Author Archive for: SanVittore

Preavviso di rigetto e dovere di provvedere in capo alla P.A.

27 Apr 2026
27 Aprile 2026

Il TAR Veneto ha affermato che il preavviso di rigetto, essendo un atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere all’obbligo della P.A. di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall’art. 2 l. 241/1990.

Qualora il privato proponga sul punto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, il giudice deve dichiarare l’obbligo della P.A. di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività. È dunque la funzione stessa del preavviso di rigetto, con la sua finalità di avviare un’interlocuzione con il privato, a precluderne la qualificazione in termini di determinazione di conclusione in senso negativo del procedimento, destinata ad essere superata solo da un eventuale successivo ripensamento da parte della P.A.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sull’ordinanza sindacabile contingibile e urgente

27 Apr 2026
27 Aprile 2026

Il T.A.R. ricorda i presupposti che devono sorreggere un’ordinanza sindacabile ed urgente. Nel caso di specie era stata introdotta una regolamentazione ed una limitazione per il commercio itinerante da parte di imbarcazioni, natanti ed unità a motore di qualsiasi tipologia lungo la fascia costiera sino ad una distanza di m. 300 dalla riva. La sentenza, inoltre, puntualizza che l’assenza di un termine finale non vizia ex se il provvedimento sindacale, almeno laddove la durata della misura risulta implicitamente ancorata alla permanenza delle condizioni emergenziali che ne hanno giustificato l’adozione, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di rivalutarne in ogni momento la permanenza della necessità.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Contrasto tra PP.AA. nei procedimenti VIA/VAS e progetti attuativi del PNIEC

27 Apr 2026
27 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di procedimento di VIA/VAS, la richiesta del Ministero dell’ambiente di rimettere la soluzione della questione alla valutazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988, costituisce un atto idoneo a far venir meno l’inerzia del Ministero, con conseguente improcedibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. Ai fini del superamento del contrasto tra PP.AA., l’ordinamento non prevede uno strumento diverso da quello previsto dalla lett. c-bis cit., costituito dal deferimento al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

La delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi della lett. c-bis cit., costituisce un atto autonomo di alta amministrazione che armonizza gli interessi pubblici contrastanti e conclude il relativo procedimento amministrativo di VIA.

L’art. 8, co. 1 del codice dell’ambiente (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 153/2024, come convertito dalla l. 191/2024), nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza, nonché un criterio di priorità con riferimento ai progetti attuativi del PNIEC aventi maggiore valore di potenza installata o trasportata, non vale a derogare alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti, né risulta incompatibile con tale disciplina.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 153/2024 cit., va ribadita la perdurante vigenza del principio di perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA, con la precisazione che i progetti non prioritari devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari solo perché presentati per primi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Soccorso istruttorio nei pubblici appalti e DGUE

27 Apr 2026
27 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, il soccorso istruttorio - strumento di leale collaborazione con cui la Stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara - costituisce espressione di sovraordinati princìpi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità. Tale istituto mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della stessa Stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali (come il possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara), in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano nessun concorrente a discapito degli altri e pertanto non possono avere portata espulsiva.

Ai sensi dell’art. 56, par. 3, della dir. 2014/24/UE, il soccorso istruttorio può essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara, con l'unico limite del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. In tale solco si colloca l’art. 101 d.lgs. 36/2023, che amplia l’ambito applicativo del soccorso istruttorio fino al confine tracciato dalla disposizione europea.

L’art. 101 cit. si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa. La regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) – ha visto riconosciuta (e accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici il quale vi dedica una autonoma disposizione e ne amplifica l’ambito, la portata e le funzioni, superando, altresì, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa.

Anche la completa omissione del DGUE è suscettibile di soccorso istruttorio (cd. integrativo o completivo) in presenza di una domanda di partecipazione alla gara debitamente firmata, posto che viene in rilievo un’autodichiarazione che ha funzione semplificativa degli oneri amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara e che l’art. 101, co. 1, lett. a d.lgs. 36/2023 prevede che si possa “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”. L’utilizzo della congiunzione “o”, con valore disgiuntivo, serve a coordinare due frammenti dell’enunciato avvertiti come alternativi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Legge in materia di Croce rossa e Forze armate

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Con la l. 1° aprile 2026, n. 48 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 87 del 15.04.2026), in vigore dal 30.04.2026, sono state approvate l’integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’Associazione della Croce Rossa italiana (CRI) e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell’Associazione della CRI ausiliari delle Forze armate, una delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell’Associazione della CRI ausiliari delle Forze armate e una delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
La l. 48/2026 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/15/26G00065/sg.

