Attenzione ai regolamenti edilizi vigenti ante 1967…
Nel caso di specie, il Comune accertava delle difformitĂ edilizie in un condominio.
Il privato si difendeva dicendo che la costruzione si era in effetti discostata dalla licenza edilizia del 1958, ma costituiva variante in corso d’opera non sanzionabile.
Il Comune replicava che il regolamento edilizio comunale del 1922, vigente all’epoca della costruzione, imponeva l’assenso anche per le varianti in corso d’opera.
Il TAR Piemonte ha condiviso quest’ultima tesi.
Post di Daniele Iselle
Commenti recenti