Author Archive for: SanVittore

Demolizione e ricostruzione con ampliamento in sopraelevazione e distanze del D.M. del 1968

07 Mag 2014
7 Maggio 2014

La sentenza del TAR Veneto n.  561 del 2014 si occupa anche della questione della demolizione e ricostruzione di un edificio con  ampliamento in sopraelevazione di un edificio che originariamente non dista 10 metri da una parete finestrata, chiarendo come ci si regola in relazione alla distanza di 10 metri tra pareti finestrate.

Scrive il TAR: "il gravame non è fondato nella parte in cui censura il titolo abilitativo anche per ciò che attiene alla demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente. Ovvero, laddove la ricorrente pretende che anche tale porzione di edificio, una volta demolita, debba essere ricostruita, non sul medesimo sedime, bensì rispettando la distanza di dieci metri dalla parete del condominio “La Palladietta”. Ed infatti, l’ipotesi in esame, di demolizione e ricostruzione con ampliamento, ex lege n 14/2009, è puntualmente e chiaramente disciplinata da quest’ultima legge, all’art. 10, il quale, alla lettera b), prevede che: “gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere  quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie”. Ne consegue che la riedificazione dei primi due piani dell’edificio può sicuramente avvenire mantenendo lo stesso sedime del fabbricato originario e dunque in aderenza al condominio “La Palladietta”, integrando la loro demolizione e ricostruzione un intervento di mera ristrutturazione e non di nuova costruzione. Viceversa, i nuovi due piani da realizzare in sopraelevazione della preesistenza, devono essere qualificati come nuova costruzione, e ciò anche ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 561 del 2014

La doppia tutela in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini

07 Mag 2014
7 Maggio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 561 del 2014: "Costituisce principio consolidato e pacifico che in tema di distanze fra costruzioni o di queste con i confini vige il regime della c.d. "doppia tutela", per cui il soggetto che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita (con competenza del  G.O.) e, dall'altra, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'amministrazione, quando tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa (conosciuto dal G.A.). Pertanto, la controversia derivante dall’impugnazione di un permesso di costruire da parte del vicino che lamenti la violazione delle distanze legali costituisce una disputa non già tra privati ma tra privato e pubblica amministrazione, nella quale la posizione del primo si atteggia a interesse legittimo, con conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. da ultimo T.A.R. Veneto sez. II, 25 gennaio 2012, n. 43; Cons. Stato, sez. IV, 28.1. 2011 , n. 678)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 561 del 2014

L’ultimazione di un edificio ai fini del condono edilizio

07 Mag 2014
7 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n.  2032 del 2014, dove si legge che: "il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura di violazione dell’art. 32, comma 25, del d.-l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali). La norma sopra citata, infatti, rende esplicitamente applicabili a opere abusive, ultimate entro il 31 marzo 2003, “le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, come successivamente modificate ed integrate, entro determinati limiti di cubatura. Tra le disposizioni richiamate, al capo IV della citata legge n. 47 del 1985 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è rilevante nel caso di specie l’art. 31, comma 2, in cui è precisato il concetto di “ultimazione” delle opere ammesse al condono, nei seguenti termini: “si intendono ultimati gli edifici, nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”. Nella situazione in esame, il Comune di Altamura contesta genericamente che l’immobile fosse completato, sul piano strutturale, entro il 31 marzo 2003 (termine ultimo per l’ammissione al condono), ma tali affermazioni non trovano conferma nella documentazione fotografica in atti, che reca il timbro dello stesso Comune come allegato  all’istanza di sanatoria e che mostra un edificio effettivamente allo stato di rustico, fornito di copertura, ma completamente privo di finiture interne, idonee a caratterizzarne le possibili destinazioni d’uso. Deve quindi ritenersi, in effetti, che l’immobile fosse non “già esistente” (locuzione la cui rilevanza in questi termini è riservata ai meri mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere), ma appunto in via di completamento, con un grado di avanzamento dei lavori che ne consentiva, nei termini riportati, la condonabilità sul piano strutturale, per quanto riguarda le variazioni essenziali, che si riconoscevano apportate al progetto originariamente assentito (incremento di volumi e superfici su ogni piano). In assenza di finiture, tali da consentire l’esplicitazione della destinazione d’uso compatibile con le caratteristiche funzionali dell’immobile, il solo utilizzo in effetti ipotizzabile era quello residenziale, evidentemente privilegiato dalla legge perché stimato meno grave di quello non residenziale e, quindi, riconosciuto condonabile per edifici ancora in grado di completamento alla data indicata. Le ragioni sopra illustrate appaiono sufficienti per evidenziare l’illegittimità dell’atto di diniego impugnato e delle relative misure consequenziali, con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva".

