Il TAR Veneto ribadisce che, in tema d’impugnazione di titoli autorizzatori edilizi è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Post di Dario meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto chiarisce che il mancato accoglimento delle domande di annullamento, anche per inammissibilità per carenza di interesse, comporta per tabulas il rigetto delle domande risarcitorie accessorie, venendo a mancare il presupposto primo e imprescindibile (l’accertamento della illegittimità dell’atto) per il sorgere della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo.
Post di Dario meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto spiega perchè, ancorchè l'annullamento e il risarcimento possano essere chiesti nel corso di un unico processo, le due domande vadano nettamente distinte in relazione alla consistenza degli oneri di allegazione e prova.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che la nullità del contratto concluso dalla P.A. senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, co. 2 c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge.
L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme di legge della Regione Toscana in materia di mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, per contrasto con i princìpi fondamentali stabiliti dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, come modificato dalla cd. riforma Salva casa.
In particolare, era illegittima la disciplina toscana nella parte in cui, per i mutamenti di destinazione d’uso cd. verticale, manteneva l’obbligo di corresponsione anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in contrasto con la disciplina statale che prevede il solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria e non richiede il reperimento di ulteriori aree per servizi o parcheggi.
Inoltre, era illegittima la previsione regionale che attribuiva ai Comuni la possibilità di stabilire, nei propri strumenti urbanistici, non solo “condizioni” ma anche “limitazioni” ai mutamenti di destinazione d’uso. Le limitazioni si distinguono dalle condizioni per un maggiore grado di incisività sul diritto di proprietà e ampliano indebitamente il margine di intervento comunale rispetto al modello delineato dalla normativa statale.
Infine, era incostituzionale la disciplina regionale transitoria che subordinava l’applicazione della normativa statale sull’uso degli immobili all’approvazione, entro due anni, di varianti urbanistiche comunali o di appositi atti di adeguamento. La disciplina statale prevede un’applicazione diretta e immediata delle nuove disposizioni, coerente con la finalità di semplificazione, ed è rivolta a tutti i soggetti dell’ordinamento, senza necessità di mediazione da parte della pianificazione comunale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che spetta al giudice tributario conoscere della controversia con cui si chieda l’annullamento in autotutela di denunce di accatastamento. Infatti, i rapporti tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa sono definiti nel senso che alla prima spetta il sindacato sull’atto di imposizione rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 19 d.lgs. 546/1992; alla seconda spetta, ai sensi dell’art. 7, co. 1 c.p.a., la cognizione in via principale sugli atti regolamentari o amministrativi generali dell’Amministrazione finanziaria in materia tributaria.
Nel caso di specie, si controverteva sugli effetti di una complessa indagine riferita a specifici soggetti e relativa a un ipotizzato sistema fraudolento di creazione di falsi crediti d’imposta per importi molto rilevanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di illegittima occupazione di terreni privati, la P.A. non può rimanere in una situazione di inerzia rispetto all’illecito permanente determinato dall’occupazione abusiva, ma deve necessariamente scegliere tra la restituzione del bene ai proprietari, previa riduzione in pristino delle opere eventualmente realizzate, ovvero l’attivazione di un legittimo titolo di acquisizione dell’area, mediante il potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
In caso di occupazione e trasformazione di un bene immobile privato da parte della P.A. in assenza di un valido decreto di esproprio o a seguito del suo annullamento, l’occupazione integra un illecito permanente che dà luogo al diritto del proprietario al risarcimento dei danni per il periodo non coperto da eventuale occupazione legittima, corrispondente alla perdita delle utilità ricavabili dal bene sino alla restituzione o all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
Non è ammissibile postergare l’esame della domanda di risarcimento del danno - riferito alla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione - subordinandola all’eventuale esercizio del potere di acquisizione sanante, atteso che ciò comporterebbe il riconoscimento di effetti all’occupazione abusiva, in contrasto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 1 Prot. add. CEDU.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di impugnazione di titoli abilitativi e di provvedimenti relativi alla risoluzione di interferenze infrastrutturali con corsi d’acqua, la legittimazione ad agire non può essere ricollegata automaticamente al solo requisito della vicinitas (ovvero alla mera vicinanza territoriale o alla proprietà di fondi confinanti), occorrendo invece che il ricorrente assolva all’onere di allegare e dimostrare la sussistenza di un interesse al ricorso concreto e attuale, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato alla propria sfera giuridica individuale o alla vivibilità dell’area.
Tale principio trova applicazione anche con riferimento ai comitati spontanei e alle associazioni di cittadini, la cui legittimazione è subordinata non solo alla produzione dello statuto - necessario per verificare che la protezione dell’interesse ambientale o territoriale sia scopo istituzionale dell’ente - ma anche alla prova di una consistenza organizzativa adeguata, di una rappresentatività effettiva e di un collegamento stabile e protratto nel tempo con il territorio interessato dall’opera, con la conseguenza che, in difetto di puntuali allegazioni di fatto circa l’impatto specifico dell’intervento, l’azione è inammissibile, poiché configurante una surrettizia azione popolare finalizzata al mero controllo della legalità astratta dell’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L'Assessorato alla Pianificazione e Tutela del Territorio del Comune di Spinea, in collaborazione con KairosForma, organizza i seguenti due webinar nel mese di maggio 2026 :
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 380/2001 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’accertamento della lottizzazione abusiva implica valutazioni complesse e non automatiche e la natura vincolata del potere non esonera dall’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, salvo comprovate ragioni di urgenza.
In materia di lottizzazione abusiva, è illegittima l’applicazione dell’esito ablatorio in modo automatico e indifferenziato nei confronti dell’acquirente sopravvenuto, poiché, pur fondandosi l’accertamento su indici oggettivi, la P.A. è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e a fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento e sulla posizione concreta del destinatario, soprattutto in presenza di vicende risalenti e di una circolazione giuridica formalizzata e consolidata.
È illegittima l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per la lottizzazione abusiva, quando la condotta tipizzata risulti già esaurita, non essendo la mera permanenza degli effetti idonea a differire il momento consumativo dell’illecito, salvo che la P.A. accerti in modo effettivo e non presuntivo la protrazione degli atti tipici oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
È viziata per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione l’azione amministrativa che, dopo aver tollerato e in parte normalizzato un insediamento mediante sanatorie e strumenti di recupero edilizio, continui a fondare la contestazione di lottizzazione abusiva su una qualificazione urbanistica meramente formale (nella specie, zona agricola), senza raccordarla con la realtà insediativa consolidata e con il doveroso riordino urbanistico dei nuclei sanati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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