La giurisdizione in materia di acquisizione di bene immobile ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001
La questione è trattata dalla sentenza del TAR Veneto n. 1448 del 2012, la quale chiarisce che per certe questioni vi è la giurisdizione del TAR e per altre quelle del giudice ordinario.
Scrive il TAR: "ritenuta la sussistenza della giurisdizione per quanto riguarda la legittimità, nel rispetto dei presupposti indicati dall’art. 42-bis, della delibera impugnata (l’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. devolve infatti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”), in quanto, anche a voler ritenere che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sia affetta dai vizi denunciati (mancata indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori), trattasi pur sempre di attività che si riconducono all’esercizio di un potere pubblico, sebbene illegittimamente esercitato, così esulando dall’ipotesi della c.d. acquisizione usurpativa, in carenza di
potere, che diversamente radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr. A.P. C.d.S. n. 9/2005);
ritenuta, quindi, la legittimità nei presupposti e nei contenuti del provvedimento impugnato, stante l’impossibilità di giungere alla definizione di un accordo bonario a fronte dell’avvenuta realizzazione delle opere, in alternativa al decreto di esproprio;
ritenuto diversamente, in punto giurisdizione, che ogni ulteriore contestazione circa l’ammontare delle somme dovute, in rapporto all’estensione ed al valore delle aree acquisite per effetto dell’occupazione, rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giusto il disposto di cui al richiamato art. 133, secondo il quale rimane ferma “la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
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