Consumo suolo in Veneto
Pubblichiamo un approfondimento della rivista altovicentinoonline.it sul consumo del suolo nella Regione Veneto.
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Il TAR Veneto ha accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza del privato che chiedeva di porre in essere gli atti necessari a garantire l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza sindacale (spiccata 27 anni prima) con la quale il Sindaco aveva ingiunto al controinteressato la riduzione in pristino di una strada comunale e l’eliminazione del cancello/sbarra di chiusura per l’accesso alla medesima.
Il Comune avrebbe dovuto quantomeno avviare un’istruttoria per capire come sia l’attuale stato dei luoghi di causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il ricorrente diffidava il Comune a porre in essere gli atti necessari a garantire l’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza sindacale con la quale aveva ingiunto al controinteressato la riduzione in pristino di una strada comunale e l’eliminazione del cancello/sbarra di chiusura per l’accesso alla medesima.
Il controinteressato eccepiva che il ricorrente non avrebbe dovuto evocare in giudizio il Comune in sé e per sé, bensì il Sindaco.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
Il Sindaco non aveva agito in veste di ufficiale di governo, ma quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 d.lgs. 267/2000 (TUEL), ossia dell’Ente locale competente ad adottare i provvedimenti ex art. 15 d.l.lgt. 1446/1918 e art. 378 l. 2248/1865, all. F.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la deroga alle distanze dalle strade di tipo F prevista dall’art. 26, co. 5 d.P.R. 495/1992, non riguarda la costruzione di recinzioni, ma le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, nonché la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza.
Perciò, anche nelle strade F può trovare applicazione il successivo comma 8, che disciplina la differente fattispecie della realizzazione di siepi vive, piantagioni di altezza superiore al metro o di recinzioni di altezza superiore a un metro.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato sosteneva l’incompetenza del Comune in relazione ad un diniego di PdC per una nuova costruzione, poiché in base all’art. 26 d.lgs. 285/1992 (cd. Codice della strada) la competenza a esprimersi in tema di fasce di rispetto stradale sarebbe attribuibile esclusivamente all’Ente proprietario della strada.
Il TAR Veneto ha respinto questa tesi.
La competenza in materia spetta al Comune posto che, in tema, le Autorità statali o provinciali hanno poteri consultivi e rilasciano infatti nulla osta semmai confermativi di quanto già ritenuto assentibile dal Comune che deve verificare, sulla base dei propri atti di governo del territorio, la sussistenza o no delle condizioni per l’autorizzazione dell’intervento richiesto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo derivante dalle fasce di rispetto stradali non ha natura espropriativa ma, semmai, conformativa del diritto di proprietà , in quanto impone al proprietario di conformarsi – appunto – alla destinazione impressa a tutela della sicurezza stradale.
Il TAR ha poi offerto un’applicazione dell’art. 26, co. 8 d.P.R. 495/1992, nella parte in cui impone un vincolo di arretramento di tre metri dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per le recinzioni di altezza superiore a un metro, senza subordinare siffatto vincolo ad alcuna valutazione discrezionale in ordine all’eventuale lesione della visibilità .
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia, a partire dall’art. 30 d.P.R. 285/1992, anche per quanto riguarda le distanze e se il provato debba provvedere.
Post di Alberto Antico – avvocato
Pubblichiamo una nota del dott. Roberto Travaglini, che sentitamente ringraziamo, sull'applicazione del cd. decreto salva-casa e sulla circolare che il MIT dovrebbe emanare.
Il TAR Catania ha affermato che il diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990 va tutelato mediante il rimedio speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., nei termini perentori ivi contemplati.
Quest’ultima disposizione, al secondo comma, concede alla parte che abbia già introitato un ricorso in sede di legittimità , di chiedere una pronuncia al giudice competente sulla causa, in via incidentale e tramite ordinanza, ove ritenuto necessario, ovvero in sede di sentenza decisoria sul giudizio di cognizione, sulla spettanza, o meno, del suo diritto di accesso agli atti, senza promuovere un ricorso autonomo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha affermato che l’art. 36 d.lgs. 36/2023 detta profili di novità in tema di accesso agli atti di gara: i) quanto al procedimento, la conoscenza dei dati e delle informazioni avviene sotto forma di disponibilità degli stessi all’interno della piattaforma digitale di approvvigionamento utilizzata per lo svolgimento della procedura, consentendo un accesso diretto da parte degli operatori legittimati; ii) con riguardo al profilo processuale, la previsione di un rito speciale super-accelerato è finalizzata ad evitare la presentazione di ricorsi al buio, consentendo in tal modo all’operatore economico di esercitare il diritto di azione a seguito della conoscenza delle informazioni necessarie alla tutela giurisdizionale.
Gli operatori economici hanno l’onere di formulare alla P.A. richieste di oscuramento di parti delle offerte contenenti “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”. La decisione della P.A. sul contenuto ostensibile dei documenti può essere impugnata con ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., sottoposto al termine di notifica e di costituzione di 10 giorni nonché a termini dimezzati per la fissazione della camera di consiglio. Sulle motivazioni generiche poste dall’offerente a sostegno delle indicazioni di oscuramento prevalgono le esigenze difensive dell’operatore economico interessato ad ottenere l’esibizione della documentazione in chiaro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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