Sulla limitazione degli orari delle sale da gioco
Il T.A.R. conferma la propria costante giurisprudenza in materia di potestĂ sindacale a limitare gli orari di apertura delle sale da gioco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. conferma la propria costante giurisprudenza in materia di potestĂ sindacale a limitare gli orari di apertura delle sale da gioco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, un privato impugnava un diniego di permesso di costruire.
Nelle more del giudizio, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) veniva modificato in un senso che non avrebbe permesso al privato di eseguire l’intervento da lui progettato. Il privato non impugnava tale modifica al P.G.R.A.
Il TAR Veneto, per l’effetto, ha dichiarato il ricorso improcedibile.
L’approvazione delle suddette norme del P.G.R.A., preclusive della realizzazione del progetto edilizio presentato dal ricorrente e la loro mancata impugnazione hanno determinato il verificarsi di una situazione del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile, per il ricorrente, una pronuncia di merito.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che per poter (sperare di) ottenere una pronuncia positiva sul risarcimento del danno della P.A., è necessario che quest’ultima abbia posto in essere un’attività illegittima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
L'inabilità lavorativa è caratterizzata da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222).
L'invaliditĂ consegue a infermitĂ tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacitĂ di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Pubblichiamo sul tema il link a un post di Daniele IselleÂ
UN APPROFONDIMENTO IN TEMA DI INVALIDITA’ED INABILITA’: COME FUNZIONA?
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che gli Enti esponenziali godono della legittimazione attiva a intervenire nel processo amministrativo (anche in appello) alle condizioni che: a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; b) l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione, che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; restando preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse astratto al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di giustizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che non è configurabile un mero error in procedendo, bensì un diniego o rifiuto di giurisdizione (come tale, ricorribile per cassazione) nella sentenza del giudice amministrativo che nega ad alcuni Enti la legittimazione ad intervenire nel giudizio, sulla base non di specifici e concreti impedimenti processuali (es., per ragioni relative alla fase processuale in cui gli interventi sono stati proposti, al grado di rappresentatività dei soggetti intervenuti rispetto agli interessi fatti valere, ecc.) ma di valutazioni che negano, in astratto, la titolarità in capo agli stessi Enti di posizioni soggettive differenziate qualificabili come interessi legittimi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il vizio di incompetenza assorbe tutte le altre doglianze e, quindi, è ex se sufficiente per accogliere il ricorso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/30/23A06510/sg
La direttiva prevede un regime amministrativo semplificato per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in particolare:
Art. 4 – ResponsabilitĂ
I soggetti pubblici titolari di competenze di amministrazione attiva sono responsabili della proficua e leale collaborazione istituzionale e devono evitare l’adozione di atti o comportamenti che possano determinare interruzioni o ritardi nella realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione.
Le stazioni appaltanti e i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione sono tenuti a segnalare al Dipartimento per la trasformazione digitale atti e comportamenti che possano integrare violazione della presente direttiva.
In sintesi, la direttiva mira a semplificare e accelerare i procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Post di Daniele Iselle
Un vecchio orientamento rispondeva di no, in quanto il giudizio di appello, nella fase successiva alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, sarebbe ancora in fieri, spettando alla Sezione remittente del Consiglio di Stato non solo l’attività di contestualizzazione e sussunzione del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria, ai fini della decisione del motivo, ma anche la decisione degli eventuali altri motivi di appello.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribaltato tale orientamento.
I principi enunciati dall’Adunanza Plenaria vincolano di diritto la Sezione remittente del Consiglio di Stato, di conseguenza le sentenze del Massimo Organo della giustizia amministrativa possiedono i caratteri di decisorietà e potenziale lesività per il privato, che ha quindi diritto di ricorrere per cassazione, qualora voglia lamentare un vizio attinente alla giurisdizione.
Si segnala che nel caso di specie la sentenza censurata è quella che, in materia di concessioni demaniali marittime, ha affermato l’obbligo della pubblica gara previsto dal diritto dell’UE, con automatica disapplicazione della normativa italiana di segno contrario.
Post di Alberto Antico – avvocato
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che è possibile la proposizione dell’intervento adesivo nel giudizio amministrativo d’appello alle condizioni che vi sia alterità dell’interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe la proposizione del ricorso in via principale e che l’interveniente possa subire, anche in via indiretta e mediata, un pregiudizio dalla decisione d’appello o possa tutelare una situazione di vantaggio attraverso la definizione della controversia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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