Legittimo affidamento e abusi edilizi
Il TAR Veneto ribadisce che il mero protrarsi della situazione di abuso nel tempo non può configurare un legittimo affidamento del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che il mero protrarsi della situazione di abuso nel tempo non può configurare un legittimo affidamento del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
In materia di abusi edilizi, il TAR Veneto ricorda che l’onere motivazione della P.A. è attenuato di fronte a una dichiarazione non veritiera del privato, in ragione dell’evidenza degli interessi pubblici tutelati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la possibilità di intervento su un fabbricato ne presuppone la legittimità; pertanto quelle che potrebbero essere mere manutenzione straordinaria o ristrutturazione di un manufatto abusivo devono essere considerate unitariamente all’abuso cui attengono, anche se compiute a distanza di tempo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che l’art. 92, co. 4 della l. R.V. n. 61/1985 deve essere interpretato secondo Costituzione: e pertanto, la disposizione deve essere intesa nel senso in cui le uniche opere abusive che possono essere mantenute sono quelle che sono conformi agli strumenti urbanistici alla luce di presupposti normativamente determinati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Pubblichiamo l'interessante lavoro di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, che ha pazientemente ricostruito la successione di leggi che hanno attribuito, dall’Unità d’Italia fino alla l. 1150/1942, una potestà regolamentare ai Comuni in materia edilizia (anzi, di edilità, come si esprimevano le leggi di allora).
Il TAR Veneto ha ricordato la radicale insanabilità, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, di ogni attività edificatoria non previamente autorizzata che abbia generato, in area paesaggisticamente vincolata, nuova volumetria.
Post di Alberto Antico – avvocato
Si segnala che nel blog di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, è disponibile una documentazione tratta dal libro di Ugo Soragni, I regolamenti edilizi, che dimostra come anche nel 1327 si litigava sulle distanze. La documentazione è disponibile al link:
Il TAR Veneto ribadisce che è onere del privato provare di aver subito un danno specifico dall’adozione di un provvedimento amministrativo; al contrario, non è possibile contestare avanti al G.A. i pregiudizi derivanti dall’attività privatistica dell’Amministrazione, anche se di base connessi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che il risarcimento del danno da ritardo non può prescindere da una valutazione della spettanza del bene della vita sotteso: non è pertanto riscontrabile nell’ipotesi in cui l’atto impugnato (che ha determinato il ritardo) è legittimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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