Author Archive for: SanVittore

Delibera comunale di approvazione del piano TARI

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che spetta al G.A. la controversia promossa dal gestore in house del servizio di raccolta rifiuti avverso la delibera comunale di approvazione del piano TARI, atteso che il Comune può discostarsi dai costi trasmessi dal gestore sulla base di valutazioni discrezionali, esercitando un potere autoritativo di regolazione incidente su posizioni di interesse legittimo.

Qualora il Comune intenda discostarsi, in sede di approvazione del piano TARI, dai costi indicati dal gestore del servizio, è tenuto a darne preventiva comunicazione al gestore stesso e a motivare puntualmente in ordine al rispetto del principio del full cost recovery. La comunicazione costituisce adempimento essenziale ai fini del controllo pubblico sulla gestione del servizio, sicché la sua omissione vizia il provvedimento finale. L’onere di attestare l’equilibrio economico-finanziario della gestione grava sulla P.A. e non sul gestore.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Contestazione giudiziale dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 54, co. 2 d.P.R. cit. e, successivamente, dall’art. 29, co. 3 d.lgs. 150/2011 per l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, non si applica alla contestazione giudiziale dell’indennizzo determinato nel provvedimento di acquisizione sanante, poiché tale disciplina non contiene alcun rinvio all’art. 42-bis cit., né sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche di norme che prevedono decadenze o inammissibilità non espressamente stabilite dal legislatore. Ne consegue che la domanda giudiziale volta a ottenere la rideterminazione dell’indennizzo ex art. 42-bis cit. può essere proposta nel termine ordinario di prescrizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Stabilizzazione del personale pubblico precario: questioni di giurisdizione

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la procedura di stabilizzazione del personale precario è assimilabile a un concorso, con conseguente devoluzione delle relative controversie al G.A., qualora implichi l’espletamento di una vera e propria selezione tra i candidati, per titoli e colloquio, con l’attribuzione di punteggi in relazione ai titoli posseduti e alla prova orale, la formazione di una graduatoria di merito e la conseguente stabilizzazione dei vincitori (cd. stabilizzazione mediata), non venendo in rilievo una mera verifica di requisiti predeterminati ex lege (cd. stabilizzazione diretta), ma una valutazione comparativa dei candidati, con conseguente spendita di un potere discrezionale della P.A.

L’impugnativa di un atto di autotutela riferito a una procedura di stabilizzazione del personale effettuata mercè la valutazione dei titoli, l’espletamento di prove orali e la formazione di una graduatoria, rientra nella giurisdizione del G.A., non rilevando gli effetti (caducanti) prodotti dall’atto di autotutela sul contratto di lavoro, ma unicamente l’esercizio del potere pubblicistico di annullamento della procedura selettiva, stante la consequenzialità necessaria tra i due momenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Particolare tenuitĂ  del fatto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, co. 3 c.p., nella parte in cui dispone che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando i reati ex artt. 336 o 337 c.p. (rispettivamente rubricati Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e Resistenza a un pubblico ufficiale) siano commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto fosse esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall’art. 338 c.p. con la pena della reclusione da uno a sette anni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Lo studentato ha destinazione d’uso direzionale e non turistico-ricettiva

31 Gen 2026
31 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la struttura adibita specificamente a residenza per studenti, cioè uno studentato, non ha una destinazione d’uso turistico-ricettiva, bensì direzionale. Tale destinazione non muta per il solo fatto che la P.A. abbia ritenuto – nell’esercizio della propria discrezionalità in materia – di consentire, sia pure per un limitato periodo di tempo ed all’interno di uno spatium temporis predefinito (coincidente con quello di minor afflusso degli studenti), un temporaneo utilizzo delle stesse anche quali ostelli. Pertanto, la SCIA presentata per l’esercizio di attività di ostello ha natura temporanea e non stagionale, sicché va rinnovata anno per anno.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La riforma in materia di successioni

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026

Segnaliamo un link sul tema:

La riforma dell’azione di restituzione: l’azione di riduzione del bene donato non è più opponibile ai terzi

 

Autorizzazione unica per le rinnovabili in caso di delibera del Consiglio dei ministri sostitutiva della VIA

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nel vigore del d.l. 50/2022, come convertito nella l. 91/2022, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell’art. 7, co. 1 d.l. cit., le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri ex art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e, ai sensi dell’art. 7, co. 2 d.l. cit., confluiscono nel procedimento autorizzatorio, da concludersi perentoriamente dalla P.A. competente entro i successivi sessanta giorni, decorso il quale, se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, l’autorizzazione si intende rilasciata per silentium.

