Author Archive for: SanVittore

Titoli di studio esteri

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026

La Corte di giustizia dell’UE (CGUE), in materia di riconoscimento infra-comunitario delle qualifiche professionali (nel caso di specie, il titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno scolastico), ha affermato che gli Stati membri non hanno l’obbligo di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Motivazione per relationem

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026

Il TAR Veneto ha ricordato che è ammessa la motivazione che richiami una precedente valutazione tecnica, la quale deve essere contestata dal privato in sede di ricorso.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia di appalti

30 Gen 2026
30 Gennaio 2026
  1. Erroneità del DURC

Il TAR Palermo ha affermato l’illegittimità, per erronea valutazione dei presupposti, del provvedimento di esclusione da una gara o da una procedura di finanziamento adottato sulla base del falso contenuto rappresentativo del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

È pur vero che la P.A. procedente riceve il DURC quale dichiarazione di scienza, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della P.A., assistito da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso, e da cui non può pertanto discostarsi in mancanza di un autonomo potere di valutazione e apprezzamento del suo contenuto. Tuttavia, tale circostanza non basta a rendere legittimo il provvedimento di esclusione da una gara o da una procedura di finanziamento adottato sulla base del falso contenuto rappresentativo del DURC.

L’erroneità del documento, oggetto di possibile accertamento in via incidentale a opera del G.A. quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara, impedisce alla P.A. procedente di compiere una corretta valutazione dei presupposti e condizioni di ammissibilità dell’istanza di parte alla luce dello stato di fatto e di diritto realmente esistente al momento dell’emanazione del provvedimento finale.

sent. TAR Palermo n. 2977-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    2. Il termine di stand still non si applica ai contratti sotto soglia, in vigenza del d.lgs. 36/2023

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 55, co. 2 d.lgs. 36/2023, i disposti dell’art. 121, co. 1, lett. c) e d) c.p.a., riferiti alla declaratoria di inefficacia del contratto ex officio, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, per violazione del cd. termine di stand still di cui all’art. 18, co. 3 e 4 d.lgs. 36/2023, non trovano applicazione ai contratti per gli affidamenti di appalti e concessioni sottosoglia; né, ove non ricorrano le ulteriori ipotesi di declaratoria di inefficacia del contratto ex officio, possono trovare applicazione le sanzioni alternative, destinate a operare nelle (sole) ipotesi in cui, nonostante il ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 121 co. 1 c.p.a., il giudice conservi l’efficacia del contratto per esigenze imperative connesse a un interesse generale. In siffatte ipotesi il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto solo al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 122 c.p.a. e, in primo luogo, in presenza della domanda di subentro formulata dalla ricorrente.

sent. CdS n. 8786-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    3. Revisione prezzi nei pubblici appalti e questioni di giurisdizione

Il Consiglio di Stato ha affermato che un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 133 c.p.a. esclude dalla giurisdizione esclusiva del G.A. le vicende in cui la materia del contendere non involga l’esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche della P.A. A tali fini, non è sufficiente l’attinenza della vicenda a interessi di ordine pubblicistico - in qualche misura sempre implicati nell’agire della P.A. stessa - dovendo stabilirsi se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, la P.A. sia o no dotata di un potere di supremazia.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e, n. 2 c.p.a., soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Pertanto, se il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell’appaltatore, con conseguente sussistenza della giurisdizione del G.O.

Sussiste la giurisdizione del G.O. laddove il ricorrente non invochi l’applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, bensì l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico, introdotto direttamente dalla legge, come quello previsto dall’art. 26 d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022, ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia.

Rientrano nella giurisdizione ordinaria, in base al criterio della causa petendi, le pretese di carattere patrimoniale, aventi natura di diritti soggettivi, relative al rapporto contrattuale, in quanto il potere amministrativo non è ravvisabile quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del contraente, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione, in assenza di atti autoritativi, la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto.

sent. CdS n. 9568-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    4. Interpretazione della lex specialis della pubblica gara: requisiti di partecipazione e di esecuzione

Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle gare pubbliche, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.

In materia di concessioni di spiagge pubbliche attrezzate, ove non sia diversamente ed espressamente previsto nella lex specialis di gara, il rispetto delle puntuali prescrizioni delle ordinanze sulla sicurezza marittima non attiene alle specifiche tecniche dell’offerta, né alla sua valutazione in termini di punteggio, costituendo requisito di esecuzione e non di partecipazione, sempreché nell’offerta tecnica sia indicata la presenza di personale idoneo ad assolvere ai relativi obblighi.

