Author Archive for: SanVittore

La giurisdizione per i provvedimenti di rimborso FIR

07 Nov 2022
7 Novembre 2022

In merito alla giurisdizione applicabile ai provvedimenti emessi da CONSAP S.p.A. in relazione al Fondo Indennizzo Risparmiatori (cd. FIR) previsto dall’art. 1, co. 493 l. n. 145/2018, la giurisprudenza amministrativa si sta orientando in due direzioni diverse.

Da una parte, nel caso l’Amministrazione si debba limitare a verificare l’esistenza – o l’inesistenza – dei requisiti previsti dalla legge senza alcuna valutazione discrezionale (i.e., rimborsi forfettari ex co. 502-bis, esistenza di rapporti di parentela ex co. 505 ovvero di ristori già ricevuti ex co. 499) afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di mera verifica dei requisiti reddito-patrimoniali previsti dalla legge.

Dall’altra, nel caso l’Amministrazione debba valutare l’esistenza di requisiti mediante corretta istruttoria, operando una comparazione degli interessi (privati e pubblici) mediante valutazione discrezionale dell’esistenza di un nesso causale tra la violazione massiva degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58/1998 (T.U. Intermediazione Finanziaria, TUF) e il danno subito, la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo.

Le ipotesi affrontate dalla giurisprudenza, peraltro, finora hanno riguardato solamente i casi di diniego al privato di poter qualificare la propria situazione come violazione massiva (una volta denegatagli la qualifica di risparmiatore forfettario), ma tale ragionamento potrebbe essere esteso a tutte le ipotesi di valutazione discrezionale fondanti un provvedimento FIR.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il collaudo statico nel Veneto

07 Nov 2022
7 Novembre 2022

In materia di edilizia, nel Veneto la figura del collaudatore statico ha di recente visto aumentare le proprie responsabilità e competenze per mezzo della l. R.V. n. 7/2021, il cui art. 1, co. 1 ha sostituito l’art. 66 della l. R.V. n. 27/2003.

In origine vi era solo l’art. 67 T.U. Edilizia, che prevedeva l’intervento del collaudatore statico una volta completate le strutture e la copertura, per redigere il collaudo statico entro 60 giorni; successivamente, le modalità per il collaudo statico sono state disciplinate più dettagliatamente dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al d.m. 17.01.2018, che al Capitolo 9 prevede una serie di incombenti ulteriori per il tecnico, il quale parrebbe poter essere nominato in corso d’opera (punto 9.1, lett. b)).

Con la sostituzione dell’art. 66 l. R.V. n. 27/2003, nell’ambito della Regione Veneto è stato introdotto un ulteriore adempimento per il collaudatore statico. E infatti, per gli edifici in zona sismica e nelle zone oggetto di consolidamento degli abitati, il (futuro) collaudatore deve asseverare, già in sede di progetto depositato presso il SUE e insieme al progettista, il progetto che verrà depositato, dovendo quindi essere necessariamente nominato ante-opera.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Partecipazione del privato al procedimento di repressione degli abusi edilizi

07 Nov 2022
7 Novembre 2022

Il TAR Palermo ha affermato che l’attività di repressione degli abusi edilizi costituisce attività del tutto vincolata, il che rende “di per sé non configurabile” un effettivo apporto partecipativo del destinatario del provvedimento repressivo.

Si consideri però il caso in cui il Comune sia incorso in un errore di fatto: rispetto a queste evenienze, non sembra così inutile riservare uno spazio di dialogo al privato prima dell’ordinanza di demolizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Qual è il termine ultimo per chiedere la sanatoria, in pendenza del procedimento di repressione degli abusi edilizi?

07 Nov 2022
7 Novembre 2022

Il Consiglio di Stato ha affermato che la domanda di accertamento di conformità di un’opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui la P.A. non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l’inottemperanza all'ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

Post di Daniele Iselle

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Quali sono gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità su un provvedimento amministrativo già formato?

04 Nov 2022
4 Novembre 2022

Il T.A.R. Catania afferma che la pronuncia di incostituzionalità di una legge travolge i provvedimenti amministrativi rilasciati sotto la vigenza di tale legge per i quali risulta pendente un giudizio amministrativo, salvi ovviamente i rapporti “già esauriti”.

Il Caso analizzato dal Collegio concerneva un appalto e la norma dichiarata incostituzionale si riferiva al giudizio di anomalia.

Mutatis mutandis, potrebbe sostenersi l’obbligo per i Comuni veneti di annullare o inibire in autotutela, ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990, i PdC o le SCIA presentati ai sensi dell’art. 7 della l.r. Veneto n. 19/2021 purché non siano ancora decorsi i dodici mesi dal perfezionamento della relativa pratica edilizia, trattandosi di rapporti “ancora pendenti”?

Voi cosa ne pensate?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Acquisizione gratuita al patrimonio comunale

04 Nov 2022
4 Novembre 2022

Il Consiglio di Stato ha affermato che, anche se l’acquisizione gratuita opera di diritto a seguito dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione ex art. 31, co. 4 d.P.R. 380/2001 (ma cfr. anche art. 1, co. 1104 l. 296/2006 per le aree naturali protette), il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.

Per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall’organo dell’Ente dotato della relativa potestà provvedimentale.

Post di Daniele Iselle

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Le edificazioni ante 1967

04 Nov 2022
4 Novembre 2022

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall’art. 10 l. 765/1967, che ha modificato l’art. 31 l. 1150/1942: prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo.

Si precisa che il Consiglio non ha affrontato il tema dei regolamenti comunali che prescrivevano un titolo abilitativo anche prima del 1967.

Post di Daniele Iselle

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La fiscalizzazione dell’abuso può chiedersi nella fase esecutiva dell’ordinanza di demolizione

04 Nov 2022
4 Novembre 2022

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata dalla P.A. nella fase esecutiva della demolizione, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione in sé.

