Author Archive for: SanVittore

Un labirinto chiamato “stato legittimo”: 2° aggiornamento delle schede di Italiaius

17 Set 2024
17 Settembre 2024

Pubblichiamo il secondo aggiornamento di tutte 5 le schede di commento di Italiaius alla riforma apportata dal cd. decreto Salva Casa (d.l. 69/2024) e dalla sua legge di conversione (l. 105/2024).

Ricordiamo che il progetto è quello di revisionare e di integrare le schede e di ripubblicarle all'esito delle osservazioni dei lettori.

Scheda n.1: sottotetti, attività edilizia libera, stato legittimo - 2° aggiornamento

Scheda n. 2: cambio d'uso - 2° aggiornamento

Scheda n. 3: agibilità, assenza di o totale difformità dal PdC, variazioni essenziali - 2° aggiornamento

Scheda n. 4:  parziali difformità, tolleranze costruttive - 2° aggiornamento

Scheda n. 5:  PdC in sanatoria e SCIA in sanatoria - 2° aggiornamento

Nuovi indici edificatori e volume autorizzato

17 Set 2024
17 Settembre 2024

Spesso ci si chiede se, per realizzare una nuova costruzione all’interno di un lotto in parte edificato, è necessario considerare il volume ivi presente e già assentito dal Comune in base alle norme dell’epoca di costruzione od in base alla normativa sopravvenuta che, molto spesso, considera in modo diversi i volumi e/o le superfici?

Nello specifico, occorre applicare i criteri dell’epoca di rilascio del titolo edilizio in ragione del principio tempus regit actum, oppure è legittimo applicare la normativa vigente e, per l’effetto, scomputare e/o aggiungere volumi che, in passato, non erano considerati tali o che all’opposto lo erano?

Sul punto il Consiglio di Stato sembra delineare la seguente road map:

  • è necessario calcolare la superficie del lotto all’epoca di costruzione dell’immobile;
  • bisogna detrarre dalla superficie attuale del lotto quella già "consumata" dalla casa e/o dalle opere di urbanizzazione e/o dall'area pertinenziale alla casa;
  • sulla superficie risultante si applica l’indice di oggi e, quindi, si determina così il volume disponibile.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Modifiche di sagoma e volume in zona A

17 Set 2024
17 Settembre 2024

Il TAR Veneto rileva che nelle zone A gli interventi di ristrutturazione con modifica di sagoma e/o volume sono ammessi solo se previsti dalle norme comunali o da un PUA; tale prescrizione si riferisce ad ogni tipo di demoricostruzione, sia totale sia parziale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Distanze e nuove strutture edilizie

17 Set 2024
17 Settembre 2024

Il TAR Veneto evidenzia che un locale qualificato come autonomo (e non come mero elemento d’arredo) deve rispettare le distanze previste dal codice civile. In ogni caso, il profilo urbanistico-edilizio e quello civilistico, in materia di distanze dal confine, si collocano su piani diversi.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il Piano Casa non può derogare all’obbligo di PUA

17 Set 2024
17 Settembre 2024

Il T.A.R. Veneto ha confermato che le deroga contenute nel cd. piano casa non consentono affatto di sottrarsi all’obbligo di PUA previsto dal PRG/PI per una determinata area del territorio comunale.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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La decadenza del titolo va dichiarata

17 Set 2024
17 Settembre 2024

Il T.A.R. Veneto segue l’orientamento secondo cui la decadenza del titolo edilizio deve comunque essere dichiarata dall’ente locale dopo un’istruttoria procedimentale, anche se il contenuto della dichiarazione è meramente ricognitiva di un effetto già prodottosi ex lege.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Le indicazioni della Corte dei Conti in tema di transazione degli Enti pubblici

16 Set 2024
16 Settembre 2024

La Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti ha effettuato una importante ricognizione dei principi fondamentali valevoli in materia di transazioni degli enti pubblici.

In particolare, il Collegio ha richiamato alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti (v. ex multis, Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n. 80/2017/PRSE; Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n.1116/2009/PAR; Sezione Controllo Regione per l’Umbria deliberazione n.123/2015/PAR), secondo i quali:

– anche gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;

– i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto (ovvero posizioni giuridiche soggettive disponibili ex art. 1966 c.c., suscettibili di essere estinte in forma negoziale), e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. È nulla, dunque, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti al potere dispositivo delle parti: sotto quest’ultimo profilo va ricordato che, nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici, l’attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla finalizzazione dell’attività all’interesse specificamente intestato all’Ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l’esercizio del potere dell’Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell’interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell’azione amministrativa.

Si è dunque osservato che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.

Occorre quindi:

- una valutazione (anche economica) del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e spese sostenute (con l’ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo nel giudizio di responsabilità); 

- una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso (in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali);

- un approfondimento degli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell’operazione, nonché dal parere dell’avvocatura interna all’amministrazione (ove presente).

Alla luce dei principi evidenziati, il Collegio emiliano ha affermato che il sindacato giurisdizionale sugli accordi transattivi delle pubbliche amministrazioni deve essere contenuto nei limiti della rispondenza delle transazioni medesime a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché all’idoneità dell’accordo transattivo a conseguire un risparmio di spesa.

Si ringrazia sentitamente l’avv. Francesco Roncoroni per la segnalazione.

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Ricostruzione di edifici non più esistenti

16 Set 2024
16 Settembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato la contraddittorietà dell’applicazione in contemporanea degli artt. 4 della l. R.V. n. 24/1985 e 76, ultimo comma l. R.V. n. 61/1985, vigenti all’epoca della notifica del ricorso: trattasi infatti di norme che tra loro si trovano in un rapporto di regola-eccezione, ma entrambe presuppongono l’esistenza di un precedente fabbricato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Discrezionalità del provvedimento ex art. 42-bis T.U. Espropri

16 Set 2024
16 Settembre 2024

Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ha contenuto discrezionale, e pertanto non potrebbe applicarsi il rito avverso al silenzio volto all’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo, disciplinato all’art. 31, co. 3 c.p.a.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Impugnabilità delle disposizioni urbanistiche

16 Set 2024
16 Settembre 2024

Il TAR Veneto ricorda che le norme degli strumenti urbanistici si distinguono tra prescrizioni che stabiliscono le potenzialità edificatorie di un’area (per cui vige l’onere di immediata impugnazione, stante il loro contenuto conformativo), e quelle che disciplinano le modalità di esercizio del potere edificatorio in capo ai privati. Queste ultime, in quanto passibili di plurime applicazioni, possono essere impugnate anche successivamente all’approvazione dello strumento, nel momento in cui la loro applicazione le rende lesive per il singolo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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