La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità, non potendo il giudice sostituire la propria soggettiva valutazione a quella della stazione appaltante, fuori dai casi tassativi ex art. 134 c.p.a.

sent. CdS n. 8786-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    5. Iscrizione di un operatore economico al sistema di qualificazione e questioni di competenza giudiziaria

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il provvedimento di iscrizione di un operatore economico al sistema di qualificazione rientra nel concetto di atto presupposto ex art. 13, co. 4-bis c.p.a., in quanto, prima dello svolgimento della gara, non può considerarsi immediatamente lesivo per l’operatore economico concorrente e, dunque, non può da questi essere immediatamente impugnato per evidente carenza di interesse. Poiché l’interesse a ricorrere sorge soltanto all’esito dell’aggiudicazione in favore del controinteressato e alla conoscenza delle determinazioni assunte in merito alle condizioni di partecipazione di questo, la competenza territoriale relativa a tali ultimi provvedimenti attrae a sé quella relativa agli atti presupposti ivi inclusa l’iscrizione dell’operatore economico controinteressato al sistema di qualificazione.

ord. TAR Roma n. 19950-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    6. Annotazione nel casellario ANAC di una risoluzione contrattuale

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di annotazione dei fatti rilevanti nel casellario informatico dei contratti pubblici, l’archiviazione da parte dell’ANAC (nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 213, co. 10 d.lgs. 50/2016, oggi art. 222, co. 10 d.lgs. 36/2023) di una segnalazione avente ad oggetto una risoluzione contrattuale postula l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento.

L’accertamento richiesto all’ANAC in fase di valutazione della non manifesta infondatezza della segnalazione non è sovrapponibile a quello effettuato dal G.O. sulla gravità e sull’imputabilità dell’inadempimento, in quanto limitato ad una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, mediante la quale è possibile intercettare esclusivamente evidenti abbagli della Stazione appaltante (dimostrati dall’operatore economico attraverso una prova nitida e irrefragabile della ricostruzione alternativa della vicenda offerta ‒ incompatibile con l’impalcatura motivazionale sulla quale il committente ha edificato gli addebiti di responsabilità nei suoi confronti) o palesi e gravi vizi del procedimento e/o del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili idonei ad assurgere a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale da parte della Stazione appaltante. Per definire lo standard probatorio al cospetto del quale il G.A. può annullare l’annotazione di una risoluzione contrattuale per manifesta infondatezza, il TAR ha fatto ancora una volta riferimento alla categoria delle prove “pronte e liquide” elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di contratto autonomo di garanzia.

sent. TAR Roma n. 20424-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

Attività pianificatoria ed edificatoria nelle aree esondabili o a deflusso difficoltoso

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia edilizia, la formazione del permesso di costruire (PdC) per silenzio-assenso ex art. 20 d.P.R. 380/2001 non è impedita dal contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistica vigente o adottata, poiché subordinare l’operatività dell’istituto alla piena conformità pianificatoria ne svuoterebbe la funzione, restando ferma la possibilità per la P.A. di esercitare i poteri di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. Tuttavia il titolo edilizio, anche se formatosi per silenzio-assenso, decade ai sensi dell’art. 15, co. 4 d.P.R. 380/2001 per effetto dell’entrata in vigore di previsioni urbanistiche sopravvenute incompatibili. L’istanza di rinnovo del PdC implica il rilascio di un nuovo e autonomo titolo, subordinato alla verifica della conformità alla disciplina vigente al momento della decisione, e non è assimilabile alla proroga del titolo originario.

È legittimo il diniego del rinnovo del PdC fondato su previsioni pianificatorie che, nell’esercizio della funzione di tutela idraulica e di governo del territorio, vietino i movimenti di terra in aree esondabili o a deflusso difficoltoso, in applicazione dei principi di prevenzione del rischio idraulico e di cui al d.P.R. 380/2001, ove la P.A., nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ritenga che anche il livellamento o l’innalzamento del piano campagna sia idoneo a incidere sul naturale deflusso delle acque, senza che assuma rilievo la pregressa realizzazione di opere di miglioramento fondiario o il mancato verificarsi di recenti eventi alluvionali.

Le prescrizioni di uno strumento di pianificazione territoriale intercomunale (PATI), adottato ai sensi della legislazione regionale in materia di governo del territorio e in attuazione dei principi di cui agli artt. 117, co. 3 Cost. e 135 d.lgs. 42/2004, che mediante rinvio alla cartografia individuino aree esondabili o a ristagno idrico e conformino l’uso della proprietà privata, hanno natura di norme pianificatorie a contenuto conformativo e non regolamentare: esse sono immediatamente lesive, devono essere tempestivamente impugnate e non sono suscettibili di disapplicazione in sede giurisdizionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo idraulico e inedificabilità assoluta in fascia di rispetto

