, non essendo richiesta la puntuale controdeduzione alle osservazioni presentate dagli interessati a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90;

per detti motivi il ricorso va respinto".

sentenza TAR Veneto 210 del 2013

Pari opportunità: nuovi disposizioni per consigli e giunte di Enti Locali e Regioni

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

La legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Prevede, inoltre, disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Di seguito si evidenziano le novità più rilevanti.

La prima riguarda l’intervento incide sulle modalità d’accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi, modificando l’art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti) e l’art. 73 del TUEL (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

All’art. 71 viene inserito il comma 3bis che recita: “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”.

In ordine alla modifica dell’art. 71 è d’obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti; per quelli con popolazione inferire alla soglia minima appena indicata sussiste il solo obbligo generico di assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle liste. In altre parole, nei piccoli comuni sarà lo statuto dell’ente a dover indicare le misure idonee a conseguire lo scopo indicato dalla legge. Per quanto riguarda, invece, i comuni di grandi dimensioni organizzati in circoscrizioni la legge specifica che trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 del citato art. 73. Anche in questa sede operano delle modifiche importanti: all’art. 73 comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura  superiore  a  due  terzi,  con  arrotondamento  all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale inferiore a 50 centesimi”. In caso di mancato rispetto delle disposizioni appena esposte, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Ma, se detta cancellazione fa venir meno il numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la presentazione della lista, come ci si comporta??

In tale ipotesi, le conseguenze cambiano a seconda del tipo di elezione. Infatti, secondo l’art. 30 DPR 570/1960 così come modificato dall’art 2 comma 2 della legge in commento, per quanto riguarda l’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i 15000 abitanti, “la riduzione effettuata dalla commissione elettorale non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima”. In merito, invece, all’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti l’art. 33 DPR 570/1960 stabilisce che la lista, in tal caso, è ricusata.

La seconda importante novità riguarda l’elettorato attivo. All’art. 71 TUEL, comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”. Al comma 3 dell’art. 73 TUEL, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”.

Infine, sempre in tema di pari opportunità, si sottolinea che è stato pubblicato in gazzetta (n. 23 del 28 gennaio 2013) il D.P.R. n. 251, 30 novembre 2012, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, c. 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

dott.sa Giada Scuccato

LEGGE 23 novembre 2012, N 215

Sindacabilità della scelta delle imprese nella procedura negoziata senza bando

19 Feb 2013
19 Febbraio 2013

Si segnala l'interessante pronuncia del Tar Lombardia Milano che, con la sentenza n. 2941 del 06/12/2012, ha chiarito che nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici la scelta delle imprese da invitare non può risolversi in un insindacabile atto discrezionale della stazione appaltante.

Quest'ultima, tutte le volte in cui non voglia pubblicare un avviso o non disponga di elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, ha comunque l'obbligo di predeterminare ex ante (per esempio nella determina dirigenziale a contrarre) precisi criteri di ricognizione del mercato e di selezione delle imprese.

La mancanza di una siffatta indicazione si risolve in un palese difetto di motivazione che non può in alcun modo essere colmato ex post con le difese svolte in giudizio.

Nel caso di specie la stazione appaltante si era limitata a selezionare imprese incluse nella banca dati dell'autorità di vigilanza (optando peraltro per operatori che erano già stati invitati per l'assegnazione di diversi lotti dello stess appalto), senza tuttavia dare minimamente conto delle ragioni di tale scelta, violando in tal modo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione cristallizzati nell'art. 122 comma 7.

Avv. Gianluca Ghirigatto

Tar_Lombardia_Milano_n._2941_2012

Molte novità per gli enti locali nel Consiglio dei Ministri di venerdì 15 febbraio 2013

18 Feb 2013
18 Febbraio 2013

Nella riunione di venerdì 15 febbraio 103, a seguito della richiesta delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ha deliberato una deroga al limite (previsto dalla Legge di Stabilità 2013) del 20% all’acquisto di beni mobili e all’affitto di beni immobili a favore dei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012. La deroga garantirà ai Comuni danneggiati di far fronte alle spese di allestimento degli immobili destinati a servizi di pubblica utilità, in particolare le scuole e i municipi.

Di seguito una breve sintesi dei principali ulteriori provvedimenti adottati.

CDM 15.02.2013

Convegno di Venetoius sulla L.R. 55 del 2012 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive)

18 Feb 2013
18 Febbraio 2013

Venetoius organizza un convegno sulla L.R. veneta n. 55 del 2012, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", da tenere a Torri di Quartesolo nel mese di marzo del 2013.

Al fine di organizzare il convegno, si chiede ai lettori del sito di indicare le questioni che, a loro giudizio, meritano di essere trattate dai relatori.

Le questioni possono essere comunicate utilizzando la funzione "Commenta..." sotto il presente post.

La data del convegno, la scaletta degli interventi e i nomi dei relatori verranno comunicati successivamente (sempre che da questo sondaggio emerga l'interesse per un convegno sull'argomento; altrimenti il convegno non verrà fatto).

Dario Meneguzzo

Il comune è tenuto a valersi della fideiussione prima di applicare al debitore principale le sanzioni per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione?

18 Feb 2013
18 Febbraio 2013

Sulla questione pubblichiamo una nota dell'avv. Gianmartino Fontana.

fideiussione a garanzia oneri

Quesiti per il commento del prof. Barel alla L.R. 50 del 2012 in materia di commercio

15 Feb 2013
15 Febbraio 2013

Il prof. Bruno Barel, in collaborazione con l'avv. Guido Zago e altri funzionari regionali, sta preparando un commento alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto".

Il commento, che verrà pubblicato entro due-tre settimane,  sarà allegato al Corriere del Veneto, così come è stato fatto con le leggi sul Piano Casa.

Ancora per una settimana circa (e, quindi, all'incirca fino a sabato 23 febbraio 2013) è possibile inviare domande al prof. Barel e al gruppo di lavoro, alle quali verrà data risposta nel libro in corso di pubblicazione.

Le domande possono essere inviate, utilizzando la funzione "Commenta..." sotto il presente post.

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