Il TAR Veneto rileva che, se la convenzione di lottizzazione prevedeva la possibilità di esecuzione in danno delle opere da parte del Comune, l’escussione della relativa polizza fideiussoria comporta l’assunzione dell’obbligo di provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’originario soggetto lottizzante sia fallito, in quanto alle convenzioni urbanistiche non si applica l’art. 72 l. fall. che permette al Curatore di sciogliersi dai contratti stipulati dal fallito, se non ancora (completamente) eseguiti: e infatti, la convenzione urbanistica rientra negli accordi sostitutivi del procedimento di cui all’art. 11 l. n. 241/1990, aventi oggetto – e interesse – pubblico, che non potrebbe cedere di fronte ai (meri) interessi dei creditori.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In un’ipotesi di assegnazione di aree PIP, la diversità di contratti stipulati tra la P.A. e operatori economici nella stessa situazione comporta l’interesse a ricorrere e l’illegittimità della delibera che stabilisce la graduatoria tra gli assegnatari sulla base dei suddetti contratti. Lo ha dichiarato il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato una variante semplificata parziale al P.I., approvata nel contesto di una pratica SUAP, poiché l’istruttoria del progetto e il parere di non assoggettabilità a VAS (cd. screening VAS) della variante non hanno adeguatamente considerato gli impatti sul suolo e sulla matrice aria, pur evidenziati da ARPAV.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che qualora il Comune decida di recedere da una convenzione urbanistica e/o da un accordo pubblico-privato, deve comunque indennizzare la controparte di ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, un Comune irrogava al privato una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver realizzato, senza titolo abilitativo, un manufatto destinato all’alloggiamento della centrale termica dell’impianto idro-termo-sanitario.
Il privato presentava tempestivamente un ricorso giurisdizionale, ove il Comune sceglieva di non costituirsi.
A distanza di anni, il privato eccepiva la prescrizione del diritto del Comune a percepire la sanzione pecuniaria.
Il TAR Veneto ha accolto l’eccezione di prescrizione.
La regola della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative ex art. 28 l. 689/1981 trova applicazione anche agli illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria dalla normativa urbanistico-edilizia.
Da notare che l’effetto interruttivo della prescrizione si sarebbe potuto riconoscere – non certo al ricorso presentato dal debitore, bensì – all’atto di costituzione in giudizio del creditore (nella specie il Comune), laddove contenente l’affermazione del proprio diritto e la domanda di rigetto della pretesa altrui. Ma il Comune non si era mai costituito.
Post di Daniele Iselle
In sintesi il T.A.R. Veneto, con precipuo riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ha affermato che l’istituto della prescrizione si applica anche nei procedimenti amministrativo e, soprattutto, al giudizio amministrativo. Nello specifico il Collegio ha confermato che la prescrizione del diritto di credito avanzato dal Comune può maturarsi anche nel corso del processo e che l’azione di accertamento negativo del presunto debito del privato non ha effetto interruttivo della prescrizione se il Comune non si costituisce in giudizio, come avvenuto nel caso in esame.
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Secondo il TAR Veneto, il concetto di “trasgressore” in materia di abusi paesaggistici ricomprende il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei beni oggetto di vincolo.
Nel caso gli abusi siano stati commessi da società, il Giudice ha ritenuto responsabile-trasgressore l’amministratore unico e legale rappresentante che non aveva mai contestato, prima del ricorso, la propria legittimazione passiva all’irrogazione della sanzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive e il conseguente provvedimento acquisitivo hanno carattere reale, perciò la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’adozione dell’ordine di demolizione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.
Non ha pregio invocare il difetto di proporzionalità o di interesse pubblico, perché tali provvedimenti repressivi hanno carattere vincolato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue alla mera inottemperanza ex art. 31 d.P.R. 380/2001 all’ordine di demolizione qualora la sua efficacia non sia stata sospesa in sede giurisdizionale.
L’eventuale accoglimento della domanda di annullamento degli atti prodromici implicherà la caducazione automatica degli effetti acquisitivi oggi contestati.
Ci si permette però di dubitare che sia così facile – per il Comune, come per il privato – ottenere (e trascrivere) questi passaggi di proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che se l’inagibilità di un’abitazione dipende da ragioni funzionali o strutturali, essa deve essere disposta dal dirigente, ex art. 24 e ss. del d.P.R. n. 380/2001; altrimenti, laddove ricorrono esigenze igienico-sanitarie, è compito del Sindaco ordinare lo sgombero, ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 222 del r.d. n. 1265/1934.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha posto i seguenti principi di diritto.
a) La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive.
b) La mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 d.P.R. cit. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.
c) L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva).
d) L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.
e) La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, co. 4-bisP.R. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
Si ringrazia sentitamente il Dott. Ing. Mauro Federici per la segnalazione.
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