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il vincolo di inedificabilità nelle fasce di rispetto dei canali di bonifica e dei corsi d’acqua pubblici, sancito dall’art. 133, lett. a r.d. 368/1904 e dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904, ha natura assoluta e inderogabile, essendo preordinato alla tutela della sicurezza idraulica e alla manutenzione dei corsi d’acqua, sicché l’ordine di riduzione in pristino delle opere abusive costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Autorità di polizia idraulica. Di conseguenza, l’ingiunzione di demolizione non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico, né può essere ostacolata dal lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera, il quale non è idoneo a generare un legittimo affidamento in capo al privato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincoli e variazione essenziale

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Come noto, l’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 è stato profondamente innovato: ad oggi, infatti, le difformità realizzate su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati come parziali difformità o, tuttalpiù, come totali difformità, dato che la il d.l. n. 69/2024, conv. con mod. nella l. n. 105/2024 (cd. Salva Casa) ha ora eliminato la categoria della variazione essenziale, abrogando il secondo periodo del c. 3 del prefato art. 32.

Post d Matteo Acquasaliente - avvocato

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Vincolo discendente dal PAI

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il TAR Veneto, nel commentare un vincolo fissato dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del fiume Po, ha affermato che si tratta di un’ipotesi di inedificabilità assoluta prevista da una disposizione avente carattere speciale e quindi prevalente sulla disciplina generale. Le norme del PAI hanno carattere prevalente rispetto alle previsioni urbanistiche e sono rivolte prioritariamente a salvaguardare non solo la sicurezza degli argini, ma soprattutto quella delle persone e dei beni che vi sono ricompresi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Verde pubblico: vincolo conformativo o espropriativo?

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il TAR Veneto conferma il proprio orientamento che fa rientrare la (nuova) zonizzazione F – Verde pubblico all’interno dei vincoli conformativi, qualora la norma di piano preveda anche per il privato la possibilità di realizzare usi o interventi convenzionati sull’area.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Vincolo apposto successivamente alla opera abusiva da condonare

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026

Il TAR Veneto conferma che il condono di un manufatto in area di vincolo è sottoposto al parere favorevole dell’Autorità preposta alla sua tutela; questo vale anche nel caso in cui il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione del fabbricato medesimo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Rassegna di giurisprudenza in materia di acque e di servizio idrico

29 Gen 2026
29 Gennaio 2026
  1. Le gestioni non conformi del servizio idrico pubblico

Il TAR Catania ha affermato che l’individuazione delle gestioni non conformi del servizio idrico pubblico, destinate a cessare ai sensi dell’art. 172, co. 2 d.lgs. 152/2006, con subentro del gestore unico, deve essere effettuata non già sulla base della delibera ARERA 580/2019/R/IDR, la quale ha ad oggetto, in via esclusiva, la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità (tra cui quello di acquedotto), bensì sulla base del d.lgs. 152/2006, venendo in rilievo una fonte normativa di rango primario che regola in via esclusiva la materia e che non può essere modificata da una deliberazione approvata da ARERA.

La sussistenza di un interesse pubblico di natura idrica non può implicare l’automatica cessazione delle prerogative vantate dai privati sulle acque pubbliche sulla scorta di titoli giuridici ancora validi ed efficaci, non potendo la disciplina di cui all’art. 172, co. 2 cit. trovare applicazione al caso di un esercente un’attività imprenditoriale legittimata da titoli ministeriali e regionali e svolta in favore di alcuni Comuni sulla scorta di contratti di natura commerciale.

Sussiste una differenza sostanziale tra la figura del “gestore grossista”, contemplata da ARERA ai fini tariffari, e quella di fornitore esterno (grossista mero): mentre il “gestore grossista” è il soggetto-gestore che fornisce acqua all’ingrosso (previo affidamento di una porzione del pubblico servizio inerente al servizio idrico integrato) ad altri operatori ricompresi nel medesimo servizio (erogatori/gestori locali) e non direttamente all’utenza domestica (utenti finali); il fornitore di acqua esterno, invece, è quel soggetto che sfrutta acque pubbliche sulla scorta di un titolo diverso dall’affidamento di pubblico servizio (concessione di grande derivazione), che ben può vendere acqua anche a soggetti diversi, restando fuori dal perimetro della regolazione del servizio integrato. La figura del gestore grossista trova collocazione nell’ambito del servizio integrato (acquedotto), in tutti quei casi in cui vi sia una distinzione tra le attività svolte dai vari soggetti che hanno in cogestione il pubblico servizio idrico, essendo riservata, ad uno di essi, la distribuzione con fatturazione all’utente finale mentre, ad altri, la gestione della rete a monte (captazione e/o adduzione); diversamente, nel caso del fornitore esterno viene in rilievo un soggetto non regolato.

La circostanza che un imprenditore, titolare del diritto allo sfruttamento di una sorgente pubblica sulla base di una autorizzazione o concessione, ne tragga un vantaggio economico in maniera continuativa per tutto il periodo di validità del titolo, non rappresenta un elemento sintomatico di una “gestione difforme” di un pubblico servizio, dovendosi piuttosto ritenere che esso sia un elemento fisiologico dell’attività di impresa svolta dal privato, la quale non integra una gestione, in affidamento, di un pubblico servizio, né sul piano del titolo legittimante (concessioni/autorizzazioni di Enti pubblici ministeriali/regionali), né su quello della finalità perseguita (adempimento a contratti di fornitura di diritto privato).

