Il Consiglio di Stato ha affermato che le sopravvenute esigenze energetiche impongono una attenta comparazione dell’interesse pubblico “statico” alla tutela del paesaggio con altrettanto rilevanti interessi “dinamici”: quello pubblico volto all’incremento della produzione energetica da fonti alternative e quello privato al risparmio energetico. Ne discende che la presenza del fotovoltaico non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo, dovendo la Soprintendenza valutare se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile sul piano della produzione energetica e non comporti uno sproporzionato sacrificio su quello dell’accesso agli incentivi pubblici.
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Il TAR Brescia ha affermato che la disciplina dell’onere reale prevista dall’art. 253, co. 1 d.lgs. 152/2006 è distinta da quella concernente il rimborso delle spese di bonifica da parte del proprietario incolpevole, disciplinata dai successivi commi 3 e 4 art. cit. Mentre il rimborso opera nei limiti del valore di mercato del sito determinato all’esito della bonifica, l’apposizione dell’onere reale è collegata all’approvazione del progetto di bonifica e assolve una funzione di garanzia patrimoniale a favore della P.A., collocandosi in una fase nella quale non è ancora possibile determinare il valore del bene bonificato. Ne consegue che l’apposizione dell’onere reale non è illegittima neppure nel caso in cui il proprietario incolpevole abbia spontaneamente avviato, senza completarle, opere di bonifica del sito, né è subordinata alla preventiva verifica dei limiti previsti per il successivo recupero delle spese di bonifica.
Il Consiglio di Stato, Sez. III, ha chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023 sia destinato a trovare applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 art. cit., con la conseguenza che in caso di inosservanza di detti obblighi debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all’art. 116 c.p.a., ovvero se il predetto rito speciale resti applicabile anche nei ridetti casi di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di 10 giorni per l’impugnazione decorrerà dalla data in cui il concorrente ha avuto conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario oscurata, ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull’istanza di oscuramento.
Ha altresì deferito il quesito se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in tutto o in parte oscurata, possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull’istanza di oscuramento dell’offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato art. 36, co. 4.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha affermato che, in materia di rito super-accelerato, è tempestivo il ricorso per motivi aggiunti, promosso ad integrazione dei motivi già proposti, entro il termine di dieci giorni non dalla comunicazione di aggiudicazione, bensì dalla ricezione degli atti di gara come oscurati dalla stazione appaltante, qualora, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, sia stata resa disponibile la documentazione di gara nella versione completamente oscurata ed il ricorrente abbia potuto comprendere quali parti o punti della stessa siano state parzialmente oscurate solo a seguito di un’istanza di accesso. Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti di gara, non è sufficiente la valutazione di segretezza della parte privata, ma è necessario un bilanciamento volto all’enucleazione del punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e di trasparenza ad opera della stazione appaltante, che deve svolgere un’autonoma valutazione sulla richiesta di oscuramento sulla base della documentazione a disposizione, e deve motivare la decisione di trattare determinati dati come riservati. Nel caso di specie, la motivazione resa dalla commissione di gara era inadeguata, alla luce di quanto evincibile dalle parti non oscurate della relazione tecnico-descrittiva, atteso che l’analitica individuazione delle parti oscurate, o di intere pagine, ad opera della commissione non era stata accompagnata da un’effettiva esplicitazione delle ragioni per cui le informazioni selezionate avrebbero integrato autentici segreti tecnici o commerciali.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia ritualmente riproposti nelle forme previste dall’art. 101, co. 2 c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario.
L’accoglimento del motivo di appello diretto a censurare l’erroneo ordine di esame dei motivi proposti in primo grado non comporta la regressione del giudizio innanzi al TAR.
La nullità della sentenza, quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della motivazione apparente, in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia.
Il difetto assoluto della motivazione deve essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all’interno di esso.
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dello schema tipo di contratto di servizio approvato dall’ARERA per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui individua un contenuto minimo e non esclusivo del rapporto negoziale. Esso non osta all’applicazione al medesimo contratto, in ragione del titolo dell’affidamento, della disciplina del codice dei contratti pubblici, con la quale si cumula. Le antinomie tra le due discipline sono risolte dalla clausola di salvezza espressa di cui all’art. 24, co. 3 d.lgs. 201/2022, riprodotta nello schema tipo, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di contrasto.
La tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce il prezzo massimo e non il corrispettivo contrattuale imposto: il gestore che abbia offerto in sede di gara un prezzo inferiore alla tariffa non vanta alcun diritto all’adeguamento tariffario, rientrando la differenza nell’ordinaria alea contrattuale. Qualora invece il corrispettivo concordato risulti superiore al prezzo massimo di tariffa, esso è automaticamente ridotto per effetto del meccanismo di eterointegrazione di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. L’obbligo di coerenza tra corrispettivo e metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) non è incompatibile con il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, né con l’istituto della revisione dei prezzi previsto dalla disciplina dei contratti pubblici: il MTR-2 aggiunge ad essi propri e specifici strumenti di riequilibrio – tra cui la revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie – realizzando un cumulo di rimedi, legali, convenzionali e regolatori, tutti funzionali al ripristino o al mantenimento dell’equilibrio contrattuale a tutela dell’operatore economico e degli utenti del servizio.
È legittima la previsione dello schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, adottato in attuazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nella parte in cui disciplina le ipotesi di estensione della durata contrattuale, ivi compresa la proroga, atteso che il relativo potere dell’ARERA trova espresso fondamento nella normativa primaria di settore. Le fattispecie di proroga contemplate nello schema tipo non si pongono in contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici, ma si cumulano con essa, dovendo essere interpretate e applicate in conformità all’art. 120 d.lgs. 36/2023, con prevalenza della disciplina codicistica in caso di antinomia, per effetto della clausola di salvezza espressa ex art. 24, co. 3 d.lgs. 201/2022. La valutazione di compatibilità con la disciplina codicistica è traslata dalla dimensione astratta dello schema tipo a quella concreta del singolo contratto di affidamento.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, nel procedimento per l’annotazione sul casellario informatico delle imprese di cui all’art. 222, co. 10 d.lgs. 36/2023, disciplinato dal regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, come modificato dalla delibera ANAC n. 225/2025, la mancata comunicazione della segnalazione da parte della stazione appaltante all’operatore economico segnalato non costituisce violazione dell’art. 9, co. 2 del citato regolamento (“Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione”), ma integra una mera irregolarità. Ai sensi del citato art. 9, la segnalazione è irricevibile e può essere archiviata in forma semplificata, se riguarda una notizia che presuppone un procedimento nel quale la legge impone il previo contraddittorio e questo non risulta instaurato. Tra tali ipotesi rientra quella della segnalazione della risoluzione in danno di un operatore economico, adottata ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50/2016 (oggi art. 122 d.lgs. 36/2023), norma che, sotto il profilo procedurale, reca uno schema procedimentale tipico e scansionato in fasi, stabilendo che, prima della risoluzione, il direttore dei lavori formuli la contestazione degli addebiti, assegnando all’operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Qualora, una volta avviato il procedimento per l’annotazione della risoluzione contrattuale senza archiviazione semplificata, l’impresa contesti la mancata instaurazione del contraddittorio nelle proprie memorie istruttorie, l’ANAC sarà tenuta a motivare, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la ragione per cui ritenga di non tener conto di tale osservazione, dando conto nel provvedimento del motivo per cui, invece, abbia reputato che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato “a norma di legge”.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la circostanza che in un mercato concentrato intercorrano rapporti commerciali tra le imprese che vi operano non vale, di per sé, a dimostrare che le stesse, per effetto di rapporti meramente negoziali di carattere non collusivo, riescano a esercitare alcun tipo di influenza sulla determinazione del contenuto delle offerte dei concorrenti, disciplinandone la condotta di gara con il fine di alterarne a proprio vantaggio gli esiti, tanto da rendere operativa la causa di esclusione prevista dall’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023. A tal fine, almeno in via indiziaria, ovvero facendo ricorso alla cd. prova logica, deve essere dimostrato, da chi ne abbia interesse, il raggiungimento di un accordo collusivo finalizzato a condizionare e alterare le dinamiche concorrenziali nella gara.
Nel caso di specie, il TAR ha escluso che la sussistenza di un rapporto di subfornitura tra operatori, peraltro unicamente incidente su poco più del 10% dell’importo complessivamente offerto, possa costituire rilevante elemento indiziario, come tale idoneo a comprovare la provenienza delle offerte degli anzidetti operatori economici da un unico centro decisionale, non inerendo tale elemento alla sussistenza di forme di controllo o collegamento societario né a rapporti personali tra le persone fisiche che ricoprono cariche sociali in dette imprese.
In caso di insussistenza di collegamenti societari e personali, la presenza di un differenziale di prezzo tra le offerte presentate da due operatori esclude che il ribasso praticato da tali operatori economici possa concretamente assurgere a rilevante elemento indiziario della sussistenza di un unico centro decisionale. L’entità dei ribassi offerti in sede di gara da due operatori economici non è infatti, di per sé sufficiente a dimostrare l’unicità del centro decisionale dal quale promanano le offerte, essendo solo la prossimità fra gli stessi ribassi idonea, ex ante, a garantire una elevata probabilità di alterazione degli esiti della gara.
