Author Archive for: SanVittore

Se scade, senza proroga, il termine per emanare il decreto di esproprio, diventa inefficace la dichiarazione di pubblica utilità

06 Dic 2012
6 Dicembre 2012

Segnaliamo la sentenza n. 1451 del 2012 del TAR Veneto in materia di esproprio per pubblica utilità, in un caso nel quale il decreto di esproprio non era stato emanato entro il termine finale della procedura espropriativa fissato nella dichiarazione di pubblica utilità.

Scrive il TAR: "Come, invero, si legge nel dispositivo della deliberazione 23 marzo 2001 n. 108, con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione della controstrada ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, la Giunta comunale ha stabilito, tra l’altro, “di fissare in giorni 365 ed in giorni 1095 il termine per l’inizio e quello per la definizione del procedimento espropriativo”.

Orbene, il decreto di esproprio - i 1095 giorni previsti per la sua adozione debbono essere computati dal giorno di emanazione della delibera 23 marzo 2001 n. 108, dichiarata “immediatamente eseguibile” - è stato emesso il 7 aprile 2004, e cioè oltre il termine finale della procedura espropriativa (22 marzo 2004).

Nemmeno risulta, peraltro, che prima della scadenza il termine conclusivo fosse stato prorogato.

E’ quindi fondata la censura con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento espropriativo – che, conseguentemente, va annullato - per violazione dell’articolo 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sostanzialmente riprodotto nell’articolo 13 del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (approvato con DLgs 8 giugno 2001 n. 327).

Le norme appena richiamate stabiliscono, infatti, il principio secondo cui – in caso di mancata proroga - la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Né si può ritenere che il termine indicato per il compimento della procedura espropriativa abbia natura meramente ordinatoria: l’orientamento della giurisprudenza è infatti consolidato nel senso che, a differenza del termine iniziale (di natura, questo sì, acceleratoria) il termine finale della procedura ablatoria (e dei lavori) assume il connotato della perentorietà (cfr., ex multis, CdS, IV, 26.7.2011 n. 4457; SS.UU. 8.2.2006 n. 2630).

Allo stato risulta, dunque, che l’area di proprietà dell’odierna ricorrente è stata illegittimamente occupata dal Comune ed altrettanto illegittimamente asservita alla realizzazione di un’opera pubblica: ciò in quanto – come si è detto -, essendo stato il decreto di esproprio emanato oltre la scadenza del termine per il compimento della procedura espropriativa, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto è divenuta inefficace trascinando con sé tutta la successiva attività procedimentale.

D.M.

sentenza TAR Veneto 1451 del 2012

Cosa succede, in materia di restituzioni e di danni, dopo che il TAR ha annullato un esproprio

06 Dic 2012
6 Dicembre 2012

La questione è esaminata dalla stessa sentenza del TAR Veneto n. 1451 del 2012 del post che segue.

Si tratta di un caso nel quale il TAR ha nnullato il decreto di esproprio, perchè emanato oltre il termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità.

Scrive il TAR: "la ricorrente conserva tutt’ora la titolarità della predetta area in quanto la perdurante occupazione della stessa, pur asservita alla realizzata opera pubblica, continua ad essere “sine titulo” e si caratterizza come fatto illecito permanente (cfr. Cass. civ., I, 21.6.2010 n. 14940).

In assenza, infatti, di un formale atto traslativo di natura privatistica ovvero di un atto legittimo di natura ablatoria (attualmente ravvisabile nell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001), l’Amministrazione non può acquistare a titolo originario la proprietà di un’area altrui, pur quando su di essa abbia realizzato in tutto o in parte un’opera pubblica: una tale acquisizione, invero, contrasterebbe palesemente con la Convenzione europea sui diritti dell’uomo che ha una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché per l’art. 117, I comma della Costituzione le leggi devono rispettare i "vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario". Principio, questo, ulteriormente rafforzato dalla nuova formulazione dell’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea (modificato dal Trattato di Lisbona) che prevede che "l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" (II comma) e che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali" (III comma).

Donde l’assoluta impossibilità di ricorso alla “occupazione acquisitiva” o ad istituti analoghi.

