Segnaliamo un articolo sul tema, col vademecum del COA di Milano: la giurisprudenza ammette l'opposizione anche in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia e della Cassazione a sezioni unite.
Sul Bur n. 139 del 20/10/2023 (Codice interno: 514423) è stata pubblicata la legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27, Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello, per superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, in applicazione dell’art. 13-ter, co. 2, All. II c.p.a.
Quel ricorso in appello (in materia di attuazione di un piano di lottizzazione) era lungo 87 pagine; i limiti dimensionali hanno garantito la lettura dell’atto fino a pag. 52, quando i motivi di appello dovevano ancora cominciare, risultando così l’atto manchevole di una sua parte essenziale. Gli appellanti sono stati condannati a rifondere 6.000 euro di spese processuali (oltre IVA, CPA e spese generali) in favore del Comune appellato.
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Il Ministero della Giustizia, con decreto dd. 07 agosto 2023 n. 110 pubblicato in G.U. n. 187 dd. 11.08.2023, ha approvato il “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile” che detta alcune importanti novità ai fini della redazione degli atti civili, compresi i provvedimenti del Giudice.
Tra le novità spiccano i limiti dimensionali degli atti, i caratteri e le interlinee da utilizzare “preferibilmente” (cfr. art. 6), nonché il divieto di utilizzare note a piè di pagina, salvo per l’indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinali.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.c.: “Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”.
Il TAR Veneto evidenzia che la compatibilità paesaggistica (istituto derogatorio alla regola generale dell’obbligo di ripristino) è accertabile solamente per quegli abusi minori, che vengono puntualmente indicati nell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004: non è tra essi ricompresa la movimentazione terra con piantumazione di vigneto al posto di un bosco.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Giudice rileva che la necessità di salvaguardare e gestire il demanio idrico pubblico (competenza della Regione, e giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) non esclude né elide la potestà comunale in materia di vigilanza e sanzione urbanistico-edilizia (giurisdizione TAR), in particolare nelle ipotesi plurioffensive.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Condivido con voi alcuni passi tratto dal libro del sociologo milanese Stefano Allevi, che insegna a Padova, "Dizionario del Nordest", edito da Ronzani.
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Si legge nel libro: "Il Veneto, come noto, negli ultimi decenni ha costruito molto, troppo, e quel che è peggio, male: ciò che è un insulto alla sua storia, fatta di città e borghi equilibrati, meravigliosamente a misura d'uomo e capaci di elevarlo, universalmente ammirati e invidiatici proprio per la loro misura e proporzione, e di case, ville, castelli, chiese, monasteri, individualmente belli anche perché armonicamente inseriti nel territorio. Quella storia, tuttavia, pare così dimenticata da appartenere ad altri... E così ogni paese ha la sua zona industriale, ogni zona industriale i suoi capannoni... e la terribile bruttezza, anzi, diremmo, inventando un neologismo, il processo di "bruttificazione" di un territorio che era curato, armonico, bellissimo anche nella sua povertà... questo disastro urbanistico e civile non può essere imputato ad altri. Esso è figlio del Veneto, della sua classe dirigente, dei suoi appetiti, della sua cultura dominante, dunque della sua popolazione tutta...".
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Il fatto che in Lombardia o in altre parti d'Italia la situazione sia simile non cambia la situazione descritta dal Prof. Allevi con riferimento al Veneto.
Il Consiglio di Stato ha offerto pregevoli chiarimenti in materia.
Il termine decennale ex art. 16 l. 1150/1942 relativo alla durata dei piani particolareggiati, pacificamente applicabile anche in materia di convenzioni di lottizzazione ex art. 28 l. cit., costituisce un termine massimo, non superabile, al fine di consentire al Comune di riesercitare il potere di pianificazione urbanistica.
Il termine decennale di efficacia si applica solo alle disposizioni di contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo PUA. Alla scadenza del termine di efficacia sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, fino all’intervento di una nuova pianificazione.
Le conseguenze della scadenza dell’efficacia del PUA si esauriscono nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi, in particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.
Ogni modifica delle convenzioni urbanistiche deve essere oggetto di una previsione scritta, richiesta ad substantiam dall’art. 11, co. 2 l. 241/1990.
Il Comune può recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ex art. 11, co. 4 l. 241/1990.
Analogamente il privato può, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, chiedere al Comune di rinegoziare i contenuti della convenzione o di singole sue parti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., richiamato dall’art. 11, co. 2 l. 241/1990; inoltre, avendo il privato una posizione qualificata e differenziata in quanto parte dell’accordo, in presenza di una istanza di riesame dei contenuti della convenzione, motivata in ragione di circostanze sopravvenute, si configura un obbligo di provvedere ex art. 2 l. 241/1990 in capo alla controparte pubblica, che dovrà, in ogni caso, istruire l’istanza e motivare le proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la convenzione urbanistica, per quanto riguarda le obbligazioni ivi previste, resta valida ed efficace e suscettibile di esecuzione anche oltre il decennio, eventualmente mediante l’azione di adempimento – ad esempio in caso di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione – oppure mediante l’azione per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire al Comune i terreni privati da destinare a standard urbanistici, ex art. 2932 c.c.
La scadenza del termine per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Il fatto che il privato, in mancanza delle ipotesi legali che giustificano la risoluzione dell’accordo e per sua scelta, decida di non sfruttare i diritti edificatori riconosciuti in convenzione, non fa venire meno l’obbligo di dare esecuzione agli impegni assunti verso l’ente locale.
Post di Daniele Iselle
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