Procedimento ex art. 7 d.P.R. n. 160/2010
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 sul provvedimento unico non si applica ai procedimenti in cui rilevano profili urbanistici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 sul provvedimento unico non si applica ai procedimenti in cui rilevano profili urbanistici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo (in primo grado) sono: a) la mancanza del conflitto di interesse tra i ricorrenti; b) l’identità di situazioni sostanziali e processuali, dovendo cioè le domande giudiziali essere identiche nell’oggetto e gli atti impugnati contraddistinti dal medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi.
Per parte sua, il Giudice d’appello è tenuto a valutare, anzitutto, l’ammissibilità dell’appello in relazione alle peculiari regole disciplinanti (oltre i presupposti processuali, anche) le condizioni dell’impugnazione, ossia la legittimazione di cui all’art. 102 c.p.a. e l’interesse ad impugnare in ragione del principio della soccombenza, per poi, eventualmente, valutare financo la sussistenza delle condizioni dell’azione (possibilità giuridica, legittimazione ed interesse a ricorrere), onde sindacare l’ammissibilità del ricorso di primo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che è illegittimo per difetto di motivazione il parere negativo reso dalla Soprintendenza nel procedimento per il rilascio di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, che si limiti a rilevare l’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area, essendo necessaria una valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate, neppure con riferimento all’esistenza di precedenti impianti sull’area e al possibile effetto cumulativo, che deve essere valutato in concreto e in rapporto al contesto di riferimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione si forma per effetto del decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, senza che assuma rilevanza ostativa l’omesso rilascio del parere favorevole della preposta Autorità sulla compatibilità paesaggistica, né l’omessa convocazione della conferenza di servizi ad opera del RUP, tenuto conto delle finalità acceleratorie e semplificatorie proprie della disciplina in tema di comunicazioni elettroniche.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ribadito che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia era nata come organo transitorio, che ha cessato le sue funzioni con l’approvazione del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), sostitutivo del piano comprensoriale, e a cui si è adeguato il Comune di Venezia in sede di strumentazione urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dai poteri istruttori del giudice civile, nonché che la P.A. non può svolgere alcuna valutazione relativamente all’ammissibilità, all’influenza e alla rilevanza dei documenti richiesti nel processo, salvo nelle ipotesi di evidente assoluta mancanza di collegamento e le esigenze difensive affermate dal privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 Regolamento reca la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/11/24G00144/sg
Questo decreto italiano stabilisce criteri specifici in base ai quali determinati tipi di rifiuti inerti possono essere considerati non più rifiuti. Questo processo è spesso definito “end-of-waste”. Una volta che questi materiali soddisfano i criteri specificati, possono essere riutilizzati come aggregati in vari progetti di costruzione.
Perché è importante?
Punti chiave del decreto:
L‘Italia si muove verso un’industria edile più ecologica
In un passo significativo verso un settore edile più sostenibile, è stato introdotto un nuovo decreto che delinea linee guida rigorose per il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questa legislazione mira a ridurre la dipendenza del paese dai materiali vergini e a promuovere un’economia circolare.
Il decreto stabilisce criteri specifici per classificare alcuni tipi di rifiuti inerti come “end-of-waste”, ovvero possono essere riutilizzati come aggregati riciclati in progetti di costruzione. Questi materiali riciclati devono essere sottoposti a rigorosi test per garantire che soddisfino gli standard di qualità e possano essere utilizzati in sicurezza in varie applicazioni.
Promuovendo il riutilizzo dei rifiuti edili, si opera per raggiungere diversi obiettivi, tra cui:
Il decreto include disposizioni dettagliate sui criteri di accettazione dei rifiuti, sui processi di riciclaggio, sul controllo di qualità e sulle applicazioni di utilizzo finale per gli aggregati riciclati. Inoltre, impone ai produttori di aggregati riciclati di mantenere registri completi e di fornire dichiarazioni di conformità per garantire la conformità alle normative.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto, dopo aver ricordato che il calcolo della perequazione urbanistica dovuta dal privato in sede di SUAP in variante è competenza del Consiglio Comunale, rileva che tale organo non potrebbe prescindere dall’atto di indirizzo eventualmente già adottato dalla Giunta, salvo suo previo annullamento in autotutela qualora ne sussistano i requisiti.
È necessario, sottolinea il TAR, evitare la qualificazione dell’operato del Comune come irrazionale, eliminando o comunque riportando ad unità le situazioni di potenziale conflittualità tra organi relativamente alla medesima fattispecie.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che le norme derogatorie della l.r. Veneto 14/2009 operano anche rispetto al numero dei piani.
Ragionando diversamente, un aumento delle sole altezze del 40% con invarianza dei numeri dei piani equivarrebbe ad assentire la realizzazione di abitazioni sviluppate in altezza con dispersione termica e aumento del volume per unità abitativa, in violazione di indirizzi euro-unitari in ambito di politica energetica e ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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