Dario Meneguzzo -  avvocato

sentenza CDS 2032 del 2014

Corso sugli appalti delle pubbliche amministrazioni

07 Mag 2014
7 Maggio 2014

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona organizza un Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale per approfondire le problematiche concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture conclusi dalle pubbliche amministrazioni.

La docenza è affidata a: Consiglieri di Stato, Consiglieri TAR, Professori universitari, avvocati amministrativisti e Dirigenti di enti pubblici. 

BROCHURE

PROGRAMMA

Piani di lottizzazione: standards urbanistici e monetizzazione

06 Mag 2014
6 Maggio 2014

Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1820 del 2014, che ricostruisce il quadro normativo di riferimento della monetizzazione degli standars.

Si legge nella sentenza: "la disposizione regionale costituisce svolgimento della vicenda normativa relativa agli standards urbanistici come definiti dalla disposizione statale dell'art. 41-quinquies, commi 8 e 9, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (in relazione alla quale è stato poi emanato il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, a seguito del trasferimento alle regioni delle relative competenze ex art. con l’art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dei successivi artt. 79 e 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attuativi della previsione dell'art. 118 Cost. relativo all'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie di legislazione concorrente ex art. 117 (all'origine con riferimento alla "urbanistica", a seguito della novella di cui all'art.. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 in relazione al "governo del territorio"). Peraltro assume rilievo anche l'art. 28 della legge n. 1150/1942, a sua volta modificato dall'art. 8 della legge 765/1967, che individua il contenuto minimo essenziale delle convenzioni di lottizzazione, tra cui la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e della quota parte delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria. In linea generale, è evidente che la regola è costituita dalla cessione gratuita delle aree, che consente di reperire le aree a standards in loco e quindi di assicurare uno sviluppo urbanistico equilibrato, costituendo la c.d. monetizzazione una eccezione e non risolvendosi la medesima in "...una vicenda di carattere unicamente patrimoniale e rilevante solo sul piano dei rapporti tra l’ente pubblico e il privato che realizzerà l’opera...", poiché non può ammettersi separazione tra "...i commoda (sotto forma di entrata patrimoniale per il Comune) dagli incommoda (il peggioramento della qualità di vita (dei residenti della zona)...", ciò che fonda il riconoscimento della legittimazione processuale di questi ultimi a dolersi della violazione della misura degli standards (in tal senso, tra le più recenti vedi Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 644). Peraltro, laddove la legislazione regionale autorizzi la monetizzazione è del tutto evidente che il vantaggio patrimoniale riveniente al privato -consistente nell'utilizzazione edilizia di aree altrimenti da cedere gratuitamente, con incremento dei volumi realizzabili e quindi anche dei  valori economici ritraibili-, possa trovare, proprio sul piano della corrispettività, un punto di equilibrio nella loro commisurazione al valore di mercato delle aree aggiuntive così rese edificabili, che in sostanza sono per dir così "cedute" (in termini planovolumetrici di diritti edificatori, altrimenti preclusi dall'obbligo di cessione) dalla comunità locale. Come è stato già chiarito da questa Sezione è affatto logico che "...il riferimento sia costituito dal valore delle aree che si sarebbero dovute cedere e che non sono state cedute, ed è ragionevole che le somme giungano ad importi anche molto consistenti, avuto riguardo all’elevato valore che le aree avrebbero in una libera contrattazione di mercato, del resto pari a quelle che il promotore lucrerà grazie allo sfruttamento edilizio ed alla commercializzazione degli immobili edificati sulle aree non cedute" (cfr. Sez. IV, 22 febbraio 2013, n. 1106, in fattispecie relativa all'art. 32 della legge regionale veneta 23 aprile 2004, n. 11, peraltro ben più generica della disposizione dell'art. 46 della legge regionale lombarda in esame, perché contenente mero riferimento generico alla "monetizzazione"). Né può sostenersi che la monetizzazione possa essere arbitrariamente imposta al privato -che invece preferisca cedere le aree a standards, e in disparte la circostanza che nel caso di specie essa è stata richiesta e consentita-, senza alcun limite posto che l'art. 46 precisa in modo del tutto chiaro i suoi presupposti, dovendo essa trovare giustificazione obiettiva, ovvero dovendo l'Amministrazione dar conto delle sue ragioni (nel senso che essa non risulti possibile -ad esempio per penuria degli spazi fisici- o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione  alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento), a cospetto delle quali l'interessato potrà tutelarsi in sede giurisdizionale, contestandole. In altri termini, nel caso di specie, né può sostenersi che l'istituto in se considerato, e/o anche in relazione al criterio della "commisurazione" ivi enunciato costituisca prestazione patrimoniale di natura tributaria e/o paratributaria imposta, in violazione degli artt. 23 e 53 Cost., né essa può ritenersi contrastante con gli altri parametri costituzionali invocati (art. 3 e 97 Cost., art. 117 Cost., art. 41 e 42 Cost.), non risolvendosi nell'attribuzione alle Amministrazioni comunali di poteri discrezionali irragionevoli, arbitrari e/o non delimitati, né in alcuna forma di "espropriazione" senza indennizzo o di limitazione arbitraria all'iniziativa economica privata, e non esulando affatto la disposizione dall'ambito dei poteri legislativi regionali, né ponendosi in contrasto con principi fondamentali rivenienti dalla legislazione statale (che non esclude affatto la c.d. monetizzazione)".

