Installazione di pannelli fotovoltaici in area paesaggistica
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini della collocazione di pannelli fotovoltaici su di un immobile ubicato entro il vincolo paesaggistico, sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, co. 1, lett. d d.lgs. 42/2004, sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi della precedente lett. c, occorre il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Quest’ultima non occorre con riferimento ai vincoli di cui alla lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 5 d.lgs. 28/2011.
Si segnala che la norma da ultimo citata risulta oggi abrogata, ma se ne rinviene una di analogo tenore all’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024.
Post di Alberto Antico – avvocato

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