Il TAR Catania ha affermato che con il cd. contratto o servizio di punta la P.A. committente intende assicurarsi l’elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa, in quanto attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio messo a gara; invero, il requisito di punta si correla alla esigenza del possesso di un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore oggetto della gara.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Salerno ha affermato che, alla luce della previsione contenuta nell’art. 104, co. 11 d.lgs. 36/2023 in tema di avvalimento, la Stazione appaltante può introdurre nella lex specialis disposizioni volte a delimitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara di soggetti particolarmente qualificati, in possesso di precipui requisiti di capacità tecnica e finanziaria, salvo il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. Tuttavia, trattandosi di norma eccezionale limitativa dell’istituto dell’avvalimento, la P.A. è tenuta a indicare, anche sommariamente, le specifiche e limitate attività riservate all’aggiudicatario in via esclusiva, in quanto caratterizzate da un elevato grado di specialità.
L’oggetto del contratto di avvalimento può essere determinato per relationem sulla base del complesso delle risorse aziendali che hanno consentito all’ausiliaria il conseguimento del requisito prestato, anche alla luce del principio del risultato sancito dall’art. 1 d.lgs. cit., il quale impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara.
La mancanza della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari non rende invalido il contratto di avvalimento poiché, non essendo né un contratto di appalto né un subcontratto da questo derivato, esso non è riconducibile al disposto di cui all’art. 3, co. 1 l. 136/2010, considerato anche che gli obblighi previsti da tale disposizione, volti a prevenire infiltrazioni criminali, concernono una fase successiva a quella dell’ammissione alla gara e non riguardano i concorrenti non ancora appaltatori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Basilicata ha ricordato che, qualora dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento sia decorso il termine di un anno senza che il privato abbia promosso l’azione avverso il silenzio-inadempimento, l’eventuale ricorso tardivo ex art. 31, co. 1 c.p.a. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione avverso il silenzio assume una natura giuridica mista, volta ad ottenere sia l’accertamento dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina di riferimento, sia la condanna della stessa P.A. inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito.
In presenza di attività discrezionale (nella specie, l’individuazione da parte del Comune delle aree disponibili per il collocamento di parchi di divertimento ai sensi dell’art. 9 l. 337/1968) il G.A. si deve limitare ad una condanna a provvedere della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che le eccezioni relative all’ammissibilità del ricorso in riassunzione devono essere risolte valorizzando il rapporto di specialità intercorrente tra l’art. 59 l. 69/2009 e l’art. 1 c.p.a., con riferimento, nell’art. 59 cit., all’uso indistinto dei riferimenti alla riassunzione o alla riproposizione o alla prosecuzione del giudizio, quale atto idoneo a trasporre giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione e, nell’art. 1 c.p.a., al riferimento esclusivo alla riproposizione quale meccanismo per la translatio iudicii. La scelta consapevole del legislatore del codice del processo amministrativo di escludere ogni riferimento testuale alla riassunzione e di parlare solo di riproposizione è indice che il giudizio riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. costituisce un nuovo giudizio.
Il fatto che la riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. configuri un nuovo giudizio implica che, salva la norma sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, di cui all’art. 59 l. 69/2009, regola fondamentale applicabile in tutte le ipotesi di trasposizione o di translatio iudicii, deve escludersi la rilevanza di un’eventuale mancata evocazione, nel giudizio a quo, di una delle parti alla quale sia stato notificato il ricorso. L’estensione del contraddittorio, pertanto, pur se effettuato solo in vista del giudizio riproposto davanti al TSAP, non comporta l’inammissibilità del ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda l’onere, per il soggetto che impugna uno strumento urbanistico, di impugnare anche tutti gli strumenti successivi, pena l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ogni pianificazione è infatti autonoma rispetto alla precedente, avendo alla propria base una nuova e diversa istruttoria, e l’avvenuta sostituzione rende inutiliter data l’eventuale pronuncia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la scadenza del termine di impugnazione del ricorso di domenica comporta la proroga ex lege dello stesso al giorno successivo non festivo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dalla P.A. nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere, non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza, che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato.
L’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della P.A., costituisce un documento che assume rilievo procedimentale. Il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione che diventa un elemento nella disponibilità della P.A. Non esiste alcun diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione. Il principio di trasparenza rifiuta soluzioni che impediscano in via generale a un soggetto interessato di conoscere i contenuti di un esposto.
Il TAR ha però precisato che laddove la P.A., sulla base degli elementi acquisiti nel proprio procedimento, ritenga che l’ostensione integrale dell’esposto, con particolare riferimento ai nominativi degli esponenti, possa arrecare un pregiudizio alla loro riservatezza, potrà valutarne l’oscuramento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che in presenza di un’istanza di accesso agli atti con contenuto ancipite, cioè sia come accesso documentale ai sensi della l. 241/1990, sia come accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013, la P.A. è tenuta a pronunciarsi espressamente su entrambe le componenti.
A fronte del silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato, l’interessato non può esperire l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., prevista per contestare il diniego (anche tacito) di accesso, ma deve agire ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. al fine di fare accertare l’illegittimità del silenzio ed ottenere la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso.
A differenza del rito ex art. 116 c.p.a. nel quale il giudice si pronuncia con un giudizio esteso anche al rapporto sull’eventuale fondatezza della pretesa ostensiva, in caso di ricorso avverso il silenzio-diniego il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza dell’istanza se non in caso di attività vincolata o quando non siano necessari adempimenti istruttori; tali condizioni non sussistono nel caso di accesso civico generalizzato in quanto l’ostensione passa attraverso l’esercizio di un potere discrezionale in ordine alla sussistenza di eventuali limiti, ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013.
L’art. 5, co. 7 d.lgs. 33/2013 prevede il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. solo a fronte di una decisione espressa della competente P.A.
Sussistendone i presupposti formali e sostanziali, il giudice deve procedere alla conversione del rito ai sensi dell’art. 32, co. 2 c.p.a., riqualificando la domanda spiegata ai sensi dell’art. 116 c.p.a. come azione avverso il silenzio-inadempimento su un’istanza di accesso civico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che alla luce dell’art. 9-bis, co. 1-bis, I periodo d.P.R. 380/2001, come novellato dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), lo stato legittimo dell’immobile può alternativamente ricavarsi dal titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria), oppure da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio totale, più tutti i titoli successivi per interventi parziali. Il legislatore della riforma ha sostituito nella norma citata la parola “e” con “o”, che è una congiunzione disgiuntiva, utilizzata per indicare due o più alternative tra le quali si può scegliere.
L’attuale testo dell’art. 9-bis cit., nell’ampliare i mezzi di prova dello “stato legittimo dell’immobile” (da intendersi quale condizione permanente delle preesistenze edilizie) può applicarsi anche alle ordinanze di demolizione adottate prima dell’entrata in vigore della riforma.
Post di Alberto Antico – avvocato
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