Post di Alberto Antico – avvocato

Il cd. remand cautelare

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’annullamento da parte della P.A. del provvedimento impugnato in primo grado in esecuzione di una ordinanza cautelare di cd. remand, senza riconoscere al ricorrente, in via definitiva e con effetto retroattivo, il bene della vita, non determina la cessazione della materia del contendere, alla quale è ostativa la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare, che impedisce la formazione di un giudicato in senso tecnico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Decreto ingiuntivo (civile) e giudizio di ottemperanza

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Il TAR Catania ha affermato che, ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza, il decreto ingiuntivo non è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato ex art. 112, co. 2, lett. c c.p.a. allorquando il G.O. ne abbia dichiarato l’esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., assimilando l’opposizione tardiva alla mancata opposizione, e, contestualmente, abbia ordinato la prosecuzione del giudizio ai fini della definitiva decisione sull’interposta opposizione, in contraddizione con l’art. 647, co. 2 c.p.c.

A fronte della pendenza del giudizio di opposizione, il G.A. non può affermare la valenza “pro giudicato” del decreto ingiuntivo e deve, pertanto, dichiarare inammissibile l’azione per l’ottemperanza eventualmente proposta.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il requisito della sorvegliabilità di un locale pubblico

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Nella fattispecie, si accertava che l’ingresso di un locale non avveniva direttamente dalla strada o da una pubblica via, ma richiedeva l’attraversamento di una serie di aree private: prima una grata di aerazione e un ciottolato appartenenti a un condominio, poi il dehors di un ristorante, infine occorreva scendere una rampa di scale che conduceva al locale, situato interamente al piano interrato sotto il medesimo ristorante; inoltre, nei momenti di contestuale apertura del ristorante e del locale e, quindi, di fruizione del dehors da parte dei clienti del primo, la visibilità dell’ingresso del locale risultava del tutto preclusa.

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno n. 564 del 17.12.1992, per finalità di pubblica sicurezza. La frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d’uscita comporta la mancanza del requisito della sorvegliabilità per finalità di pubblica sicurezza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Le situazioni giuridiche soggettive nel rito elettorale

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia elettorale, la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude.

Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.

Nel caso di specie, si è ritenuto che le asserite irregolarità, riferite alle elezioni del Consiglio dei delegati di un consorzio di bonifica, attinenti alla mancata redazione di una ricevuta di consegna del materiale elettorale (dopo l’effettuazione degli scrutini da parte dei seggi), senza alcuna allegazione di manomissioni o alterazioni dei plichi e dei voti in essi contenuti e alla presenza nell’Adunanza dei Presidenti (volta alla proclamazione degli eletti) di persone non legittimate - che avevano meramente assistito alle operazioni di semplice lettura dei verbali redatti dai componenti delle singole sezioni elettorali - non potessero inficiare il risultato elettorale.

Nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il G.A. e il G.O. in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva. Spettano pertanto al G.O. le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o no dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti,  laddove la  decisione non verta sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo.

Laddove venga impugnato l’atto di proclamazione degli eletti, deducendo che il difetto di elettorato attivo e/o passivo di taluni soggetti avrebbe portato ad un diverso risultato,  investendo il petitum sostanziale immediato i risultati delle operazioni elettorali, in vista delle loro  reiterazione, la giurisdizione appartiene al G.A., essendo fatto valere l’interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, rispetto al quale la sussistenza del  diritto di elettorato attivo e/o passivo va accertata in via incidentale ex art. 8 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Riforma dei mercati dei capitali e delle società di capitali

24 Apr 2026
24 Aprile 2026

Con il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 86 del 14.04.2026, Suppl. ordinario n. 14), in vigore dal 29.04.2026, è stata data attuazione alla delega di cui all’art. 19 l. 21/2024, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal d.lgs. 58/1998 (cd. TUF) e di quelle in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.

Il d.lgs. 47/2026 è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/04/14/26G00064/sg.

Si segnalano in particolare gli artt. da 1 a 7 d.lgs. cit., che introducono profonde modifiche al TUF; nonché l’art. 9 d.lgs. cit., che riscrive diversi articoli del codice civile in materia di società di capitali.

Si allega un prospetto delle modifiche al codice civile apportate dalla riforma.

Post di Alberto Antico – avvocato

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