Il contributo edilizio parametrato al costo di costruzione è dovuto anche nel caso di cambio d’uso senza opere

03 Dic 2012
3 Dicembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1445 del 2012 esamina un caso nel quale il ricorrente ha contestato i provvedimenti comunali,  con i quali è stato intimato il pagamento di una somma a titolo di contributo edilizio parametrato al costo di costruzione, in relazione a un mutamento di destinazione d’uso, pur senza opere, ossia “funzionale”, da artigianale a commerciale.

La tesi non è stata accolta dal TAR, ritenendo: "che quindi trattasi di un cambiamento implicante il passaggio ad una categoria funzionale autonoma, avente diverso carico urbanistico;
visto il disposto dell’art. 19 del D.P.R. 380/01;
considerato che, in base alla disposizione testè richiamata, è previsto un diverso regime contributivo a seconda che si tratti di costruzioni o impianti destinati allo svolgimento di attività industriali o artigianali (primo comma) oppure destinati allo svolgimento di attività turistiche, commerciali e direzionali (secondo comma);
che, invero, per la prima ipotesi, fermo restando l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione, è previsto l’esonero dal versamento del contributo di costruzione;
che, diversamente, per le attività di cui al secondo comma è prevista, con riferimento al costo di costruzione, solo una riduzione al 10% del dovuto;
dato atto che il mutamento operato nel caso di specie comporta, nel passaggio fra le due categorie, l’applicazione di un diverso regime contributivo;
atteso inoltre che il terzo ed ultimo comma dell’art. 19 precisa che nell’ipotesi in cui venga “comunque” operata la modifica della destinazione d’uso, debba essere corrisposto il contributo di costruzione nella misura massima prevista per la nuova destinazione;
che pertanto, sulla base della dizione normativa il sopravvenuto mutamento della destinazione d’uso, anche in assenza di interventi, comporta comunque l’insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al costo di costruzione;
che, diversamente interpretando la norma, potrebbe risultare avvantaggiato chi ha inizialmente fruito dell’esenzione per la destinazione industriale/artigianale, poi modificata, anche se senza opere, in commerciale o direzionale".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1445 del 2012

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