Il T.A.R. ricorda che per ottenere l’annullamento di un atto amministrativo plurimotivato, è necessario che nessuna delle motivazioni adotta dalla Pubblica Amministrazione risulta fondata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che – di fronte alle lamentele del privato sulla pratica edilizia avviata dal vicino – non è lesivo nei confronti del privato stesso l’atto con cui il Comune si limita a chiarire (nulla disponendo) le valutazioni compiute in sede istruttoria, gli ulteriori accertamenti avviati e a precisare gli aspetti oggetto di contestazione ritenuti di esclusiva competenza della Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che in base alla l.r. Veneto 11/2004 non è il P.A.T., bensì il P.I. a dover definire le destinazioni d’uso delle singole aree (art. 17, co. 2) oppure, dopo l’approvazione del P.A.T.I., il P.R.G. vigente che diviene P.I. (art. 48).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato lamentava l’incompatibilità tra il contenuto di un PATI, come risultante dall’accoglimento di un’osservazione, e la regolamentazione dettata dalle disposizioni in materia di sanità pubblica (art. 216 r.d. 1265/1934, T.U. leggi sanitarie) e di tutela delle risorse idriche (art. 94 d.lgs. 152/2006, Codice dell’ambiente).
Il TAR Veneto ha respinto le censure, poiché concernevano normative dal contenuto puntuale, tali da non poter costituire parametro di legittimità di un atto di pianificazione strategica qual è il PATI, le cui previsioni troveranno concretizzazione in sede di P.I.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che tale obbligo non sussiste, qualora venga approvata un’osservazione che attenga ad una modifica puntuale, concernente una singola area, inidonea ad alterare i criteri ispiratori del PATI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 24, co. 2-bis l.r. Veneto 27/2003, secondo cui il Consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.
Nel caso di specie, si trattava di una struttura destinata all’accoglienza di persone che presentano disabilità motorie, cognitive e sensoriali, o con ridotta mobilità per ragioni di anzianità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la norma speciale di uno strumento urbanistico comunale che riguardi uno specifico e ben determinato tipo di intervento (nel caso di specie, una norma delle N.T.A. del P.R.G. sugli ampliamenti attuati mediante sopraelevazione di fabbricati preesistenti che si trovino già a minor distanza dai confini e/o dai fabbricati) prevale sulle norme generali di quella zona.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la fattibilità di un intervento edilizio è subordinata alla conclusione favorevole di un complesso di moduli procedimentali (paesaggistici, ambientali, urbanistici ed edilizi) tra loro autonomi ma tendenzialmente interdipendenti, nel senso che la conclusione sfavorevole di anche solo uno di essi fa venir meno la possibilità di edificare. In quest’ottica, la circostanza che il provvedimento in autotutela “confonda” motivi ostativi di natura edilizia e motivi di natura paesaggistica non rileva se, infine, almeno una ragione ostativa sia effettivamente presente.
Nel caso di specie, non potendosi rilasciare la compatibilità paesaggistica postuma per la presenza di nuovi volumi, il procedimento di sanatoria dell’immobile non aveva motivo per proseguire.
Si segnala che, in questa sentenza, il TAR ha affermato apertis verbis che per le parti di un giudizio è più “satisfattivo” ricevere un rigetto nel merito, che in rito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha riconosciuto come pertinenza urbanistica un ricovero per attrezzi da giardino realizzato in aderenza all’abitazione principale e al magazzino (già condonato) con modalità e materiali in linea con le previsioni del regolamento edilizio comunale e del d.m. 2 marzo 2018 concernente le opere edilizie in regime di attività libera, avente un’area d’ingombro inferiore a 10 mq, senza alcun valore autonomo di mercato e senza aumento del carico urbanistico.
Tale pertinenza era realizzabile in regime di attività edilizia libera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando, da un lato, sia preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, essendo funzionalmente inserito al suo servizio, dall’altro, sia sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
Nel caso di specie, il ricorrente riusciva a dimostrare che il proprio fondo, di circa 600 mq, sul quale insiste un manufatto in legno e lamiera su platea di calcestruzzo adibito a deposito attrezzi, non è pertinenziale rispetto al limitrofo immobile del Novecento di pregio architettonico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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