Nel caso, pertanto, in cui l’Amministrazione decidesse di restituire l’area di cui è causa, anziché di acquisirla “ex autori tate o in accordo con parte ricorrente pagandone il corrispettivo, non farebbe altro che far cessare l’illecito permanente causativo del danno, fermo restando l’obbligo del risarcimento per il periodo di occupazione abusiva sino al momento della restituzione.

In mancanza, dunque, di un apposito atto (legittimo) di acquisizione la condotta dell'ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati di illiceità in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo al privato proprietario il quale, entro il termine generale dell'usucapione ventennale, può agire – come l’odierna ricorrente ha agito - per la restituzione del bene.

Venendo ora al merito della illegittima, perdurante occupazione del bene, appare evidente la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile invocata dalla parte ricorrente nella sua richiesta di risarcimento dei danni, atteso il grave inadempimento dell'Amministrazione, responsabile della sottratta disponibilità dei beni e del mancato ristoro al proprietario, donde la ricorrenza di tutti gli estremi previsti dall'art. 2043 c.c. (comportamento omissivo, colpa dell'Ente procedente, danno ingiusto e nesso di causalità) in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito delle resistenti, consistente, per l'appunto, nella suindicata sottrazione abusiva della disponibilità del bene.

La qualificazione della condotta della PA in termini di illecito civile impone, quindi, l’individuazione di rimedi a tutela del privato coerenti coi principi di cui alla disciplina generale prevista dagli artt. 2043 segg. c.c..

Ed allora l’Amministrazione dovrà risarcire il danno facendo cessare la situazione di permanente, illegittima occupazione (recte: sottrazione) anzitutto in forma specifica, provvedendo alla restituzione al legittimo proprietario dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’opera pubblica opportunamente rimessi in pristino (e, naturalmente, corrispondendo l’indennizzo per il periodo di abusiva occupazione).

La definizione della richiesta risarcitoria implica, pertanto, un passaggio intermedio consistente nell'assegnazione di un termine all'Amministrazione perché definisca la sorte della titolarità del bene illecitamente appreso: termine durante il quale l’Amministrazione, qualora ritenesse eccessivamente oneroso il risarcimento in forma specifica – ossia la restituzione dell’area nelle condizioni precedenti all’intervento – potrebbe optare per la sua acquisizione (ex nunc) giusta l’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, previo pagamento di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dal proprietario, il primo “determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” (cfr. il III comma dell’art. 42 bis cit.) ed il secondo liquidato “forfetariamente…nella misura del dieci per cento del valore venale del bene” (I comma), nonché di un importo pari al “l’interesse del cinque per cento annuo sul valore” venale del bene stesso a titolo risarcitorio del danno da occupazione abusiva, salva la prova di un danno diverso (III comma).

Su tali premesse, pertanto, in ordine alla quantificazione del danno l’Amministrazione entro centoventi giorni dovrà emettere formale provvedimento con cui, in via alternativa:

a) disporrà la restituzione dell’area a suo tempo occupata, opportunamente ripristinata, impregiudicate le questioni consequenziali in ordine al ristoro per l’occupazione illegittima (da liquidarsi in via equitativa mediante commisurazione ai c.d. frutti civili, ovvero agli interessi corrispettivi, per ogni anno di occupazione, calcolati al tasso legale sulla somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto reale e determinata con riferimento al valore dello stesso, opportunamente rivalutata: il risarcimento del danno per l’occupazione abusiva integra, infatti, un'ipotesi di debito di valore e non una obbligazione pecuniaria, per cui ciascuna annualità deve essere rivalutata in modo da risultare adeguata ai valori monetari al momento dell’alienazione);

b) ovvero acquisirà l’area abusivamente occupata ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, previo pagamento degli importi dovuti a titolo indennitario e risarcitorio alla stregua della citata norma.

Con l’avvertimento che, qualora l’Amministrazione non provvedesse nei termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere all’intestato Tribunale l'esecuzione della presente sentenza per l'adozione delle misure consequenziali, con possibilità di nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente e di trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza".

D.M.

La giurisdizione in materia di acquisizione di bene immobile ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001

05 Dic 2012
5 Dicembre 2012

La questione è trattata dalla sentenza del TAR Veneto n. 1448 del 2012, la quale chiarisce che per certe questioni vi è la giurisdizione del TAR e per altre quelle del giudice ordinario.

