Author Archive for: SanVittore

Da quando decorre per il confinante il termine per impugnare il titolo edilizio del vicino

05 Mag 2014
5 Maggio 2014

Segnaliamo sulla, questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 1951 del 2014: "4.- E’ fondata l’eccezione di tardività del ricorso n. 23 del 1986, con il quale R.  ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia n. 56/84. Risulta che detta concessione edilizia, relativa alla realizzazione di una piscina su lotto limitrofo di proprietà di P. e G., fu rilasciata dal Sindaco di Maratea in data 12 dicembre 1984. I lavori furono ultimati nella primavera del 1985 e di ciò era a conoscenza la ricorrente che nell’esposto - denuncia inviato al Pretore di Lauria, affermava che “nella primavera del 1985, i coniugi P. – G. completavano nella loro proprietà la costruzione di una piscina parzialmente sopraelevata sulla quota di campagna e circondata da un ampio solarium sotto cui erano stati ricavati ambienti di uso non noto e muniti di porta di accesso e di finestre…”. Inoltre la ricorrente depositava a corredo dell’esposto - denuncia un’ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi, risalente al tempo in cui i lavori erano in corso. Esiste dunque certezza, atteso il valore confessorio dell’esposto – denuncia che la ricorrente sicuramente dalla primavera del 1985, ma già in data antecedente, era a conoscenza dell’effettuazione di lavori edilizi nel lotto limitrofo. E’ principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del titolo abilitativo rilasciato a terzi, la piena conoscenza dell’atto deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori, oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed in equivoco le essenziali caratteristiche dell’opera per un’eventuale non conformità urbanistico –  edilizia della stessa (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2011, n. 5346; 24 gennaio 2013, n. 433; 21 gennaio 2013, n. 322). Nel caso, la non conformità edilizia risultava sin dall’avvio dei lavori, atteso che la ricorrente ha lamentato la violazione delle NTA con riguardo agli indici edilizi, assumendo che la volumetria edificabile in quel lotto era completamente esaurita, sicché nessun intervento edilizio era più possibile. La situazione di fatto e la piena conoscenza del momento di ultimazione dei lavori è equivalente, ai fini dell’impugnazione, alla conoscenza della concessione edilizia, non essendo in alcun modo differibile il termine di impugnazione imposto dalla norma processuale a pena di decadenza. Nemmeno la qualificazione della violazione edilizia come reato permanente o illegittimità permanente influisce sulle regole processuali che stabiliscono termini di decadenza per l’esercizio dell’azione giurisdizionale volta all’annullamento degli atti amministrativi illegittimi. Peraltro, la previsione abbastanza elastica dell’art. 41 del c.p.a. e prima dell’art. 21 della l. n. 1034 del 1971, che àncora il termine iniziale alla piena conoscenza, consente all’interessato di avvalersi di una dilatazione dei termini, che nel caso erano abbondantemente decorsi al momento della notifica del ricorso. Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, sull’assunto della necessità della piena conoscenza del titolo ai fini della proposizione della domanda giudiziale, mentre la ricorrente era a conoscenza da tempo risalente dell’esecuzione dei lavori nel lotto attiguo".

Dario Meneguzzo - avvocato

Quando l’irregolarità del D.U.R.C. determina la revoca dell’aggiudicazione definitiva?

05 Mag 2014
5 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 28 aprile 2014 n. 548, chiarisce che è legittima la revoca dell’aggiudicazione definitiva qualora la stazione appaltante accerti che il D.U.R.C.,  prodotto dalla ditta aggiudicataria e riguardante un arco temporale antecedente all’aggiudicazione definitiva, contenga un’irregolarità contributiva: “7.2.1. L’irregolarità contributiva sulla quale si fonda la revoca impugnata non è riferita ad un periodo successivo a quello dell’aggiudicazione: è infatti un dato oggettivamente incontrovertibile che il DURC del 14 giugno 2012 attesti una situazione di irregolarità contributiva verso l’INPS ammontante a 85.000 euro “al 23 maggio 2012”.