Dario Meneguzzo - avvocato

Le slides del convegno del 30 aprile sulle strade

06 Mag 2014
6 Maggio 2014

Pubblichiamo le slides commentate al convegno del 30 aprile dall'ing. Sandro D'Agostini (Responsabile della sezione operativa di Belluno di Veneto Strade spa) e dall'avv. Paolo Balzani (Dirigente della Avvocatura Provinciale di Vicenza), ringraziando sentitamente gli autori.

VICENZA 30.11.2014

Strade_Convegno Montecchio Maggiore DEF

Scadenza del termine per concludere un procedimento

06 Mag 2014
6 Maggio 2014

Nella sentenza del TAR Veneto n.  543 del 2014, il Collegio si sofferma anche sulla natura non perentoria dei termini di conclusione dl procedimento amministrativo: “Premesso, invero che costituisce principio generale quello secondo cui, qualora i termini del procedimento amministrativo non siano espressamente dichiarati perentori dalla legge, devono essere considerati ordinatori (cfr., ex multis, CdS, IV, 3.4.2009 n. 2110), il termine per la conclusione del provvedimento di cui agli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 60 della LR n. 61/1985 sono sollecitatori, con la conseguenza che la loro mancata osservanza non può dare luogo alla illegittimità del provvedimento finale, nè esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 10.6.2013, n. 3172; sez. VI, 27.2.2012, n. 1084)” sia sull’organo competente a verificare l’applicazione delle c.d. misure di salvaguardia: “l’infondatezza della censura con cui il ricorrente afferma l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per incompetenza del soggetto che l’ha adottato è, invece, conseguente alla considerazione che – come correttamente osservato dall’Amministrazione – ai sensi dell’art. unico della legge n. 1902 del 1952 (abrogata dall’art. 24 del DL n. 11272008 e, per ciò, vigente all’epoca dei fatti) l’applicazione delle misure di salvaguardia spettava al Sindaco: con l’entrata in vigore della legge n. 142/1990, poi, tale competenza – inerendo all’attività gestoria del Comune - è pacificamente passata alla figura dirigenziale (cfr. CdS, IV, 6.3.1998 n. 382)”.

dott. Matteo Acquasaliente

L’acquiescenza a un provvedimento amministrativo rileva sia sul piano sostanziale sia su quello processuale

06 Mag 2014
6 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 28 aprile 2014 n. 543, si occupa dell’istituto dell’acquiescenza: “Va da sè che il ricorrente non può, dopo aver acconsentito alla sospensione di un procedimento amministrativo, impugnare quella stessa sospensione in virtù della regola (canonizzata dall’art. 2 della legge n. 241/1990) che impone la conclusione del procedimento.

E’ nota, invero, la non perspicua delineazione sistematica dell’istituto dell’acquiescenza, privo, nel diritto amministrativo, di un ancoraggio di diritto positivo, che viene dunque rinvenuto nella norma dell’art. 329 del c.p.c., dettata in materia di impugnazioni.

In particolare, sebbene emerga in dottrina la consapevolezza che l’acquiescenza, pur provocando effetti processuali (id est: l’inammissibilità del ricorso) ha implicazioni di diritto sostanziale, peraltro ne rimane incerta la natura, come è chiaramente testimoniato dalla pluralità delle teorie formulate (che configurano l’istituto in esame in termini di "rinuncia al diritto di impugnazione", ovvero di "accettazione del provvedimento amministrativo", od ancora, senza pretesa alcuna di esaustività, come "dismissione dell’interesse legittimo").

A fronte di tale incertezza dogmatica si riscontra, peraltro, nell’applicazione pratica, il ricorso all’acquiescenza in tutti i casi in cui, nel comportamento del ricorrente, siano rinvenibili elementi che si pongano in contraddizione, o comunque in rapporto di non coerenza con la proposizione del gravame.

Ora, nel caso di specie, è indubbio che il comportamento tenuto dal ricorrente ed obiettivizzato nell’adesione alla proposta dell’Amministrazione comunale di trattare la cessione del bene preliminarmente all’avvio del procedimento di approvazione del piano di recupero, non sia coerente con le censure dedotte con il presente gravame (con cui si denuncia il mancato rispetto della conclusione di quello stesso procedimento che si è concordato di differire).