La prospettiva ex ante è quella che rileva ai fini della determinazione del contenuto di un accordo collusivo propedeutico alla partecipazione a una gara d’appalto, perché è prima della presentazione delle offerte che le imprese interessate ad aggiudicarsi una commessa pubblica devono concertarne il contenuto. Infatti, anche laddove due o più imprese intendano operare nel mercato delle commesse pubbliche come un unico centro decisionale, le stesse sarebbero comunque soggette alla concorrenza degli altri operatori del settore e, pertanto, per alterare utilmente gli esiti di una gara, dovrebbero presentare offerte sostanzialmente molto ravvicinate, perché solo in tal modo potrebbero effettivamente ridurre le possibilità di aggiudicazione per gli altri operatori e, in definitiva, falsare la concorrenza.
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L’art. 614-bis c.p.c. disciplina le cd. astreintes, o misure di coercizione indiretta, che mirano a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ciò condannato, attraverso la minaccia di un sacrificio patrimoniale destinato ad aumentare in ragione del ritardo nell’adempimento. Solo con le modifiche apportate dall’art. 3, co. 44 d.lgs. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), si è prevista la possibilità, per il giudice, di fissare un termine di durata della misura.
La Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità della norma, anche nel testo precedente alla riforma del 2022.
L’astreinte, da un lato, mira a esercitare una pressione psicologica a favore dell’adempimento; se ciò non è integrato, essa si risolve in una penalità pecuniaria.
Affinché entrambe tali funzioni conservino un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna, la misura coercitiva non può essere sine die. Nel caso in cui l’inosservanza del comando giudiziale assistito da un’astreinte priva di termine perduri per un significativo lasso temporale senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l’esecuzione diretta – oppure, ove questa non sia praticabile, ricorrendo alla tutela risarcitoria – la stessa misura coercitiva, accrescendosi in ragione del mero decorso del tempo, finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione.
Laddove l’astreinte sia priva di un termine o di un limite quantitativo, ma il protrarsi dell’inadempimento oltre un apprezzabile arco temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione all’esecuzione, minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di astreinte, pur non potendo apporre al provvedimento coercitivo, ora per allora, un termine finale o un tetto massimo, può rilevare che esso, dopo un certo tempo – la cui congruità va valutata alla luce delle particolarità della fattispecie concreta – non avendo sortito il risultato avuto di mira, ha perso efficacia. Ed è sulla base del limite temporale così individuato che lo stesso giudice può quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.
Una verifica siffatta non contrasta con il principio secondo cui al giudice dell’opposizione (preventiva o successiva) all’esecuzione non è consentito modificare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, giacché tale verifica della perdurante utilità dell’astreinte riguardando un fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale, ricade nell’accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 consente a “chiunque” di accedere a dati e documenti, detenuti dalle PP.AA., anche “ulteriori” (diversamente dall’accesso civico semplice) rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza essere sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva, né ad oneri di motivazione, non richiedendo neanche la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico. Ciò al dichiarato fine di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in modo anche da consentire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, la vicinanza tra governanti e governati, nonché il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese.
L’accesso civico generalizzato presenta una duplice caratterizzazione: a) sotto il profilo dell’estensione oggettiva, può riguardare non solo documenti in senso stretto, ma anche dati ed elaborazioni informative detenute dalla P.A.; b) sotto il profilo dell’intensità, si risolve tuttavia in una pretesa conoscitiva meno incisiva rispetto a quella propria dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990. Ne consegue che tale istituto non può trasformarsi in uno strumento di controllo ispettivo generalizzato, né sovrapporsi ai poteri di indagine dell’Autorità giudiziaria o di altri organi dotati di specifiche competenze istruttorie, ai quali soltanto è consentito un accesso pieno, penetrante e tendenzialmente indiscriminato alla documentazione, funzionale all’accertamento di fatti e responsabilità. Nel caso di specie, il privato aveva avanzato un’istanza di accesso civico generalizzato a tutte le spese sostenute con risorse pubbliche da parte dei soggetti apicali dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (AGCM), accolta solo in parte da quest’ultima. Il TAR ha a sua volta accolto in parte il ricorso del privato, operando un bilanciamento tra, da un lato, le legittime pretese conoscitive del cittadino, espressione del principio fondamentale di trasparenza (“right to know”) dall’altro, le contrapposte esigenze di riservatezza e di buon andamento dell’azione amministrativa; ciò al fine di assicurare un controllo effettivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche – in coerenza con la ratio sottesa a tale tipologia di accesso – senza tuttavia imporre oneri sproporzionati ed eccessivamente gravosi alla P.A., anche con riguardo alle connesse attività di oscuramento dei dati.
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