Il TAR Venetoha affermato che,ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 d.l. 18/2020 (come convertito dalla l. 27/2020) e dell’art. 37 d.l. 23/2020 (come convertito dalla l. 40/2020), la legislazione emergenziale ha sospeso tutti i termini dei procedimenti pendenti al 23.02.2020 (o iniziati successivamente a questa data) per tutto il periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, per cui solo dal 16.05.2020 è iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Assurse all’onore delle cronache nazionali il caso dei 10 milioni di euro di agevolazioni PNRR, persi da un Comune per aver inviato la relativa domanda con 35 secondi ritardo rispetto alla scadenza del mezzogiorno dell’ultimo giorno utile.
Il Consiglio di Stato ha calato il sipario sulle ultime speranze di ottenere la somma, affermando i principi che seguono.
È tardiva la domanda presentata via PEC, le cui ricevute di accettazione e di consegna siano successive di pochi secondi rispetto all’orario di scadenza indicato dalla lex specialis (nella specie 33 e 35 secondi dopo le ore 12.00) in quanto, secondo i normali canoni cognitivi, ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva. Difatti, allorquando si indica un numero intero (nella specie, ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero e tale ricostruzione risulta ragionevole e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento predicati dall’art. 97 Cost. e a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Ai fini del computo della scadenza del termine di partecipazione determinato dalla lex specialis, la fine del giorno considerato (ovvero, “lo spirare della mezzanotte”) non resta integrata fino a che non sia consumato l’ultimo degli 86.400 secondi che compongono il giorno: il che avviene nell’esatto momento in cui scatta il secondo immediatamente successivo. Pertanto, il giorno termina effettivamente alle ore 23:59:59, mentre quello immediatamente seguente segnerà le ore 00:00:00, senza soluzione di continuità, indiscutibilmente rappresentando il primo secondo del nuovo giorno.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato chegli artt. 121 e 122 c.p.a. costituiscono norme speciali rispetto alla norma generale di cui all’art. 336, co. 2 c.p.c. (sul cd. effetto espansivo della sentenza) e, pertanto, prevalgono in caso di conflitto in ossequio al criterio di specialità.
La speciale disciplina prevista per il contenzioso appalti dal c.p.a. regolamenta in quali casi il contratto stipulato possa continuare ad essere efficace nonostante il sopravvenuto annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione della relativa procedura di affidamento.
Gli artt. 121 e 122 c.p.a. sono, dunque, applicabili allorché si controverta sulla sorte del contratto stipulato in virtù dell’aggiudicazione emanata dalla P.A. ed impugnata con il ricorso di primo grado.
Se, dunque, l’annullamento dell’aggiudicazione non travolge sempre e comunque il contratto, la riforma in appello della sentenza di primo grado che abbia accolto il ricorso dell’operatore economico classificatosi al secondo posto determina di certo la caducazione automatica dell’aggiudicazione disposta in ottemperanza alla decisione del TAR impugnata, ma non anche del contratto sulla base della medesima concluso, dovendosi all’uopo valutare la sussistenza delle condizioni per la sua persistente efficacia ai sensi dei menzionati artt. 121 e 122 c.p.a.
Qualora il G.A. ometta di esaminare il profilo dell’efficacia del contratto, non può la P.A. sostituirsi alla sua valutazione. In questi casi il rimedio esperibile è il ricorso per ottemperanza, che può essere proposto anche ai sensi dell’art. 112, co. 5 c.p.a. al fine di ottenere chiarimenti sull’esecuzione della sentenza in questione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la giurisdizione in materia di penali previste nei contratti di evidenza pubblica è affidata al Giudice Ordinario, trattandosi di questione che attiene alla fase di esecuzione del contratto, e l’oggetto non è la valutazione di legittimità di un provvedimento amministrativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nella concessione di opere pubbliche il concessionario non viene retribuito dalla P.A. concedente mediante il versamento di un corrispettivo, ma attraverso il riconoscimento del diritto di gestione dell’opera per un certo periodo di tempo assumendo così l’alea della scarsa redditività dell’opera e dell’incremento dei costi di realizzazione.
Deve infatti essere garantita l’allocazione del cd. rischio operativo, legato alla costruzione ed alla gestione dell’opera, in capo al concessionario. Il rapporto tra concedente e concessionario e la definizione delle modalità attraverso cui si attua la traslazione del rischio di costruzione in capo al concessionario sono segnati dalla convenzione.
Il piano economico finanziario è lo strumento che definisce l’equilibrio economico-finanziario della convenzione, sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti a fini regolatori.
Le spese ammissibili a finanziamento sono specificate nel piano economico-finanziario e, dunque, una volta definite – peraltro su proposta dello stesso concessionario - non sono modificabili se non nei limiti previsti dalla convenzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato chein virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adìto abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. In tali evenienze il Giudice è quindi senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la cessata materia del contendere implica un accertamento nel merito della soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, ovvero del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, oggetto di una pronuncia in rito, si verifica quando nel corso del giudizio sopraggiunge una situazione di fatto o di diritto che determina una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. e amministrato che rende inutile la prosecuzione del giudizio ed una pronuncia di merito: l’accoglimento della domanda proposta (in specie l’annullamento degli atti impugnati) non reca più alcuna utilità al ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 7 d.P.R. 160/2010 riguarda il procedimento ordinario per la presentazione allo SUAP delle istanze per l’esercizio delle attività produttive di cui al precedente art. 2, co. 1, ove non rilevino profili relativi agli strumenti urbanistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un diniego di pratica SUAP per l’apertura di un allevamento, motivato su profili diversi rispetto a quelli comunicati all’istante con il preavviso di rigetto, in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto legittima l’approvazione di un PAT sulla base di un accordo intervenuto tra le PP.AA. procedenti (Comune, Provincia e Regione), ove si stabiliva che sarebbe stato il Comune a predisporre i parametri per la valutazione delle osservazioni dei privati; l’esame delle osservazioni, in ogni caso, era stato ricondotto al momento di concertazione tra gli Enti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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