13 Marzo 2023
Nel precedente post del 24.05.2022, si dava atto che con la l. 51/2022, di conversione con modificazioni del d.l. 21/2022, cd. Ucraina bis, è stato introdotto nel corpo del decreto-legge l’art. 10-septies, contenente una (ulteriore) proroga di un anno di PUA, convenzioni di lottizzazione e PdC, in vigore dal 21.05.2022.
Gli esperti del settore hanno enucleato alcune criticità della norma.
Quest’ultima proroga (analogo dubbio era sorto per quelle precedenti) si applica anche alle pratiche di Piano Casa decaduto? Si potrebbe ipotizzare di no, per difetto del requisito della conformità agli strumenti urbanistici vigenti. A favore del si, invece, si potrebbe sostenere che il cd. Piano Casa è ontologicamente in deroga alle previsioni comunali e, quindi, anche la relativa proroga soggiacerebbe a tale deroga, purché non siano sopravvenute normative comunali che impediscano l'applicazione del cd. Piano Casa.
La proroga è applicabile al termine quinquennale di decadenza delle previsioni urbanistiche dell’art. 18 l.r. Veneto 11/2004? Il dato letterale della norma farebbe propendere per il no.
Nel caso in cui il privato abbia già ottenuto la proroga annuale e voglia usufruire anche dell’art. 10-septies in parola, il Comune deve ripetere la verifica di conformità alle norme urbanistico-edilizie? Si potrebbe rispondere che, se la verifica è già stata fatta, si tratta solo di prorogare di un ulteriore anno la validità del titolo; è la norma stessa, però, che pone come requisito per la proroga la verifica di conformità. Qualora però il privato chieda ora per la prima volta l’applicazione di entrambe le proroghe annuali, per un totale di due anni, la verifica dovrebbe essere condotta comunque per la prima volta.
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