Scrive il TAR: "ritenuta la sussistenza della giurisdizione per quanto riguarda la legittimità, nel rispetto dei presupposti indicati dall’art. 42-bis, della delibera impugnata (l’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. devolve infatti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”), in quanto, anche a voler ritenere che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sia affetta dai vizi denunciati (mancata indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori), trattasi pur sempre di attività che si riconducono all’esercizio di un potere pubblico, sebbene illegittimamente esercitato, così esulando dall’ipotesi della c.d. acquisizione usurpativa, in carenza di
potere, che diversamente radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr. A.P. C.d.S. n. 9/2005);
ritenuta, quindi, la legittimità nei presupposti e nei contenuti del provvedimento impugnato, stante l’impossibilità di giungere alla definizione di un accordo bonario a fronte dell’avvenuta realizzazione delle opere, in alternativa al decreto di esproprio;
ritenuto diversamente, in punto giurisdizione, che ogni ulteriore contestazione circa l’ammontare delle somme dovute, in rapporto all’estensione ed al valore delle aree acquisite per effetto dell’occupazione, rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giusto il disposto di cui al richiamato art. 133, secondo il quale rimane ferma “la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.

sentenza TAR Veneto 1448 del 2012

Canone dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo nei campi della cultura, dello sport e del sociale

05 Dic 2012
5 Dicembre 2012

La Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/716/2012/PAR ha espresso un parere in ordine alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo nei campi della cultura, dello sport e del sociale.

"...La Sezione precisa, inoltre,  che, oltre all'accertamento in concreto dell’assenza di uno scopo di lucro dell’associazione di interesse collettivo, ai fini di un corretta gestione del bene pubblico di cui si intende disporre a suo favore, qualsiasi atto di disposizione di un bene, appartenente al patrimonio comunale, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’ente locale.

La Sezione ritiene, ancora che, ove la disposizione del bene sia attuata con un provvedimento, la concessione ad un soggetto di un’utilità a condizioni diverse da quelle previste dal mercato, possa essere qualificata come “vantaggio economico” ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 (vedi in questo senso la citata delibera della Sezione Lombardia n. 349/2011). Tale norma, sotto la rubrica “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; poi, al secondo comma, aggiunge che “l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Questa norma va letta anche con riferimento alla disciplina introdotta di recente dall’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 183, con dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in tema di amministrazione aperta, che disciplina in maniera dettagliata il regime di pubblicità sulla rete internet delle concessione di “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi…e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati”;regime di pubblicità che, a partire dal 1° gennaio 2013, diventa una condizione legale di efficacia, a determinate condizioni, del titolo legittimante le concessioni stesse.

 In conclusione, il Collegio ribadisce che l’indirizzo politico legislativo (che si è venuto affermando negli ultimi anni) riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica.

  Aggiunge, tuttavia, il Collegio  che il Comune non  deve  perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto  economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata “l'ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo” (art. 3, comma 2, D  L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato, ad avviso della Sezione deve avvenire a seguito di “un’attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell’ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l’interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.)”, secondo il principio già affermato nella citata delibera 33/2009/PAR di questa Sezione.

 Nella stessa pronuncia viene inoltre ribadito che “l’interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico è da considerarsi primario anche perché espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione ed impone all’ente di ricercare tutte le alternative possibili che consentano un equo temperamento degli interessi in gioco, adottando la soluzione più idonea ed equilibrata, che comporti il minor sacrificio possibile degli interessi compresenti”.

 Naturalmente tale valutazione comparativa tra i vari interessi in gioco nonché della verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell’atto dispositivo, è rimessa esclusivamente  alla discrezionalità ed al prudente apprezzamento dell’ente, che si assume la responsabilità della scelta, e che dovrà risultare da una chiara ed esaustiva motivazione del provvedimento...".

716_2012_PAR_Treviso[1]


La dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria nei PUA in mancanza del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 46, comma 1, b) L.R. 11/2004

04 Dic 2012
4 Dicembre 2012

Segnaliamo sulla questione la sentenza n. 1436 del 2012 del TAR Veneto.

Nel caso di un piano di recupero il ricorrente ha censurato la violazione della disposizione contenuta nell’art. 32 della legge urbanistica regionale, n.11/2004, circa la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, necessaria, secondo la normativa richiamata, anche nelle ipotesi di PUA relativi a nuovi insediamenti, nonché per ristrutturazioni urbanistiche e riconversioni volumetriche.