Il silenzio-assenso ex art. 7, co. 2 d.l. cit. è configurabile laddove l’istanza sia conforme al dettato dell’art. 13.1, lett. b delle Linee Guida, approvate con D.M. del 10 settembre 2010 e, pertanto, sia presentata una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, la quale, tra l’altro, con riguardo agli impianti eolici, deve descrivere le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento. Ai fini della configurabilità dell’istanza, necessaria per la formazione del titolo per silentium, non rilevano le modalità con cui sono eseguiti i rilievi, non potendosi ritenere, in base all’indicata prescrizione, che tali rilievi debbano essere necessariamente eseguiti con un anemometro fisico collocato in situ per un anno.

Il procedimento per la VIA e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possano avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi, deponendo in tal senso l’intera impalcatura normativa del codice dell’ambiente, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri.

La VIA non può considerarsi un atto presupposto del provvedimento di autorizzazione unica. Infatti la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento, strutturale e funzionale, fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare. Pertanto dall’annullamento giudiziale della pronuncia di compatibilità ambientale non deriva un effetto di travolgimento automatico (cd. effetto caducante) nei confronti dell’autorizzazione “a valle”.

Nel vigore del d.l. 50/2022, l’autorizzazione unica, non tempestivamente impugnata, formatasi per silentium, ai sensi dell’art. 7, co. 2 d.l. cit., decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio dei ministri sostitutiva della VIA, resta insensibile all’eventuale annullamento giurisdizionale di tale delibera.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Scadenza della concessione di un bene demaniale e opere non amovibili costruite dal concessionario

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’atto con il quale il Comune dichiara nullo, in autotutela, il riconoscimento della facile amovibilità delle opere realizzate dal privato sul bene demaniale, sul presupposto che sull’area demaniale data in concessione incidessero beni già acquisiti dallo Stato ex art. 49 cod. nav. Tale disposizione, infatti, nel prevedere, alla scadenza di una concessione e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il trasferimento allo Stato delle opere che non possono essere rimosse, è volta a garantire che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico: come ritenuto dalla Corte di giustizia, l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. 

Ai sensi dell’art. 49 cod. nav., la devoluzione al demanio marittimo avviene automaticamente alla scadenza della concessione, cosicché il procedimento per l’incameramento delle pertinenze demaniali non ancora acquisite ha carattere meramente ricognitivo e dichiarativo: non occorre, infatti, alcun provvedimento amministrativo che accerti la consistenza della devoluzione ai fini dell’acquisto delle opere al patrimonio dello Stato, non essendo tale elemento previsto ai fini costitutivi dalla norma.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Istanza di accesso agli atti inerenti al rapporto di lavoro con una societĂ  in house

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la società in house, pur costituendo una longa manus della P.A. controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario ex art. 1, co. 3 d.lgs. 175/2016. Ha quindi carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata ente pubblico solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici.

La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house si considera rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina sull’accesso agli atti di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990, in virtù dell’assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un “documento amministrativo” ex art. 22, co. 1, lett. d l. 241/1990, afferendo il documento all’attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la società in house.

In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house non è configurabile il cd. accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 d.lgs. 33/2013, esperibile nei confronti degli enti di diritto privato alla condizione che esercitino funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, non ricorrendo l’esigenza, declamata dalla norma, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico è la sua vocazione “generale”, che lo differenzia dall’accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente. Ciò non è pertanto configurabile a fronte di un’istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, sostanziantisi nell’arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all’esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, è rimesso alla P.A. il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all’interesse-limite alla riservatezza, secondo il criterio del cd. harm test. In presenza di un’istanza di accesso civico, il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso “massivo”, per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cd. interessi limite), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Abusi edilizi: tempus regit actum e ordini demolitori

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ribadisce che il principio generale per cui tempus regit actum prevede che venga applicata la normativa vigente al momento dell’adozione dell’ordine di demolizione, e non quella vigente al momento della realizzazione del (presunto) abuso.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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