L’autotutela possessoria spetta al Dirigente
Il T.A.R. ricorda che l’esercizio dell’autotutela possessoria in materia di strade pubbliche o private gravate da uso pubblico spetta al Dirigente e non al Sindaco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che l’esercizio dell’autotutela possessoria in materia di strade pubbliche o private gravate da uso pubblico spetta al Dirigente e non al Sindaco.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, co. 1, I periodo c.p.c., nella parte in cui non consente di domandare un ATP ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico.
Nel giudizio a quo, un privato aveva acquistato un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva; aveva sostenuto spese per ristrutturarlo e aveva poi scoperto che, per un errore nella immissione nel possesso del bene, le opere edilizie avevano interessato non l’unità immobiliare aggiudicatagli, ma un’altra, ad essa adiacente, in comproprietà degli stessi esecutati. Chiedeva così un ATP ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto da questi ultimi a titolo di ingiustificato arricchimento.
Senza la pronuncia della Consulta, l’ATP sarebbe stato inammissibile, poiché il testo originario dell’art. 696-bis c.p.c. ammetteva tale procedimento solo per crediti derivanti da obbligazioni contrattuali e da fatto illecito.
Si confermano così ancora attualissime le parole di Gaio, transitate nel nostro attuale art. 1173 c.c.: “Le obbligazioni sorgono o da un contratto, o da un illecito, o da cause di diversa struttura” (“Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quondam iure ex variis causarum figuris” D.44,7,1 – Gaius 2 res cottidianae).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, secondo le leggi di riforma statale (l. 96/2006 e d.lgs. 228/2001), l’agriturismo diviene uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa, purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione.
Post di Daniele Iselle
Nel caso di specie, un imprenditore agricolo presentava alla Regione Lombardia una domanda per il rilascio di un certificato di connessione con l’attività agricola per poter avviare nel suo immobile l’attività agrituristica, ai sensi della legge regionale.
A seguito di un sopralluogo, la Regione comunicava all’Agenzia delle entrate l’avvio di opere di ristrutturazione che, ad avviso del primo Ente, potevano compromettere il requisito di ruralità del bene. L’Agenzia delle Entrate, a seguire, annullava in autotutela l’accatastamento precedente, con il risultato che le categorie catastali cambiavano da C/2 a F/3 e veniva quindi meno la qualifica di ruralità del bene ai fini fiscali.
La Regione allora denegava la richiesta dell’imprenditore, che però si difendeva invocando l’intervenuta formazione del silenzio-assenso.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’obiezione del privato, aderendo a quel filone giurisprudenziale secondo cui anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio-assenso.
Non si tratta quindi di valutare se la domanda in astratto sia assentibile, in quanto in possesso di tutti i requisiti, ma piuttosto se la domanda possiede quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. Solo la radicale esorbitanza della domanda dal modello legale impedisce la formazione del silenzio-assenso.
In capo alla P.A., residuerà il potere di annullamento d’ufficio.
È pur vero che, nella fattispecie oggetto della sentenza, l’imprenditore aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento sfavorevole dell’Agenzia dell’Entrate da parte del Giudice tributario.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto ha ricordato che le domande di condono presentate dopo l’entrata in vigore della l. R.V. n. 21/2004 devono sottostare ai requisiti imposti da tale legge, che per le aree assoggettate a vincolo paesaggistico escludeva il condono per gli interventi valutabili in termini di volume.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto rileva che la natura dell’inedificabilità (assoluta o relativa) del vincolo paesaggistico non incide sulle tipologie di opere condonabili: in ogni caso è possibile la sanatoria solo per i cd. abusi minori, che non comportano aumenti di volume o superficie, e che in ogni caso siano conformi alla disciplina urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che, per la valutazione della disciplina applicabile all’istanza di condono edilizio (se quella solo statale di cui alla l. n. 326/2003 o anche quella regionale ex l. R.V. n. 21/2004), bisogna guardare al momento di presentazione della medesima.
Non rileva quindi che la compilazione della domanda sia stata iniziata precedentemente al 12.07.2004 (come previsto dalla norma regionale, prendendo a parametro la data di pubblicazione di C. Cost., sent. n. 196/2004), anche se ciò risultava evidente dalla somma versata quale oblazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato

La giurisprudenza prevalente inquadra la fattispecie entro l’art. 890 c.c. e, per l’effetto, richiede che siano rispettate le distanze previste dai regolamenti locali o, in mancanza, la distanza che nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino (in materia di canne fumarie, invece, la distanza necessaria è indicata in due metri, per analogia con l’art. 889 c.c.).
Ricordiamo che l'art. 889 secondo comma c.c., invece, prescrive la distanza di un metro per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili (si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha citato l’orientamento espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA il quale, alla luce della definizione di consumo di suolo di cui all’art. 2 l.r. Veneto 14/2017 e dell’interpretazione di ISPRA, che considera reversibile il consumo di suolo per i parchi fotovoltaici, ha valutato che gli impianti fotovoltaici a terra localizzati in aree previste nello strumento urbanistico comunale come ZTO D non comportano consumo di suolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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