Scrive il TAR: "E’ invero da considerare come detta previsione normativa debba essere letta in combinato disposto con l’art. 46 della medesima legge regionale, il quale, proprio con riguardo all’individuazione del concreto dimensionamento delle opere di urbanizzazione dei PUA, rimanda ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale (art. 46, comma 1, b).
A sua volta lo stesso art. 32, al secondo comma, precisa che le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione, ma in conformità a quanto previsto dal provvedimento di Giunta di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), salva in ogni caso la possibilità di monetizzazione.
Poiché, in applicazione di tale previsione, la Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 3178/2004, che in ogni caso le nuove previsioni relative ai metodi per individuare le opere di urbanizzazione sono rimandate ad epoca successiva all’approvazione dei PAT, restando così valide le previsioni contenute nei vigenti PRG in ordine ai limiti di dimensionamento, risulta evidente che non possa essere invocato nel caso di specie quanto stabilito dall’art. 32 in materia di dotazione minima di opere di urbanizzazione primaria.
Detta previsione, lungi dall’essere considerata non rilevante in quanto non contenuta in una norma di legge, assume valore cogente proprio per effetto dell’espresso rinvio contenuto nella legge urbanistica regionale alle determinazioni da assumere su tale specifico profilo da parte della Giunta Regionale".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1436 del 2012

Il danno da ritardo è risarcibile solo se il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento finale?

04 Dic 2012
4 Dicembre 2012

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 1443 del 2012, in un caso nel quale la ricorrente, allegando un ingiustificato ritardo (tre anni) da parte della Motorizzazione civile nel rilascio della documentazione idonea allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico – documentazione asseritamente rilasciata nell’ottobre 2004, a fronte di una domanda proposta agli inizi del 2001 -, ha chiesto il risarcimento del danno economico conseguente al predetto ritardo, asseritamente imputabile all’Amministrazione.

