Il TAR Veneto ha dichiarato che gli obblighi propter rem relativi ad una convenzione urbanistica (in particolare, gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi) potrebbero essere derogati dal Comune, nel caso di ambito diviso in stralci, e alla luce e al fine di coordinare tra loro i suddetti stralci.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il mero interramento di un abuso (nel caso di specie una platea in cemento) non costituisce ottemperanza all’ordine di demolizione, non trattandosi di un effettivo ripristino dello stato dei luoghi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In questo caso esaminato dal TAR Veneto, il tribunale ha ritenuto non applicabile la sanzione della acquisizione ex art. 31 T.U. Edilizia avuto riguardo alla condizione del proprietario dell’immobile oggetto di intervento abusivo: non ne aveva infatti la detenzione, essendo stato dato in affitto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha offerto utili princìpi sul divieto di partenza ex art. 802 cod. nav. per gli aeromobili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Basilicata ha dichiarato inammissibile l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. opposto dal Comune in ordine alla diffida del privato, volta a ottenere il trasferimento del diritto di proprietà (previa definizione delle presupposte procedure espropriative) di aree, come previsto in alcune convenzioni.
Il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla P.A. non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l’adempimento di un obbligo convenzionale, anche se riguardasse una materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Quindi bisogna esperire una azione diversa (di adempimento).
Post di Alberto Antico – avvocato
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1. Effetti sostanziali e processuali del diniego di condono
2. Quando la sanatoria si sovrappone al condono…
3. Terzo condono e legge regionale
4. Un immobile impossibile da condonare col terzo condono
5. Condono sottoposto a prescrizioni
6. Il terzo condono e nuovi volumi in area vincolata
7. Terzo condono in area vincolata
8. Terzo condono e parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia
9. Istanza di condono mai esitata e ordinanza di demolizione
10. Terzo condono e opere interne in immobili in area vincolata
11. La legge regionale sul cd. terzo condono in area vincolata
12. SCIA su immobile non condonato
13. Silenzio-assenso sull’istanza di cd. terzo condono
14. È suscettibile di terzo condono il passaggio promiscuo da una residenza ad un albergo?
15. Termine per chiedere il condono di un immobile comprato all’asta giudiziaria
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Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28.01.2025 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 51 del 03.03.2025), è stata approvata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.
Il TAR Veneto sottolinea che, nel caso di immobili ad uso residenziale, la fiscalizzazione per una difformità dal titolo deve essere calcolata come doppio del costo di costruzione (ora il triplo, dopo l’intervento del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024): una volta verificato l’uso, trattasi di mera operazione aritmetica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune accertava che, in un condominio, il solaio che costituiva nel contempo copertura dei garage e pavimento degli appartamenti era oggetto di un abusivo innalzamento.
Il TAR Veneto ha ritenuto corretta, ai fini del calcolo della fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. 380/2001, l’imputazione della maggiore volumetria per metà ai garage seminterrati e per l’altra metà alle unità abitative realizzate al piano terra, con conseguente applicazione dei coefficienti di cui all’art. 13 l. 392/1978.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la nozione di recupero edilizio (assonante ma non coincidente con la nozione di recupero urbanistico) non è rinvenibile nel d.P.R. 380/2001, ma viene richiamata solo come un obiettivo da incentivare, legittimando deroghe alla normativa edilizia (cfr. artt. 2-bis, co. 1-quater; 14, co. 1-bis; 16, co. 10; 17, co. 4-bis; 23-quater, co. 1; 24, co. 5-ter e 122, co. 2 d.P.R. cit.) funzionali al riutilizzo e del patrimonio edilizio già esistente.
Sotto il profilo prettamente definitorio e classificatorio degli interventi edilizi, il recupero edilizio può sicuramente ascriversi agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, co. 1, lett. a-d d.P.R. cit., ma tale finalità può anche implicare limitati interventi annoverabili nel concetto di nuova costruzione di cui alla successiva lett. e, laddove la trasformazione edilizia e urbanistica del territorio si renda ai predetti fini necessaria e ciò con particolare riferimento alle tipologie di intervento di cui alle lett. e.1-e.7.
A fini paesaggistici, la nozione di recupero – sebbene non prevista dal d.lgs. 42/2004 che si limita a richiamarla per delineare la finalità del restauro (art. 29, co. 4 d.lgs. cit.) - è volta a limitare e contenere non il carico urbanistico (ossia gli abitanti insediabili in un territorio influenti sulla domanda di strutture e opere collettive), ma il carico paesaggistico dell’intervento edilizio, che può anche non esaurirsi nella sua mera percepibilità esterna, diretta e immediata, ma può tenere conto dei potenziali effetti sulla stabilità e sulla conformazione del profilo esterno dell’area interessata. Pertanto, la realizzazione di volumi interrati non percepibili esternamente può assumere rilevanza paesaggistica, non di per sé, ma in quanto potenzialmente incidente sullo specifico valore paesaggistico tutelato, avendo riguardo, ad esempio, al regolare sviluppo della vegetazione alla conservazione e protezione del manto arboreo e al potenziale effetto alterante dello stato dei luoghi.
La nozione di ampliamento sotto il profilo paesaggistico si declina in modo qualitativamente diverso rispetto a quello edilizio, poiché ciò che rileva non è l’aumento del carico urbanistico, ma l’alterazione dei valori paesaggistici oggetto di tutela che si presumono sicuramente compromessi ove l’ampliamento sia visibilmente percepibile poiché implicante la modifica della sagoma dell’edificio (che non comprende la porzione dell’edifico entroterra) o con la realizzazione un nuovo volume emergente dal suolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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