Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 T.U. leggi sanitarie ha natura conformativa e prevalente rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. La classificazione di un’area come residenziale, dunque, recede rispetto al vincolo derivante dalla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha lodato un Comune per aver correttamente ricostruito l’evoluzione della normativa regionale in materia di vincolo cimiteriale.
La l.r. Veneto 4/2015 aveva inserito il comma 4-bis all’art. 41 l.r. Veneto 11/2004, prevedendo espressamente che nelle aree di rispetto cimiteriale, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’art. 338, co. 5 T.U. leggi sanitarie, “l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT”.
La formulazione attualmente vigente invece (frutto della riscrittura ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016) ha inteso restringere le ipotesi in cui è ammessa, eccezionalmente, l’edificazione in quelle medesime zone, prevedendo che “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”.
Essendo espressamente previsto – perché possa essere disposta la riduzione della fascia di rispetto – che si motivi in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico alla riduzione della fascia di rispetto, è chiaro che gli interventi ammissibili devono tendere al perseguimento di interessi pubblici di rango superiore a quelli tutelati dalla fascia di rispetto e che tali non possono considerarsi gli interventi volti allo sfruttamento residenziale dell’area, tenuto conto, peraltro, della necessità di salvaguardare la sacralità dei luoghi, certamente pregiudicata da una più intensa presenza umana.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune negava la sanatoria di una roulotte ancorata al suolo e resa abitabile con tanto di allaccio alle utenze.
Il privato si difendeva affermando che ivi risiedeva anche un minore disabile.
Il TAR Veneto ha affermato che gli effetti riflessi del diniego di sanatoria sulla condizione del minore disabile non possono integrarne una ragione di illegittimità né, a fortiori, esplicare un qualche effetto sanante a fronte della rappresentata situazione di abusività, apprestando l’ordinamento, per la tutela di situazioni e interessi della specie, diversi e specifici rimedi, senza considerare, in concreto, che la rimessione in pristino dello stato dei luoghi non impedisce al ricorrente di reperire un’altra legittima soluzione abitativa in zona.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato – con laconica motivazione – che la violazione dei termini di conclusione del procedimento non produce effetti sulla legittimità del provvedimento che ne abbia costituito l’esito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto afferma che il Comune ha l’obbligo di rispondere all’istanza edilizia presentata dal privato. Nel caso di specie si trattava di una richiesta formulata ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14, a norma del quale “Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) (…), è consentita l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, individuata a tale scopo dal consiglio comunale, con incrementi fino al 100 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale”;
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli aspetti inerenti all’esecuzione delle opere di bonifica non possono essere affrontati nel giudizio in cui si discute della fase precedente, relativa all’individuazione formale dei soggetti responsabili della contaminazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che il quadro normativo delineato sia dal Codice civile, sia dal Codice dell’ambiente conduce a riconoscere la possibilità di indirizzare le ordinanze per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244 d.lgs. 152/2006 nei confronti degli amministratori delle società di capitali (il problema non si pone per le società di persone, le quali non hanno personalità giuridica, con la conseguenza che in esse non si verifica il fenomeno della immedesimazione organica).
Va comunque ricordato che la responsabilità dell’amministratore non è una responsabilità “da posizione”, ma deriva dalla condotta, attiva od omissiva, da questi tenuta in concreto, che – per quanto riguarda l’adozione delle ordinanze in parola – deve essere dimostrata in sede amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’ottima ricostruzione dei principi in materia di accertamento, da parte delle PP.AA., della responsabilità della contaminazione delle matrici ambientali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il principio di precauzione (il cui rispetto è imposto dall’art. 174 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Europea, dall’art. 191 TFUE e dall’art. 3-ter Codice dell’ambiente) configura l’obbligo di comunicazione alle Autorità dell’esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia perché, come detto, non si discute di rischi puramente ipotetici e non suffragati da evidenze scientifiche ma di sostanze di cui era nota la probabile pericolosità per l’ambiente e la salute umana.
Più precisamente, in presenza di sostanze “non tabellate” la nota 1 della tabella di cui all’All. 5, Parte IV, Titolo V del Codice dell’ambiente, stabilisce che “in Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di elemento soggettivo nella materia dell’illecito ambientale, è esclusa, per le attività pericolose, la necessità dell’accertamento del dolo e/o della colpa, trattandosi di ipotesi – ammessa – di responsabilità oggettiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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