Cosa significa “PUA anche in più stralci”?
Un'area in Comune di Padova costituisce nel P.I. un ambito C1, con destinazione d'uso residenziale e con modalità di intervento PUA (anche in più stralci).
L'interessato ha presentato e il Comune ha approvato un piano relativo solo al primo stralcio, riguardante la sua area: in pratica il requisito del 51% del valore degli immobili inclusi nell’ambito in base all’imponibile catastale (previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 11 del 2004) è stato calcolato solo sull'area dello stralcio e non sull’intero ambito.
In TAR, in una ordinanza cautelare, ha ritenuto corretta questa modalità di intervento.
Questa interpretazione appare una novità, in quanto finora si riteneva che lo stralcio fosse una modalità operativa utilizzabile per attuare una parte di un piano unitario una volta che l'intero piano fosse stato approvato.
Infatti l'articolo 28, comma 6-bis, della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17, comma 4, legge n. 164 del 2014, stabilisce quanto segue: "6-bis. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento".
In questo comma lo stralcio appare come una modalità per attuare un piano unitario convenzionato.
Sarà interessante vedere se la giurisprudenza confermerà questa soluzione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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