7.2.2. La data del 23 maggio 2012 riguarda evidentemente il momento (questo sì) “puntuale” del riscontro dell’irregolarità, non già quello dell’inadempimento che si riferisce pacificamente a periodi antecedenti sia l’aggiudicazione definitiva sia la data stessa di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

7.3. Orbene non può dubitarsi che il requisito della regolarità dei versamenti contributivi (rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163 del 2006) debba essere non solo sussistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione così come dell’aggiudicazione, ma anche conservato per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto (ed anche nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l’Amministrazione), senza alcuna soluzione di continuità.

7.3.1. Diversamente opinando, ossia valutando la sussistenza del requisito della regolarità contributiva unicamente con riferimento a periodi “puntuali” della procedura e in ogni caso “arrestandosi” al momento dell’aggiudicazione, sebbene in pendenza della stipula del contratto, risulterebbero invero legittimati comportamenti elusivi del rispetto degli obblighi imperativi ed inderogabili alla cui tutela è preordinato il requisito medesimo.

7.3.2. Ebbene dalla documentazioni in atti risulta accertata una serie di violazioni dell’obbligo di pagamento degli oneri contributivi che vanno dal periodo antecedente al termine per la presentazione della domanda di partecipazione a tutto l’arco temporale di svolgimento della procedura di gara in quanto relative, per quel che interessa la presente causa, ai mesi di settembre e ottobre 2011, nonché gennaio, marzo, aprile, maggio e giugno 2012.

7.4. Né una regolarizzazione postuma della posizione contributiva potrebbe far ritenere sussistente in via retroattiva il requisito in esame: posto che la sussistenza di detto requisito deve essere verificata con riferimento a tutto l’arco temporale inerente alla procedura di gara, a nulla potrebbe rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale (esplicando effetti fra i soggetti del rapporto obbligatorio), non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità rilevante nei confronti dell’Amministrazione ai fini della singola gara. E tanto vale, quindi, per la regolarizzazione “postuma” avvenuta nel caso concreto in data 15 giugno 20012 (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009 n. 1458; VI, 11 agosto 2009, n. 4928; 6 aprile 2010, n. 1934; 5 luglio 2010, n. 4243; V, 16 settembre 2011, n. 5194 del 2011).

7.4.1. Peraltro, neanche l’omessa iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dell’ente previdenziale impedisce la loro valorizzazione alla strega di “violazioni definitivamente accertate”, dal momento che l’emissione del ruolo è semplicemente prodromica alla fase di riscossione, ed il medesimo non svolge una funzione di accertamento. Del resto, l’art. 8, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2007 àncora la possibilità di ottenere una certificazione di regolarità contributiva, a fronte di crediti non iscritti a ruolo, solo al ricorrere dell’ulteriore presupposto (qui insussistente) che sia pendente in merito una controversia.

7.4.2. Pertanto, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr TAR Lazio, Roma, 29 ottobre 2013, n.9216 e Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194), lo stato di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del termine per esperirli. Sicché, in conclusione la possibilità di ravvisare l’esistenza del requisito di “definitività” non è necessariamente impedita dalla –asserita– omessa notifica di un avviso di accertamento riflettente i debiti contributivi che sono comunque emersi così come dall’ – asserita– mancanza dell’instaurazione del contraddittorio pre-esecutivo.

7.4.3. Ebbene, emerge documentalmente come (nel caso in esame) non fosse stato attivato da parte dell’impresa alcun tipo di tutela al fine di contestare l’an o il quantum dei propri debiti contributivi; ed anzi proprio dal contegno tenuto successivamente dalla società (che ha pagato la somma riconosciuta nel DURC) deve trarsi una sostanziale “non contestazione” delle proprie passività. Sicché anche tale profilo di censura deve essere respinto.

7.5. Quanto alla lamentata assenza del carattere della “gravità” delle violazioni il Collegio osserva che, nello specifico, l’esposizione della società nei confronti dell’INPS era alquanto consistente, come lo stesso provvedimento di revoca ha sottolineato, in quanto ammontante a 85.000 euro, laddove l’art. 8, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 definisce come “non grave” (e quindi non ostativo al rilascio del D.U.R.C.) lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, rispetto a ciascun periodo di paga o contribuzione, inferiore o pari al 5 % , o comunque inferiore ad euro 100.

7.5.1. Peraltro, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in sede di applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, la sussistenza di una “violazione grave”, definitivamente accertata, delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale non può essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, poiché la relativa verifica rientra nell’ambito delle competenze degli istituti di previdenza, le cui certificazioni (sul D.U.R.C.) non possono essere sindacate nel corso della gara d’appalto (A.P. 2012, n. 8).

7.5.2. La dichiarazione di irregolarità espressa dagli enti previdenziali interessati implica infatti anche l’avvenuta verifica della gravità dei relativi scostamenti, in quanto il citato decreto ministeriale ha attribuito al D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche l’entità dell’inadempimento degli obblighi contributivi, dando conto delle sole irregolarità tali da superare la delineata soglia di gravità”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 548 del 2014

La natura giuridica delle SOA

05 Mag 2014
5 Maggio 2014

Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza del 22 aprile 2014 n. 2029, si occupa della natura giuridica delle Società Organismi di Attestazione (SOA): “Le società organismi di attestazione (SOA) sono per espressa previsione normativa (art. 2, comma 1, lettera “i” d.P.R. n. 34/2000 cit) “organismi di diritto privato…che accertano ed attestano l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli elementi di qualificazione di cui all’art. 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della legge” (intesa come legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni). Detti organismi, costituiti nella forma delle società per azioni, debbono svolgere in via esclusiva l’attività sopra specificata ed assicurare, nell’esercizio della stessa, indipendenza di giudizio, nonché assenza di qualunque interesse commerciale, quale fonte potenziale di conflitto di interessi. Non può porsi in dubbio, pertanto, che le società in questione svolgano una funzione pubblica, con rilascio di atti, cui è attribuita la stessa valenza certificativa di quelli rilasciati da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 445/2000 (da intendersi riferito anche alle attestazioni di qualità, secondo i criteri fissati dal d.P.R. 5.10.2010, n. 207: cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 19.1.2007, n. 121 e 4.7.2012, n. 3905). Per l’esercizio della funzione pubblica in questione, assegnata dalla legge, non possono pertanto non applicarsi alle SOA, ad avviso del Collegio, le garanzie e le responsabilità previste per le pubbliche amministrazioni, a partire da quelle, in precedenza indicate, che attengono ai controlli sulle autocertificazioni. In presenza di un obbligo di verifica, al riguardo previsto solo “a campione” (con conseguente, fisiologica possibilità di casi che sfuggissero al controllo), con più puntuale obbligo verifica solo per situazioni, in cui fossero emersi “fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”, le conclusioni tratte nella fattispecie dall’Autorità di Vigilanza (AVCP) non appaiono condivisibili, non essendo stata segnalata alcuna circostanza, che dovesse suscitare particolari dubbi nella SOA di cui trattasi, nei confronti delle dichiarazioni di un proprio consigliere di amministrazione”.

Assodato ciò il Collegio prosegue affermando che: “Come sostenuto dall’attuale appellante, infatti, nessuna disposizione, anche interna, imponeva specifiche e tassative modalità di controllo su tutte le autocertificazioni, con conseguente possibilità che le dichiarazioni non veritiere – rese, nel caso di specie, dall’ing. Artale – non trovassero puntuale verifica e fossero, in buona fede, ritenute corrette dall’Ente di appartenenza, che non poteva pertanto essere destinatario di sanzioni, applicabili solo in caso di condotta quanto meno colposa dell’Ente stesso (benchè quest’ultimo fosse ad avviso del Collegio – per la qualificazione giuridica già sopra esposta e contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello – abilitato a richiedere i certificati, di cui all’art. 28 del d.lgs. 14.11.2002, n. 311: testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).

In tale contesto la determinazione n. 1/2011 della più volte citata AVCP non poteva, in effetti, rivestire carattere innovativo in rapporto a norme di rango primario, come quelle in precedenza esaminate, ma doveva ritenersi chiarificatrice dei criteri di diligenza, da ritenere idonei ad escludere il carattere colposo di eventuali omissioni nei controlli. Il fatto, tuttavia, che detta disposizione chiarificatrice (riferita all’esigenza di periodiche richieste all’Ufficio del Casellario giudiziale dei certificati integrali, riferiti alle persone fisiche oggetto di controllo, ivi comprese – deve ritenersi – quelle operanti all’interno della stessa SOA) fosse successiva alla condotta nella fattispecie sanzionata induce a ravvisare l’assenza di colpa, nella comune accezione (ripresa dall’art. 43, comma 3, cod. pen.) che individua la stessa come frutto di “negligenza o imperizia”, ovvero ad “inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Se, d’altra parte, non può negarsi che la citata Autorità potesse dettare disposizioni cogenti, per circoscrivere i parametri della colpa nell’attività degli enti sottoposti al proprio controllo, è anche indubbio che detti parametri non potessero applicarsi retroattivamente.

Appare arduo individuare, in tale ottica, una violazione degli obblighi posti a carico delle SOA dal d.P.R. n. 34/2000, in mancanza di elementi probatori atti a far desumere l’intenzione dell’appellante di sottrarsi al rapporto collaborativo con l’Autorità di vigilanza, a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’attività di certificazione svolta, non essendo intervenute violazioni di obblighi predeterminati di accertamento, né mancata risposta a specifiche richieste della medesima Autorità, ex art. 7, commi 5, 8 e 9, del più volte citato d.P.R. n. 34/2000 (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. VI, 28.3.2008, n. 1272).

Il Collegio ritiene quindi che, nel caso di specie, le misure sanzionatorie impugnate non fossero applicabili, per impossibilità di identificare gli estremi di una condotta colposa, in base alla disciplina vigente nel lasso temporale di riferimento”.

 dott. Matteo Acquasaliente

CDS n. 2029 del 2014

La lettera di Matteo Renzi e Marianna Madia ai dipendenti pubblici

02 Mag 2014
2 Maggio 2014

Leggetela al link:

http://www.palazzochigi.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=75525

La chiusura di un terrazzo con una veranda può costituire una pertinenza

30 Apr 2014
30 Aprile 2014

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1953 del 2014 conferma  la sentenza del TAR Umbria n. 611 del 2002.

La ricorrente ha realizzato sul terrazzo di un appartamento di sua proprietà una veranda costituita da pannelli di vetro e plastica. Al termine di una complessa vicenda procedimentale è stata intimata la demolizione del manufatto (18 gennaio 2001) e, successivamente, denegata la concessione edilizia in sanatoria (30 maggio 2001).

L'interessata ho proposto in base alle leggi dell'epoca, sostenendo, in sintesi, che l'opera non costituisce un volume abitabile, ma una semplice pertinenza per cui, essendo soggetta ad autorizzazione e non a concessione, l'infrazione eventualmente commessa dalla ricorrente avrebbe comportato una sanzione pecuniaria e non demolitoria. (Art. 10 L. 28 febbraio 1985 n. 47).

Il TAR ha disposto accertamenti istruttori con ordinanza 7 febbraio 2002 n. 8. Dall'istruttoria è emerso che, effettivamente, le caratteristiche tecniche della veranda non sono tali da renderla abitabile. Essa si connota piuttosto come un ripostiglio, o un balcone protetto dalle intemperie, ma non come un vero e proprio vano. Pertanto, dal punto di vista urbanistico la struttura stessa è definibile come pertinenza, con le inerenti conseguenze sul piano autorizzatorio e sanzionatorio. 3- Infine, il Collegio osserva come, ai fini che qui interessano, non abbia rilevanza il mancato assenso del condominio, diversamente da quanto sostenuto dal Comune e dal condominio stesso, giacché la tutela degli interessi condominiali deve essere articolata nelle competenti Sedi Giudiziarie Ordinarie e non di fronte agli organi della pubblica amministrazione. Ciò è tanto vero che le concessioni edilizie vengono sempre rilasciate, è noto, con salvezza dei diritti dei terzi. Diversamente opinando, la Pubblica Amministrazione verrebbe di fatto ad essere coinvolta in vicende privatistiche che le sono estranee e che sovente  vedono le parti fronteggiarsi con ogni sorta di cavilli, funzionali agli obiettivi più disparati. Liti, queste, che possono anche coinvolgere interessi rilevanti e meritevoli di tutela ma in ordine alle quali l’Amministrazione non ha alcuna competenza, essendo suo compito solo quello di verificare la compatibilità delle opere con la disciplina pubblicistica.”. Il TAR ha quindi accolto il ricorso e ha statuito che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare nuovamente l'istanza presentata dalla ricorrente al fine di ottenere l'autorizzazione, provvedendo sulla medesima e compiutamente motivando.

Il Comune ha appellato e il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, con le seguenti considerazioni: "Secondo il TAR, nel caso in esame, dal punto di vista urbanistico, la struttura è definibile come pertinenza. Orbene è noto che secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica. Infatti deve trattarsi di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo. E’ stato anche rilevato che la nozione di pertinenza, rilevante ai fini dell'autorizzazione, deve essere interpretata in modo compatibile con i principi della materia e non si può, quindi, consentire la realizzazione di opere di rilevante consistenza solo perché destinate, dal proprietario, al servizio ed ornamento del bene principale. Inoltre la nozione di pertinenza va definita sia in relazione alla necessità e oggettività del rapporto pertinenziale, sia alla consistenza dell'opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio. Orbene il manufatto in questione è di circa m. 12,41 di lunghezza, m. 1,55 di larghezza interna alla base, m.2,24 di altezza in gronda, m. 2,33 di altezza in corrispondenza del muro del fabbricato esistente. E’ evidente, quindi, che non si tratta di volumi modesti.

si tratta di un manufatto che altera in modo significativo l'assetto del territorio (come si evince anche dalla documentazione fotografica) comportandone una trasformazione fisica permanente. Non c’è dubbio, pertanto, che non si tratta di pertinenza e che l’intervento era assoggettato al regime concessorio".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 1953 del 2014

 

Vi è la giurisdizione del G.O. in materia di compensazione degli obblighi del servizio pubblico locale

30 Apr 2014
30 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 27 marzo 2014 n. 394 ricorda che la giurisdizione in materia di compensazione degli oneri del servizio pubblico locale spetta al Giudice Ordinario: “- con la presente impugnativa l’impresa ricorrente, società partecipata da 15 comuni della Provincia di Treviso, ha chiesto, in qualità di concessionaria della gestione del trasporto pubblico locale nell’area limitrofa alla città di Castelfranco Veneto, l’accertamento del proprio ad ottenere l’integrale compensazione degli oneri di servizio pubblico locale ai sensi dell’art. 5 del regolamento C.E.E. n. 1191/1969.

- per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, le controversie riguardanti le pretese di maggiori compensazioni degli obblighi di servizio pubblico da parte delle imprese gestrici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, attesa l’insussistenza di profili di discrezionalità amministrativa nell’attività di determinazione dell’entità dei relativi crediti alla stregua dei criteri tecnici individuati dalla normativa di riferimento (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2012, nn. da 873 a 895; Cass. civ., sez. un., 14 novembre 2012, n. 19828; Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2012, nn. da 4886 a 4892; Cass. civ., sez. un., nn. da 5168 a 5192; Cass. civ., 11 gennaio 2011, nn. 398 e 400)”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 394 del 2014

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

30 Apr 2014
30 Aprile 2014

Sulla GU n.95 del 24-4-2014 è stato pubblicato il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079)", contenente disposizioni per il rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale, il trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali, il contrasto all'evasione fiscale, i risparmi e l'efficienza della spesa pubblica ("l'amministrazione sobria"), i trasferimenti e i sussidi, le aziende municipalizzate, la razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione, la digitalizzazione e il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. 

DL_66-2014

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00079/sg

Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto

30 Apr 2014
30 Aprile 2014

Sulla GU Serie Generale n.97 del 28-4-2014 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. (14A03304)".

Link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/28/14A03304/sg

L’anima misteriosa del cambio d’uso senza opere

29 Apr 2014
29 Aprile 2014

In un appartamento a destinazione residenziale può essere insediato un ufficio, invocando il cambio d'uso senza opere?

L’art. 76, comma 1, punto 2, della L.R. n. 61/1985 stabiliva che il mutamento d’uso senza opere fosse subordinato a una autorizzazione onerosa. La disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 1991, con la conseguenza che, per un certo tempo, gli interpreti hanno ritenuto che il mutamento di destinazione d’uso senza opere fosse libero. Si riteneva, infatti, che il diverso utilizzo di un immobile rispetto alla sua destinazione urbanistica  fosse semplicemente espressione del diritto di proprietà, privo di rilevanza urbanistica. L’articolo 10, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che: “Le regioni stabiliscono con legge quali  mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, del’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. Dopo di questo, la Regione Veneto non ha più disciplinato la materia e progressivamente la giurisprudenza, in mancanza di interventi legislativi,  ha vanificato la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, trattando il cambio d'uso senza opere alla stessa stregua di quello con opere, con la conseguenza che non si riesce a capire se sussista oppure no una differenza tra le due figure.

La questione è stata riproposta davanti al TAR Campania di Salerno, che ha respinto il ricorso di un soggetto al quale era stato ordinato di ripristinare l'uso residenziale di un appartamento utilizzato invece come ufficio. L'interessato  ha proposto l'appello davanti al Consiglio di Stato, che gli ha dato ragione un po' per caso, ma con una motivazione dalla quale si evince che il cambio d'uso senza opere non è affatto libero, ma che bisogna tenere conto del famigerato carico urbanistico.

Cosa dice il Consiglio di Stato nella sentenza n.  2021 del 2014: "1.1. Il principio tempus regit actum impone di verificare se all'epoca in cui avvenne, la dichiarata variazione d'uso dell'immobile di proprietà dell'appellante, senza alcuna opera materiale, potesse concretare un’ipotesi di variazione essenziale al progetto approvato ai sensi dell’allora vigente articolo 8 (Determinazione delle variazioni essenziali), lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver comportato una variazione agli standard e al carico urbanistico, ai sensi del richiamato articolo 3 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e se, effettivamente, vi fosse stato mutamento di destinazione tra categorie diverse e cioè da residenziale a terziario. Orbene, posto che il cambio di destinazione è avvenuto nel 1997 e non è stato accompagnato da opere di trasformazioni dell'immobile o di parte di esso, ma è stato di ordine meramente funzionale (su questo non vi è controdeduzione della appellata amministrazione comunale), esso non è, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, avvenuto tra categorie diverse. Invero, secondo il Piano regolatore generale vigente nel 1997, l'uso "abitazione" e l’uso "studio professionale" non appartenevano a distinte categorie edilizie.  Dalla documentazione esistente agli atti, solo a seguito del sopraggiunto strumento urbanistico comunale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, n. 4 del 28 gennaio 2008, l'uso come studio professionale è transitato dalla categoria residenziale a quella distinta di terziario, come del resto precisato dall'art. 2 delle Norme tecniche di attuazione del citato strumento urbanistico. Nel 1997, l'uso professionale dell'appartamento in questione era, quindi, confome alla destinazione urbanistica prevista dal PRG comunale vigente, essendo l'immobile ubicato nella ZTO B "Residenziale".

1.2. La modifica di destinazione d'uso in questione non configura alcuna delle "variazioni essenziali" di cui all'articolo 8 della legge n. 47
del 1985, poiché non realizza alcuna variazione degli standard. Non vi è stata, infatti, alcuna opera edilizia o modifica strutturale 
dell'appartamento, circostanza quest'ultima che appare dirimente per stabilire se sussista la variazione essenziale prevista dal citato articolo 8, con la conseguente necessità della concessione edilizia. In sostanza, la differente utilizzazione, di tipo esclusivamente
funzionale, non ha determinato violazioni delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente nel 1997, non avendo dato luogo ad una trasformazione urbanistica, non avendo implicato alcun apprezzabile aggravio di carico urbanistico e non dando così luogo ad alcun fabbisogno di standard urbanistico posto che non si è verificato un cambio di categoria edilizia. Conseguentemente, l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 non poteva essere adottata".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza CDS 2021 del 2014

Per rinnovare col piano casa il patrimonio edilizio esistente devo per forza ampliare?

29 Apr 2014
29 Aprile 2014

Vi sottopongo il seguente quesito, che scaturisce da un caso pratico.

Un soggetto chiede di realizzare una demolizione e ricostruzione di un vecchio edificio legittimamente esistente al 31 ottobre 2013in zona territoriale propria, adeguatamente dimostrando che l’intervento è volto al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente per il “il perseguimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici , tecnologici e di sicurezza”. In particolare la ricostruzione porterà, tra l’altro, l’edificio alla classe energetica “A”.

Il tecnico presenta al Comune il progetto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14/2009 e s.m.i., in modo da potere usufruire della “deroga”, prevista dal comma 2, alle previsioni del regolamento comunale sulla distanza dai confini.

Il Comune risponde che, per poter accedere al regime derogatorio del comma 2, occorre che il progetto presenti, in aggiunta alle migliorie architettoniche e impiantistiche e agli interventi per il contenimento  energetico, anche un incremento del volume (trattandosi di edificio residenziale) ai sensi della lettera a) oppure ai sensi della lettera b) del comma 2 medesimo, i quali prevedono, rispettivamente, un incremento volumetrico fino al 70%  nel caso di ricostruzione dell’edificio in classe energetica “A” e un incremento graduato fino al’80% se l’edificio viene ricostruito con le tecniche di edilizia sostenibile ex L.R. n. 4 del 9 marzo 2007.

A mio modesto parere la tesi sostenuta dal Comune non sarebbe corretta. Ritengo che sussisterebbero almeno due argomenti che porterebbero a concludere che l’aumento volumetrico non fosse obbligatorio, purché ovviamente sussistano i requisiti precitati, vale a dire che l’edificio sia legittimamente esistente al 31 ottobre 2013, che si trovi in zona territoriale omogenea propria e che venga ricondotto ai vigenti standard qualitativi sotto i profili architettonico, energetico, tecnologico e di sicurezza.

Un primo argomento è di tipo letterale: l’art. 3, comma 3, della L.R. 14/2009 afferma che: “La demolizione e ricostruzione (…) può prevedere incrementi del volume e della superficie (…)”; l’uso dell’espressione “può” indica che si tratti di una facoltà e non di un obbligo.

Un secondo argomento è di tipo logico-sistematico: il comma 1 dell’art. 3 cit., in linea con le finalità generali della legge dichiarate all’art. 1,  afferma che: “La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente”; lo scopo della normativa è quello di rinnovare e riqualificare l’esistente e il bonus volumetrico costituisce uno strumento di incentivazione per indirizzare il privato a realizzare interventi con questa finalità. Non si comprende per quale motivo il privato non potrebbe rinunciare a questo bonus, considerando oltretutto che tale rinuncia garantirebbe una sostituzione edilizia per così dire “pura” senza aumento del carico urbanistico.

Poiché comunque la legge veneta sul piano casa è una legge di carattere eccezionale, le cui norme, soprattutto dopo le ultime modifiche, non hanno ancora ricevuto da parte della giurisprudenza una interpretazione consolidata, rimetto ai lettori il quesito con cui si è aperta questa breve riflessione.

 Avv. Marta Bassanese

 

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