Scrive il TAR: "In tema di danno da ritardo sussiste in giurisprudenza una diversità di opinione su un punto centrale: se il danno sia risarcibile o meno indipendentemente dalla spettanza del bene della vita, cioè indipendentemente dal fatto che il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento richiesto. In altri termini, la domanda che si pone è se a fondare un titolo risarcitorio sia sufficiente o meno la mera violazione di obblighi di correttezza e buona fede nello svolgimento del procedimento.
Un primo orientamento giurisprudenziale, nel delineare una responsabilità dell’Amministrazione da contatto qualificato (Cass. Civ., I, 10.1.2003 n. 157; CdS, VI, 20.1.2003 n. 204 e 15.4.2003 n. 1945), ha posto in rilievo come nel nuovo modello di azione amministrativa introdotto dalla legge n. 241/90 possano assumere rilevanza autonoma, rispetto all’interesse legittimo al bene della vita, posizioni soggettive di natura strumentale che mirano a disciplinare il procedimento amministrativo secondo criteri di correttezza idonei a ingenerare, con l’affidamento del privato, “un’aspettativa qualificata” al rispetto di queste regole, con la conseguenza che “la selezione degli interessi giuridicamente rilevanti non può essere effettuata con riguardo al solo bene finale idealmente conseguibile”
(Cass. Civ., I, n.157/03 cit.): sicché il privato ha titolo a una risposta certa e tempestiva a prescindere dal contenuto della stessa.
In tale prospettiva, dal novero degli interessi pretensivi sarebbe enucleabile un ambito di interessi procedimentali la cui violazione integrerebbe un titolo di responsabilità idoneo a fondare un danno risarcibile diverso e autonomo rispetto alla lesione del bene della vita. A tale categoria di interessi procedimentali sarebbe ascrivibile il danno da ritardo, sicché il privato avrebbe titolo ad agire per il risarcimento del danno subìto in conseguenza della mancata emanazione del provvedimento richiesto nei tempi previsti, indipendentemente dalla successiva emanazione e dal contenuto di tale provvedimento.
Secondo un altro orientamento - che è prevalente nella giurisprudenza amministrativa - il danno da ritardo è risarcibile solo se il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento finale, se cioè gli spetti il “ bene della vita” (Ap, 15.9.2005 n. 7).
Nell’ambito di tale indirizzo giurisprudenziale vi è poi chi ritiene che il titolo andrebbe accertato azionando il procedimento del silenzio e sindacando il successivo diniego espresso, e chi, invece, è dell’avviso che il giudice adito in sede risarcitoria dovrebbe effettuare un giudizio prognostico sulla spettanza del titolo, ai soli fini del risarcimento.
Va, peraltro, aggiunto che sulla questione influisce anche un principio cardine del diritto processuale, quello della domanda.
Non di rado, infatti, la pretesa risarcitoria, in ispecie quando è azionata da soggetti che entrano in contatto con l’Amministrazione in quanto portatori di interessi economici di rilievo, non ha ad oggetto il mero pregiudizio derivante dalla violazione dell’obbligo di comportamento imposto all’Amministrazione, a prescindere quindi dalla soddisfazione dell’interesse finale, ma, al contrario,
proprio il pregiudizio connesso alla preclusione frapposta dall’Amministrazione alla realizzazione del bene finale.
In queste ipotesi il giudice non può né eludere la domanda, nè tanto meno accoglierla a prescindere dalla formulazione di un giudizio, laddove possibile, sulla certa o statisticamente probabile spettanza del bene dell’utilità finale.
Questo giudizio prognostico si presenta particolarmente delicato, specie quando vi sia necessità di distinguere a seconda della tipologia dell’attività amministrativa dal cui concreto esercizio dipende il conseguimento del bene della vita: il giudizio prognostico, difatti, pone problemi diversi e si atteggia in modo differenziato a seconda che il soddisfacimento della pretesa sia correlato ad attività vincolata, tecnico-discrezionale o discrezionale pura.
Secondo quanto rilevato, il rischio che il giudice si sostituisca all’Amministrazione, sia pure in modo virtuale e nella sola prospettiva risarcitoria, diventa tanto più consistente quanto più sono intensi i margini di valutazione rimessi alla seconda nel riconoscere al privato, asseritamente leso, il bene della vita.
Evenienza questa che viene individuata in quelle ipotesi in cui l’attività dell’Amministrazione sia connotata da margini di discrezionalità amministrativa pura, anziché solo tecnica: in questa ipotesi si prospetta il rischio di un’ingerenza del giudice - chiamato a formulare il giudizio prognostico sulla spettanza del bene non ottenuto con la determinazione illegittima ed annullata - nella sfera davvero esclusiva dell’Amministrazione, quella afferente al merito amministrativo ed alle valutazioni di pura opportunità e convenienza alla stessa spettanti nella prospettiva dell’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico.
In questi casi, connotati dalla persistenza in capo all’Amministrazione di significativi spazi di discrezionalità amministrativa pura, si esclude che il giudice possa indagare sulla spettanza del bene della vita, ammettendo il risarcimento solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere, abbia
riconosciuto all’istante il bene stesso: nel qual caso, il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio determinato dal ritardo nel conseguimento di quel bene.
E’ in applicazione di questi principi, dai quali il collegio non ravvisa motivi per discostarsi, che va risolto il caso di specie – in realtà di assai semplice soluzione - nel quale la società ricorrente chiede il ristoro del danno conseguente al ritardo nel rilascio della carta di circolazione definitiva: di assai semplice soluzione, come s’è accennato, in quanto, come risulta dal resoconto in narrativa, “La Linea” non ha mai dimostrato, nemmeno nel corso del presente giudizio, il possesso del titolo amministrativo – in particolare, la partecipazione al consorzio CONAM, concessionario del servizio per il trasporto pubblico locale –, reiteratamente richiesto dall’Ufficio, necessario ai sensi dell’art. 87 del c.d.s. per l’ottenimento della carta di circolazione, e, peraltro, ha giammai avuto intestata una efficace carta di circolazione (definitiva) che le consentisse di svolgere legittimamente il servizio con l’automezzo targato BC 327 KT (che, invece, l’Ufficio della Motorizzazione ha rilasciato a CONAM: cfr. la nota 1.3.2005 dell’Ufficio DTT di Venezia).
Donde l’infondatezza della pretesa risarcitoria per mancata spettanza – espressamente sancita dall’Amministrazione e non ritualmente impugnata dall’interessata - del “bene della vita” richiesto con il procedimento amministrativo che si assume pregiudizievolmente ritardato.
Il ricorso va, conseguentemente respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1443 del 2012

Il contributo edilizio parametrato al costo di costruzione è dovuto anche nel caso di cambio d’uso senza opere

03 Dic 2012
3 Dicembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1445 del 2012 esamina un caso nel quale il ricorrente ha contestato i provvedimenti comunali,  con i quali è stato intimato il pagamento di una somma a titolo di contributo edilizio parametrato al costo di costruzione, in relazione a un mutamento di destinazione d’uso, pur senza opere, ossia “funzionale”, da artigianale a commerciale.