Post di Daniele Iselle

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Ordinanza di demolizione e istanza di sanatoria

04 Nov 2022
4 Novembre 2022

Il Consiglio di Stato ha affermato che la pendenza dell’istanza di sanatoria determina una situazione di inefficacia solo temporanea dell’ordinanza di demolizione, destinata a cessare una volta definito il procedimento di sanatoria.

L’eventuale definizione del procedimento in senso sfavorevole determinerà la riespansione dell’originario ordine di demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di ricorrere all’adozione di ulteriori provvedimenti.

Post di Daniele Iselle

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Piano Casa del Veneto e proroghe

03 Nov 2022
3 Novembre 2022

Nel corso del webinar dd. 20.10.2022 si è discusso sulla possibilità di applicare la cd. proroga ordinaria ex art. 15, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) e/o le proroghe cd. straordinarie previste dall’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 (cd. decreto del fare), dall’art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) e dall’art. 10 septies del d.l. 21/2022 (cd. decreto Ucraina) ai titoli edilizi ottenuti ai sensi e per gli effetti della l.r. Veneto n. 14/2009 e ss.mm.ii.

Nonostante opinioni contrastanti, a parere dello scrivente non si ravvisano ostacoli giuridici ad applicare ambedue gli istituti giuridici anche al caso in esame, purché ricorrano le seguenti condizioni:

  • come chiarito dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 12.05.2008 n. 19101, la proroga cd. ordinaria può essere concessa dall’ente locale solo se la strumentazione urbanistica consente tutt’ora l’intervento edilizio. In caso contrario, infatti, l’interesse privato al completamento dell’opera soggiace rispetto a quello pubblico connesso all’ordinato assetto del territorio: “la proroga non può essere più accordata quando siano sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili con l'intervento assentito. Nient'altro che questo, infatti, è il significato della succitata disposizione (che è - si ripete - di stretta interpretazione), secondo cui il permesso di costruire decade quando entra in vigore una disciplina urbanistica contraria, a meno che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati nel termine ordinario dei tre anni. In altre parole, il termine decadenziale non ammette proroga quando il regime urbanistico sopravvenuto non consente più la realizzazione dell'intervento. Non può quindi condividersi nella sua assolutezza quella giurisprudenza amministrativa secondo cui la proroga della concessione edilizia non ancora scaduta non possiede una propria autonomia, ma è accessoria alla concessione originaria, con la conseguenza che l'autorità amministrativa non può denegarla a motivo della sopravvenienza di una disciplina urbanistica incompatibile (C. Stato, Sez. VI, 4.2.1997, n. 234; C. Stato, Sez. V, 8.11.1982, n. 771; C. Stato, Sez. V, n. 2.9.1983, n. 356). Questa giurisprudenza infatti è in insanabile contrasto con il tenore letterale della norma in esame. Disattenderla non vuol dire negare la differenza antologica tra la proroga e il rinnovo della concessione, essendo indubitabile che la proroga ha carattere accessorio, e perciò, contrariamente al rinnovo, non comporta nuovi oneri concessori e deve essere rilasciata con riferimento alla disciplina vigente al momento in cui la concessione prorogata venne emanata. Significa invece, più semplicemente, che l'istituto della proroga non è più applicabile quando sia sopravvenuta una disciplina urbanistica incompatibile con l'intervento assentito. In tal caso, infatti, l'interesse urbanistico è considerato prevalente rispetto all'interesse privato a portare a termine l'intervento, che non sia stato completato nel termine triennale anche per causa indipendente dalla sua volontà”;
  • per quanto concerne le proroghe legate al periodo emergenziale, la normativa di riferimento chiarisce che l’istituto giuridico si applica esclusivamente se “i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”. La norma, in sostanza, riproduce il contenuto dell’art. 15, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 come interpretato dalla giurisprudenza.

Tanto assodato, per poter applicare le proroghe suddette occorre verificare se, medio tempore, siano entrati in vigore nuovi strumenti urbanistici che impediscano l’intervento edilizio.

Con precipuo riferimento alle proroghe straordinarie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508 del 2018 commentata nei post del 04.07.2022 e del 24.08.2022 giungeva a negare l’applicazione dell’art. 30, c. 3 del d.l. n. 63/2013 perché, in quel caso, vi era stato un nuovo Piano del Governo del Territorio (PGT) entrato in vigore il 21.11.2012 che impediva di realizzare, per l’avvenire, l’intervento edilizio ricadente, ora, in un Nucleo di Antica Formazione (NAF) in cui non era consentita l’edificazione. In aggiunta a ciò, il Piano Casa della Regione Lombardia scadeva il 31.12.2013 e difettava di una disciplina transitoria.

Così non è nella Regione Veneto ove, come visto, sovviene l’art. 17 della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto2050) che ha introdotto la cd. l’ultrattività del titolo edilizio e, quindi, la sua conformità sui generis alla pregressa ed attuale strumentazione urbanistica, stante la natura intrinsecamente ed ontologicamente derogatoria del Piano Casa.

Riassumendo, dal mio punto di vista, non ravviso impedimenti né di ordine logico né giuridico per applicare tutte le proroghe de quibus, sia ordinarie sia straordinarie, anche alle pratiche di Piano Casa presentate nella Regione Veneto.

Ovviamente, la condizione imprescindibile è che l’intervento rispetti tutte le condizioni previste dalle varie disposizioni in esame, in primis l’assenza di nuovi strumenti urbanistici che impediscano di realizzare l’intervento per motivazioni o ragioni nuove e diverse da quelle già esistenti al momento del rilascio del titolo che, lo si rimarca, era già di per sé in deroga.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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