L’autorizzazione paesaggistica: quid iuris se il parere è emesso tardivamente?
Il TAR Veneto, dopo aver effettuato una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’autorizzazione paesaggistica, ha affermato che il parere reso tardivamente rispetto al termine ex art. 146 d.lgs. 42/2004 dalla Soprintendenza (la quale non perde il relativo potere per il decorso del termine assegnatole) è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge, degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere valutato dall’Amministrazione procedente.
Nel caso di specie, il TAR ha stigmatizzato il fatto che la Soprintendenza abbia impiegato 45 giorni per esaminare gli atti trasmessi dal Comune e inviare il preavviso di diniego e ne abbia speso più del triplo, per l’esattezza 147, per esaminare le controdeduzioni prodotte dai ricorrenti e ribadire le conclusioni cui era pervenuta in precedenza. La Soprintendenza aveva anche fatto sapere al Comune di doversi adoperare perché gli strumenti urbanistici neghino in radice la possibilità di edificare in loco. Il TAR ha ritenuto di precisare che un simile complessivo comportamento dovrebbe essere valutato ai fini della performance del pubblico funzionario e delle sue responsabilità , ai sensi dell’art. 2, co. 9 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato

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