La tesi non è stata accolta dal TAR, ritenendo: "che quindi trattasi di un cambiamento implicante il passaggio ad una categoria funzionale autonoma, avente diverso carico urbanistico;
visto il disposto dell’art. 19 del D.P.R. 380/01;
considerato che, in base alla disposizione testè richiamata, è previsto un diverso regime contributivo a seconda che si tratti di costruzioni o impianti destinati allo svolgimento di attività industriali o artigianali (primo comma) oppure destinati allo svolgimento di attività turistiche, commerciali e direzionali (secondo comma);
che, invero, per la prima ipotesi, fermo restando l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione, è previsto l’esonero dal versamento del contributo di costruzione;
che, diversamente, per le attività di cui al secondo comma è prevista, con riferimento al costo di costruzione, solo una riduzione al 10% del dovuto;
dato atto che il mutamento operato nel caso di specie comporta, nel passaggio fra le due categorie, l’applicazione di un diverso regime contributivo;
atteso inoltre che il terzo ed ultimo comma dell’art. 19 precisa che nell’ipotesi in cui venga “comunque” operata la modifica della destinazione d’uso, debba essere corrisposto il contributo di costruzione nella misura massima prevista per la nuova destinazione;
che pertanto, sulla base della dizione normativa il sopravvenuto mutamento della destinazione d’uso, anche in assenza di interventi, comporta comunque l’insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al costo di costruzione;
che, diversamente interpretando la norma, potrebbe risultare avvantaggiato chi ha inizialmente fruito dell’esenzione per la destinazione industriale/artigianale, poi modificata, anche se senza opere, in commerciale o direzionale".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1445 del 2012

Nel caso di commercio all’ingrosso, anche se non vi sia accesso fisico da parte della clientela,si pagano contributi e oneri del commerciale e non dell’artigianale

03 Dic 2012
3 Dicembre 2012

Il caso è stato esaminato dalla sentenza del TAR Veneto n. 1449 del 2012.

Da quanto si evince dalla sentenza, una ditta che, come da visura camerale, esercita il commercio “in tutte le sue forme” di pneumatici, ha contestato il conteggio fatto dal Comune relativamente a contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri smaltimento rifiuti e impatto ambientale, ritenendo che l'attività in concreto svolta non sia commerciale, ma (si presume) artigianale, in considerazione del fatto che non ci sarebbe l'accesso fisico ai locali da parte della clientela (trattandosi di commercio all'ingrosso) e che una porzione del fabbricato è utilizzata come autofficina.

La tesi non è stata accolta dal TAR: "Considerato che l’amministrazione, tenendo conto dell’attività esercitata all’interno dell’immobile dalla ditta Sartoretto (che, come da visura camerale, esercita il commercio “in tutte le sue forme” di pneumatici) ha correttamente ritenuto che tale attività possa ricondursi al commercio, seppure all’ingrosso, di pneumatici (trattandosi oggettivamente di attività di intermediazione di merci), utilizzando a tal fine tutto lo spazio disponibile e non solo quello adibito ad uffici;
che quindi non risulta rilevante il fatto che fisicamente non vi sia accesso fisico da parte della clientela, assumendo importanza l’oggettivo svolgimento dell’attività di vendita dei materiali ivi depositati;
che l’attività di autofficina, per le ridotte dimensioni rispetto agli ulteriori spazi utilizzati, non appare determinante in ordine alla destinazione impressa alla restante parte dell’immobile;
che detta circostanza trova indiretta conferma dalla stessa richiesta presentata in precedenza dalla proprietaria di cambio di destinazione d’uso dei locali in contestazione, da artigianale in commerciale;
che al riguardo non appare rilevante il richiamo alla normativa vigente in materia di superfici di vendita".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1449 del 2012

Appunti sul matrimonio e sulle unioni civili

01 Dic 2012
1 Dicembre 2012

Pubblichiamo una raccolta di informazioni, tratte dal web, in materia di matrimonio e di unioni civili, elaborate dal dott. Matteo Acquasaliente.

unioni civili

Se il comune non scomputa il valore delle opere di urbanizzazione convenzionate dal privato, deve restituirne il valore in moneta

30 Nov 2012
30 Novembre 2012

Lo afferma la sentenza del TAR Veneto n. 1450 del 2012.