L’attività di common carriage si risolve nell’uso condiviso di reti idriche (condotte, adduttrici, impianti) tra il proprietario delle medesime e un soggetto terzo, dietro pagamento di un corrispettivo per il loro utilizzo.

sent. TAR Catania n. 3133-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     2. Conflitti tra il Comune e l’Ente di governo dell’ATO

Il TAR Napoli ha affermato che il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio idrico integrato non è, di regola, legittimato a impugnare le deliberazioni adottate dall’Ente medesimo, di cui fa parte, poiché il processo amministrativo è preordinato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non di conflitti interorganici. Tale legittimazione può essere riconosciuta solo in via eccezionale, ove siano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive dello ius ad officium o delle facoltà partecipative del Comune all’interno dell’Ente, restando invece inammissibile l’impugnazione fondata su censure attinenti esclusivamente al contenuto sostanziale delle determinazioni assunte.

sent. TAR Napoli n. 7915-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    3. La VIA e le linee guida dell’Autorità di bacino

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di tutela dell’ambiente, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) non costituisce un mero atto tecnico di gestione o di amministrazione in senso stretto, bensì un provvedimento con cui la P.A. esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo. Tale funzione comporta un’amplissima discrezionalità nell’apprezzamento e nella ponderazione della molteplicità degli interessi pubblici e privati contrapposti, con particolare riferimento al corretto uso del territorio. Ne consegue che il giudizio di compatibilità ambientale è insindacabile nel merito in sede giudiziale, restando il sindacato del giudice limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o violazione di legge.

La nozione di “linee guida” (quale la Direttiva Derivazioni della Conferenza istituzionale permanente delle Alpi Orientali) non è equiparabile a quella di meri “parametri suppletivi” utilizzabili solo per colmare eventuali lacune della pianificazione. Esse integrano un criterio di giudizio elevato, delineando raccomandazioni di comportamento che informano la valutazione di compatibilità ambientale anche in assenza di lacune. Per le istanze di concessione pregresse ancora in fase istruttoria, tali prescrizioni assumono rilievo come parametri di cui l’Autorità deve necessariamente tener conto, potendo quest’ultima ricorrere anche a criteri più rigorosi di quelli indicati nelle linee guida stesse per il perseguimento della massima tutela del corpo idrico.

sent. TSAP n. 234-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    4. Autorizzazione idraulica in sanatoria e questioni di giurisdizione

Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione del diniego di autorizzazione idraulica in sanatoria, irrogato dalla Regione, per essere il fabbricato costruito a ridosso della sponda di un fiume e, quindi, in violazione della fascia di rispetto idraulica.

Sentenza TAR Veneto 1750 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    5. Prescrizione dell’indennità da occupazione “sine titulo” di bene del demanio idrico

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di demanio idrico, l’art. 93 r.d. 523/1904 impone l’obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa per qualsiasi opera realizzata nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici e nelle relative pertinenze, a prescindere dalla natura, consistenza, finalità o carattere turistico-ricreativo dell’intervento. Tale obbligo ha portata generale ed autonoma rispetto ai successivi artt. 96 e 97, che disciplinano rispettivamente le opere vietate in modo assoluto e quelle assentibili a condizioni, senza escludere l’assoggettamento al nulla osta idraulico di tutte le altre opere interferenti con l’alveo. L’esecuzione di interventi in assenza della prescritta autorizzazione legittima l’esercizio del potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1865, all. F, con onere di ripristino a carico del soggetto che ha realizzato le opere, anche se fosse una P.A.

La realizzazione di percorsi attrezzati, strutture o infrastrutture destinate alla fruizione turistica o naturalistica all’interno o in attraversamento degli alvei di corsi d’acqua pubblici, ai sensi dell’art. 93 cit. richiede la preventiva verifica della sicurezza idraulica e della stabilità delle sponde, da effettuarsi mediante un’idonea istruttoria tecnica e previo rilascio dell’autorizzazione idraulica. In mancanza di tale presupposto, e ricorrendo le condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica, è legittima l’adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, ivi compresa la diffida a impedire la fruizione dei percorsi, anche ai sensi dell’art. 378 cit.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento con cui l’autorità idraulica ordina il ripristino dello stato dei luoghi e vieta la fruizione di opere abusive su demanio idrico, qualora risulti che il contenuto dell’atto sia vincolato dall’assenza della prescritta autorizzazione idraulica e dalla comprovata sussistenza di condizioni di pericolo, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.

sent. TSAP n. 217-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

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