Il Consiglio di Stato ha affermato che nel processo amministrativo, il principio di parità delle parti, di cui all’art. 2 c.p.a., regola anche l’acquisizione e la valutazione delle prove: il metodo acquisitivo, che tempera il principio dispositivo, serve a colmare la disparità esistente sul piano sostanziale tra P.A. e privato. La prima, titolare di poteri unilaterali e autoritativi, dispone degli atti dei procedimenti; il secondo, titolare di una posizione soggettiva che può essere negativamente incisa senza il suo consenso, ha il diritto di conoscere gli atti dei procedimenti. Da ciò consegue che il metodo acquisitivo nell’acquisizione delle prove non può essere utilizzato, pena la violazione del principio della parità delle parti, per supplire a oneri probatori non assolti dalla P.A. a svantaggio della parte privata, la quale appunto non ha a disposizione gli atti dei procedimenti.
Il TAR Friuli Venezia Giulia ha affermato che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di azione di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost., la richiesta di chiarimenti di cui all’art. 112, co. 5 c.p.a. è esperibile da tutte le parti processuali che abbiano interesse all’esatta esecuzione del giudicato, non solo al commissario ad acta o alla parte soccombente, dunque anche dalla parte vittoriosa nel giudizio di cognizione o di ottemperanza, non sussistendo alcuna limitazione soggettiva espressa nel codice del processo amministrativo.
Il potere del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, trova fondamento nella sentenza che lo ha nominato e cessa con il deposito della relazione dell’attività e la richiesta di liquidazione del compenso: ne consegue che ulteriori successivi quesiti possono essere rivolti dalle parti solo al giudice stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio amministrativo d’appello, la produzione di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 104, co. 2 c.p.a., è ammessa soltanto quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Anche la valutazione di indispensabilità deve essere compiuta tenendo conto della correlazione tra onere della prova e disponibilità della prova stessa. Ne consegue che il potere del giudice d’appello di acquisire d’ufficio nuove prove non è esercitabile quando la lacuna istruttoria sia interamente imputabile alla P.A., che aveva la piena disponibilità della documentazione, poiché il potere istruttorio può essere utilizzato per acquisire prove nuove, ma non per sanare decadenze probatorie già maturate nel giudizio di primo grado.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito appalti quando: a) siano rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disciplina speciale; b) il Collegio abbia previamente dato avviso alle parti della possibile decisione immediata; c) il contraddittorio possa ritenersi integro, non rilevando la mancata costituzione di una parte regolarmente evocata; d) non emergano esigenze istruttorie decisive, essendo la valutazione circa la completezza del quadro istruttorio rimessa al giudice.
La seconda fase della procedura di project financing, finalizzata alla scelta del concessionario mediante gara, integra una procedura di affidamento disciplinata dal codice dei contratti pubblici ed è soggetta al rito speciale per gli appalti di cui all’art. 120 c.p.a., con conseguente applicazione del termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione del bando e degli atti di gara. Resta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l’affidamento comporti anche l’occupazione o gestione di beni demaniali, la quale non incide sulla natura della procedura. Solo la prima fase del project financing (scelta del promotore) è assoggettata al rito ordinario, mentre la seconda costituisce vera e propria gara. La procedura, anche se avente ad oggetto una concessione demaniale marittima, resta qualificata dalla lex specialis come affidamento ex d.lgs. 36/2023. La disciplina processuale applicabile discende dalla natura della procedura come risultante dagli atti di gara e non dall’oggetto materiale dei beni coinvolti.
La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. ha natura eccezionale e richiede la sussistenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte: non può essere riconosciuta quando il quadro normativo e la lex specialis siano chiari, né quando l’inosservanza del termine discenda da scelte organizzative o comportamenti imputabili alla parte stessa. Ai fini del caso di specie, la chiara qualificazione della procedura negli atti di gara esclude ogni dubbio sull’applicabilità del rito appalti; la costituzione tardiva di un’associazione o vicende organizzative interne non integrano un impedimento oggettivo; l’istituto della rimessione in termini è di stretta interpretazione e non può essere utilizzato per eludere la decadenza derivante da termini processuali perentori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato (nel contenzioso scaturito dall’uccisione dell’orsa KJ1 nella Provincia autonoma di Trento) ha affermato che anche in favore di un ente collettivo o esponenziale il risarcimento del danno non consegue automaticamente all’illegittimità dell’azione amministrativa, richiedendo la rigorosa allegazione e prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, ivi inclusi il danno-conseguenza concretamente subito, il nesso di causalità e la colpa della P.A., restando esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, anche quando il pregiudizio sia prospettato come lesione dell’immagine o delle finalità statutarie dell’ente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione, Sezione III penale, ha affermato che l’estinzione per prescrizione del reato edilizio e di quello paesaggistico dichiarata dal giudice di appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione e dell’ordine di rimessione in pristino impartiti con la sentenza di primo grado, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per detti reati ai sensi degli artt. 31, co. 9 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.
Pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’Autorità amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sardegna che rendeva inapplicabile alle opere pubbliche, delle quali fosse stata accertata ex post la compatibilità paesaggistica, la sanzione pecuniaria ex art. 167, co. 5 d.lgs. 42/2004.
Quest’ultima norma non prevede eccezioni all’applicazione della sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell’accertamento postumo di compatibilità, senza distinguere sulla base della natura privata o pubblica delle opere realizzate in mancanza di autorizzazione paesaggistica (o in difformità da essa). Distinzione che, peraltro, mal si concilierebbe con il carattere già di per sé derogatorio dell’accertamento postumo di compatibilità, equivalente al rilascio di un’autorizzazione in sanatoria, che rappresenta un’eccezione alla regola generale, espressa al comma 1 dell’art. 167 cit., consistente nell’obbligo di riduzione in pristino delle opere abusive sotto il profilo paesaggistico.
Post del Dott. Mauro Federici
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Nel caso esaminato dal TAR la ricorrente aveva realizzato un edificio completamente diverso da quello concessionato, completando al grezzo un piano in più rispetto a quanto consentito (l’edificio realizzato è composto da due piani fuori terra, mentre quello assentito prevedeva un solo piano).
Il TAR sottolinea che, in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale a Sindaco del candidato che sia stato condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, nella qualità di Sindaco, in occasione dell’attestazione dei controlli di spesa concernente i rimborsi da liquidare per la gestione di diversi progetti di accoglienza migranti.
Ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. d d.lgs. 235/2012, costituisce una condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lett. c, purché commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio” e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.
La natura del reato in questione, se non comporta l’automatica incandidabilità dell’interessato, determina un onere motivazionale attenuato a carico dell’organo deputato al vaglio di certe posizioni: quest’ultimo, in presenza di certi reati, ai fini della partecipazione elettorale non dovrà dunque necessariamente svolgere una particolare indagine ricostruttiva dei profili connessi all’abuso di ufficio o alla violazione di pubblici doveri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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