Né vale a sminuire tale contraddizione l’assunto, espresso dal ricorrente nella memoria 27.3.2013, secondo cui “la sospensione del procedimento non è prevista da alcuna norma”: se ciò è vero, infatti, è altresì vero che l’interessato, anzichè prestare acquiescenza alla sospensione – con ciò, come si è detto, frapponendo un insormontabile ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la mancata conclusione del procedimento -, doveva interrompere le trattative in corso (onde non palesare ambiguità) e promuovere, per far constatare l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, formale diffida e messa in mora del Comune in ordine all’esame del progetto di piano, così come tassativamente imposto (all’epoca) dall’art. 25 del D.P.R. n. 3 del 1957 (cfr. CdS, 4.9.2006 n. 5088)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 543 del 2014

 

Come si effettua la rinuncia al ricorso?

06 Mag 2014
6 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 28 aprile 2014 n. 550, si occupa della rinuncia del ricorso chiarendo che: “2. Come prevede espressamente l’art. 84 del codice del processo amministrativo, “la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinunzia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse non si oppongono, il processo si estingue”.

3. L’abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce, ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato, e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 244; o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto sentenza n. 550 del 2014

Chi è il “responsabile” di un abuso edilizio

05 Mag 2014
5 Maggio 2014

Segnaliamo su questa questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 2027 del 2014, dove si legge che: "Tenuto conto di quanto già rappresentato, appare evidentemente infondata anche la prima censura, in cui la società appellante contesta la propria legittimazione passiva in ordine alla misura repressiva impugnata, emessa dall’Amministrazione comunale il 14.3.2012 e notificata il 16.3.2012. Posto, infatti, che i presupposti di legittimità dei provvedimenti amministrativi debbono essere verificati in base alla situazione di fatto e di diritto, sussistente alla data della relativa emanazione, nessun dubbio appare prospettabile su detta legittimazione passiva, risultando la società cooperativa La Colonna titolare della detenzione qualificata del bene alla data di emanazione dell’atto impugnato (in quanto cessionaria dal 2007 del ramo di azienda, inerente all’attività di ristorazione svolta nei locali di cui trattasi), con presumibile effettuazione dei lavori abusivi – in base ai ricordati verbali di sopralluogo successivi al 2010 – a cura della stessa (non essendo ragionevolmente individuabili alternative, una volta esclusa l’identificabilità del nuovo manufatto con il pergolato, oggetto di autorizzazione stagionale nel 2000 e nel 2001). Le norme sanzionatorie si riferiscono, d’altra parte, non all’”autore”, ma al “responsabile” dell’abuso, tale dovendo intendersi non solo l’esecutore materiale, ma anche il proprietario o chi – avendo la disponibilità del bene, al momento dell’emissione della misura repressiva – possa consentire, o meno, la permanenza sul territorio di opere senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, a cui sul piano urbanistico-edilizio (non anche su quello della responsabilità penale) corrisponde un’esigenza di rimessa in pristino, che l’Amministrazione è tenuta a far valere nei confronti dei soggetti in grado di operare in tal senso, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi, ove estranei all’abuso, nei confronti degli esecutori materiali, sulla base dei rapporti interni intercorsi (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. V, 8.6.1994, n. 614 e Consiglio Giust. Amm. Sic. 29.7.1992, n. 229). Nella situazione in esame, per quanto già in precedenza illustrato, il provvedimento risulta emesso, in data 14.3.2012, nei confronti del responsabile dell’abuso (oltre che unico ipotizzabile esecutore materiale dei lavori) e deve quindi  ritenersi legittimamente adottato, anche se il successivo subentro nella detenzione del bene, in data 30.10.2012, di altro soggetto cessionario del ramo di azienda rende necessario estendere a quest’ultimo (P.E.M. di Colonnesi Paola & C. s.n.c.) la notifica della misura repressiva. Sembra quasi inutile sottolineare, in rapporto a quanto rappresentato, l’infondatezza delle prospettate censure di violazione di legge, risultando inconferente il richiamo all’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 (responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività), trattandosi nella fattispecie di opere eseguite senza titolo ed essendo a tali opere applicabile l’art. 31 del medesimo d.P.R., al cui contenuto corrisponde puntualmente l’art. 132 della legge regionale n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio della Regione Toscana), con conseguenze sanzionatorie poste appunto a carico del “responsabile dell’abuso” (con possibile esonero da responsabilità, come chiarito dalla giurisprudenza, solo in rapporto all’acquisizione gratuita dell’area di sedime, per il proprietario estraneo all’abuso e privo della disponibilità del bene per ottemperare all’ordine di demolizione)".

sentenza CDS 2027 del 2014.

Dario Meneguzzo - avvocato

 

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