Il TAR Veneto ha affermato che la disposizione del regolamento edilizio comunale che imponga pro futuro un adeguamento delle canne fumarie esistenti non può dirsi stricto sensu dotata di efficacia retroattiva, giacché non altera gli effetti giuridici di situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, ma impone per il futuro, entro un termine ragionevole, la conformazione degli immobili esistenti alla nuova disciplina, allo scopo di tutelare rilevanti interessi pubblici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all’interno di un locale, di solito un’abitazione, interponendovi un solaio, va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Si ha un intervento edilizio minore, per il quale non è richiesto titolo edilizio, solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone. Al contrario, qualora il soppalco determini un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia necessitando, quindi, di un titolo abilitativo.
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Sul punto pubblichiamo una nota dell'ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, il quale affronta la tematica con precipuo riferimento alla D.G.R. Marche n. 971/2021, giungendo alla conclusione negativa.
Il TAR Veneto ha offerto utili principi sui requisiti di legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente.
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi sul diritto applicabile ad un’ordinanza contingibile e urgente che disponga lo sgombero e la messa in sicurezza di un immobile in comproprietà.
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Il TAR Veneto ha affermato che la nozione di “distanza legittimamente preesistente” di cui all’art. 2-bis, co. 1-ter d.P.R. 380/2001 è da intendersi come distanza dell’edificio preesistente rispetto agli edifici circostanti, non come la distanza che avrebbe potuto/dovuto mantenere il fabbricato secondo le norme vigenti all’epoca dell’edificazione.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, n. 2 d.m. 1444/1968, n. 1444 è una norma tassativa ed inderogabile, che impone al proprietario dell’area confinante col muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno 10 metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti.
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Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una altana ad uso residenziale. Il Comune, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica, preannunciando nel contempo che il titolo edilizio relativo a tale autorizzazione era subordinato alla costituzione di un diritto di veduta debitamente trascritto a favore del fondo su cui veniva costruita l’opera e contro il fondo che veniva limitato dalla medesima.
Il privato, senza precostituirsi la servitù, presentava la SCIA relativa alla realizzazione dell’opera in questione. Il Comune diffidava il privato a non eseguire i lavori o a sospenderne l’esecuzione, se iniziati.
Il TAR Veneto ha riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune.
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Il TAR Veneto ha affermato che, nonostante il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza, non potrebbe escludersi in radice la possibilità per l’Organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dalla P.A. deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
Nel caso di specie, era illegittimo il diniego di sanatoria recante l’ordine di demolizione, emesso dal Comune senza alcuna valutazione propria, il quale si era limitato a riportare il testo del parere soprintendentizio tardivo, affermando erroneamente di non potersene discostare, in quanto asseritamente vincolante.
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Il TAR Veneto ha affermato che la sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a d.P.R. 380/2001, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi (art. 3, co. 1, lett. a d.P.R. cit.).
Gli interventi liberi tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il restauro conservativo “che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” non sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica (art. 149, co. 1, lett. a d.lgs. 42/2004).
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