VIA e preavviso di rigetto
Il TAR Veneto ha affermato che al procedimento di VIA non si applica l’obbligo di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 6, co. 10-bis d.lgs. 152/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che al procedimento di VIA non si applica l’obbligo di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 6, co. 10-bis d.lgs. 152/2006.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, una società ricorreva in giudizio sostenendo che, pur a fronte di un’unica condotta illecita – ossia l’esercizio non autorizzato di attività alberghiera – il Comune avrebbe disposto sia un provvedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 32 e 33 l.r. Veneto 11/2013, sia un provvedimento di cessazione dell’attività ex art. 49, co. 8 l.r. cit.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso.
In realtà, la società commetteva due condotte illecite giuridicamente distinte, quali sono l’esercizio abusivo dell’attività alberghiera e la mancata ottemperanza all’ordine legittimo di sua cessazione da parte del Comune, cosicché non si pone in astratto il problema del rispetto del principio del ne bis in idem.
La cessazione dell’attività alberghiera assume, in realtà, una funzione essenzialmente ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, valendo ad eliminare la situazione illecita e non già a punire la gestione non autorizzata dell’attività alberghiera, quest’ultima assoggettata all’iniziale misura sanzionatoria pecuniaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 176 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 233 del 07.10.2026), in vigore dal 22.10.2026, è stata data attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.
Si segnala in particolare l’art. 1 d.lgs. cit., che modifica il codice del consumo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con la l. 5 ottobre 2026, n. 175 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 233 del 07.10.2026), in vigore dall’08.10.2026, la Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 settembre 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 233 del 07.10.2026), è stata dichiarata l’eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 2 giugno 2026, in particolare per le grandinate in Provincia di Rovigo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che alla lex specialis di gara si applicano le norme sull’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c. e, fra queste, in via prioritaria, il criterio dell’interpretazione letterale, con la conseguenza che, ove la clausola disciplinante l’attribuzione del punteggio all’offerta economica definisca gli elementi di calcolo in termini di «rialzo percentuale dell’offerta», il punteggio deve essere attribuito sulla base della sola eccedenza rispetto alla base d’asta, e non dell’offerta nella sua globalità inclusiva della base d’asta.
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura non possono modificare, integrare o innovare le previsioni della lex specialis, ma valgono unicamente a fornirne l’interpretazione, con la conseguenza che è inammissibile, e privo di effetto sull’attribuzione dei punteggi, il chiarimento che contraddica il tenore testuale della clausola di gara.
Nelle concessioni di servizi, la verifica di anomalia dell’offerta, avendo ad oggetto dati di natura essenzialmente previsionale connessi all’accollo del rischio operativo in capo al concessionario, assume connotazioni ancora più discrezionali e flessibili rispetto a quella propria degli appalti, di talché il relativo giudizio è sindacabile in sede di legittimità soltanto per evidenti errori di fatto o macroscopica irragionevolezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che la clausola di stile nei ricorsi giurisdizionali “per l’annullamento ... degli atti e provvedimenti tutti presupposti, connessi e conseguenti, anche eventualmente non conosciuti” è, per definizione, inidonea a radicare una valida impugnazione di atti specificamente individuabili che l’interessato poteva e doveva tempestivamente censurare. Tuttavia, l’eccezione non comporta l’integrale inammissibilità del ricorso, ma solo la preclusione all’impugnazione di quegli atti presupposti che erano già conoscibili al ricorrente al momento della notificazione del ricorso stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con la l. 5 ottobre 2026, n. 173 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 232 del 06.10.2026), in vigore dal 07.10.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che rientra nella nozione di volume tecnico soltanto l’opera, avente limitata consistenza volumetrica, che risulti priva di autonomia funzionale, anche solo potenziale, e sia destinata a contenere esclusivamente impianti essenziali che assolvono le esigenze tecnico funzionali dell’abitazione principale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il decorso di molti anni dalla realizzazione di un’opera abusiva non impedisce al Comune di adottare l’ordine di demolizione e, di regola, non impone una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico alla rimozione. L’interesse pubblico è già insito nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia violata.
Il principio è stato ribadito dal TAR Marche, che ha escluso la formazione di un affidamento legittimo del proprietario sulla conservazione di manufatti privi di titolo edilizio.
Il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera e l’adozione dell’ordinanza non determina, da solo, l’illegittimità del provvedimento. La permanenza dell’opera abusiva mantiene attuale la lesione dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la mera inerzia dell’Amministrazione non rende legittimo ciò che è stato realizzato sine titulo e non crea, in capo al proprietario, un affidamento giuridicamente tutelabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 1298 del 2024).
Il tempo può assumere rilievo diverso quando l’affidamento derivi da specifici atti o comportamenti amministrativi favorevoli, idonei a generare un’aspettativa qualificata. Non è invece sufficiente il semplice silenzio o la mancata tempestiva adozione della misura repressiva.
Ricordiamo, peraltro, quanto previsto dal comma 4 dell'art. 34 ter del DPR 380 del 2001 (articolo introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024), che disciplina casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, prevedendo un caso particolare di affidamento del privato: "4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'art. 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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