Scrive il TAR: "....4.- Dunque, alla stregua di quanto innanzi precisato occorre verificare se l’art. 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che consente di scomputare gli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio della concessione edilizia, impedisca o meno che tra le parti si possa regolare il rapporto anche in termini diversi, limitando o escludendo lo scomputo, atteso che si verte in tema di diritti disponibili e che il legislatore non ha espressamente vietato che la parte promittente possa liberamente assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge.

La soluzione della questione non può che essere nel senso che all’Amministrazione è interdetto di esigere dal privato una doppia prestazione acquisendo contemporaneamente le opere eseguite ed il contributo dovuto per esse, e ciò in quanto, essendo l’onere del contributo di urbanizzazione annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme a colui che intende eseguire un intervento edilizio (art. 11 della legge n. 10/1977), non può, in assenza di specifica previsione, far nuovamente ricadere su quest’ultimo la medesima prestazione (cfr. CdS, IV, 23.9.2011 n. 5354).

5.- Accertato, dunque, il divieto della doppia imposizione (donde la disapplicazione della delibera consiliare n. 176/1987 laddove la esige e l’annullamento degli atti amministrativi che in sua esecuzione la impongano), deve ora verificarsi se il Comune di Roana abbia effettivamente preteso dall’odierna ricorrente il pagamento degli oneri urbanistici in aggiunta all’esecuzione delle opere urbanistiche, individuandone altresì, in caso affermativo, il “quantum” ai fini della necessaria declaratoria dell’obbligo di restituzione..."...

5.4.- ... la situazione relativa alla concessione n. 4902/91 rilasciata dal Comune per la realizzazione di un fabbricato residenziale, sempre in via Nuova. Qui il Comune ha subordinato il titolo edilizio alla sottoscrizione di apposito atto d’obbligo (31.3.1992, rep. n. 68386) con cui l’Immobiliare si impegnava all’esecuzione di talune opere di urbanizzazione primaria (cfr. l’art. 4 del citato atto d’obbligo) il cui valore, però, non veniva scomputato dall’importo corrisposto per gli oneri di urbanizzazione (£ 46.081.995: cfr. l’art. 5 dell’atto d’obbligo cit.).

6.- Alla stregua, dunque, di quanto affermato innanzi - ove s’è detto che non possono essere previsti oneri di urbanizzazione a carico di che tali oneri abbia già corrisposto mediante l’esecuzione di opere -, il mancato scomputo è illegittimo, sicchè deve determinarsi il valore delle opere eseguite dalla ricorrente che il Comune dovrà restituire: valore che è calcolabile alla stregua del riconoscimento all’uopo effettuato dalla ricorrente stessa – stante il quale non sussiste alcuna necessità di ricorrere ad una CTU - con l’atto d’obbligo 28.8.1997 n. 83967, ove essa ha quantificato “l’importo complessivo delle opere realizzate + cessione/vincolo delle aree” nella misura di £ 63.866.587. Orbene, tenuto conto che, come si è accennato (e come si conferma nello stesso atto d’obbligo), dal predetto importo vanno detratte le somme di £ 11.886.105 (scomputate dagli oneri urbanistici pagati per la concessione edilizia prot. n. 4902/91 relativa alla demolizione di un fabbricato rurale ed alla costruzione di un edificio residenziale) e di £ 29.302.790 (scomputate relativamente alla concessione n. 7538/7322 rilasciata per la costruzione di un fabbricato residenziale in via Nuova), il valore delle opere di urbanizzazione realizzate dalla ricorrente in relazione alla concessione n. 4902/91 rilasciata dal Comune per la costruzione di un fabbricato residenziale in via Nuova (c.d. “Ross”) va inequivocabilmente quantificato nell’importo di £ 22.677.692, che il Comune di Roana dovrà dunque corrispondere all’odierna ricorrente con interessi e rivalutazione fino al soddisfo...".

sentenza TAR Veneto 1450 del 2012

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC