Il diritto di accesso è autonomo e quindi più ampio rispetto alla situazione che legittimerebbe un ricorso

15 Lug 2014
15 Luglio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 916 del 2014.

Scrive il TAR: "1. In primo luogo va rilevato come sia possibile respingere, in quanto infondata, l’eccezione dei soggetti controinteressati nella parte in cui hanno rilevato la mancanza di legittimazione attiva e di interesse al ricorso degli attuali ricorrenti.

1.1 L’eccezione è infondata, risultando applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale diretto a differenziare l’interesse all’accesso rispetto all’interesse all’impugnativa, ritenendo ammissibile il proponimento di un’istanza di accesso “anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione del ricorso giurisdizionale, dovendosi ribadire l'autonomia dell'interesse a chiedere l'ostensione di determinati documenti rispetto a quello che conduce, eventualmente, l'interessato, ad agire in giudizio per la tutela di determinate posizioni giuridiche (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 06-02-2014, n. 317)”.

1.2 L’esercizio del diritto di accesso non è condizionato all’ammissibilità di un’eventuale azione tesa alla tutela di una determinata posizione giuridica, in quanto la legittimazione al diritto di accesso va riconosciuta in presenza di atti idonei a spiegare, in modo diretto e indiretto, effetti sul ricorrente e, ciò, proprio in ragione dell’autonomia del diritto di accesso rispetto alla situazione soggettiva legittimante un eventuale impugnazione dell’atto.

1.3 Nel caso di specie sussiste la legittimazione del ricorrente che agisce per acquisire elementi utili al prosieguo del contenzioso di cui all’RG 618/2013, avente ad oggetto presunti abusi edilizi, nell’esperimento di un accesso defensionale, strumentale rispetto al ricorso sopra citato, accesso che per un costante orientamento giurisprudenziale viene ritenuto prioritario rispetto alla riservatezza dei soggetti terzi (Tar Emilia Romagna n. 7498/2010).

1.4 Rilevata l’infondatezza dell’eccezione preliminare è possibile esaminare nel merito il ricorso, ritenendolo fondato con riferimento al primo motivo.

2. E’ necessario precisare che il contenuto dell’istanza di accesso evidenzia come quest’ultima sia diretta ad ottenere l’accesso ad eventuali procedimenti volti alla modifica e/o alla revisione al contenuto dei provvedimenti di vincolo sulla tenuta Musella in considerazione dell’unitarietà del complesso vincolato, circostanze queste ultime espressamente menzionate nell’istanza sopracitata.

Detta richiesta veniva motivata, infatti, sulla base di una duplicità di esigenze, in quanto riconducibili all’esistenza del ricorso giurisdizionale, pendente e finalizzato a contestare l’esistenza di presunti abusi edilizi e, nel contempo, proprio in ragione di acquisire elementi utili diretti a evidenziare il tenore “degli interventi posti in essere dai Sig. ri Stevanella all’interno della tenuta medesima”.

2.1 Costituisce ulteriore dato accertato che l’immobile di proprietà degli attuali controinteressati si trova all’interno di un unico comprensorio, circostanza quest’ultima che consente di ritenere, di per sé, erronea l’argomentazione della Soprintendenza nella parte in cui ha ritenuto di respingere l’istanza di cui si tratta in ragione della distanza in linea d’aria (pari a circa 800 metri) tra la costruzione dei ricorrenti e degli attuali controinteressati.

2.2 Si consideri, inoltre, che l’accesso defensionale, in quanto propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in giudizio, riceve protezione preminente dall’ordinamento atteso che per espressa previsione normativa (art. 24 L. n. 241/90) e, a sua volta, prevale sull’interessi dei terzi, anche qualora questi ultimi siano finalizzati alla tutela della riservatezza (in questo senso Consiglio di Stato n.783/2011).

Anche questo Tribunale ha avuto modo di precisare che l’interesse ad acquisire conoscenza di provvedimenti utili, a proseguire un ricorso, assume una valenza autonoma e non dipendente dalla sorte del processo principale (TAR Veneto n. 120/2014).

2.3 Si consideri, ancora, come la domanda di accesso, se pure riferita ad una pluralità e genericità di atti, conservava comunque un carattere di complessiva omogeneità e non presentava profili di indeterminatezza, risultando sufficientemente specifica nel momento in cui si riferiva “al contenuto e alle estensione ed alle prescrizioni dei provvedimenti di vincolo sulla tenuta Musella”.

2.4 Non sussistono, come sostenuto dall’Amministrazione resistente, i presupposti per un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, in applicazione di quell’orientamento giurisprudenziale in base al quale “la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della L. n. 241/1990) deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti e il diritto di accesso, purché non diretto a detto controllo generalizzato, può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (Cons. Stato Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 e T.a.r. Lazio - Roma, sez. I ter, n. 7050/2012)”.

2.5 Al fine di respingere un’ulteriore argomentazione dell’Amministrazione resistente va rilevato come altrettanto recenti pronunce (Cons. Stato Sez. III, 28-11-2011, n. 6276) hanno sancito l’ammissibilità del diritto di accesso esperito e riferito ad atti endoprocedimentali in pendenza del relativo procedimento".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 916 del 2014

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