Il TAR Napoli ha ricordato che, ai fini della valutazione di un abuso edilizio, è necessaria una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non essendo possibile scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, ciò in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Anche il Consiglio di Stato ha ricordato che, al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo complessivo.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Napoli ha affermato che l’onere della dimostrazione del tempo di realizzazione di un asserito abuso edilizio incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, per il principio di vicinanza della prova.
Tuttavia, si ammette un temperamento di tale regola nel caso in cui il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti, seppure non univocamente probanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti). Si deve negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha ricordato che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente – com’è l’abuso edilizio – che il tempo non può legittimare in via di fatto.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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L’ha ricordato il TAR Napoli, in ragione nella natura vincolata dell’attività repressiva degli abusi edilizi.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha ricordato che ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Napoli ha affermato che per giustificare l’ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione del dibattito inerente questo istituto: si discute infatti se abbia prevalente natura ripristinatoria oppure afflittiva, nonché se avvenga automaticamente alla scadenza del termine ingiunto per la demolizione, oppure se serva un provvedimento che la accerti.
All’esito, il Consiglio ha ritenuto che, nel caso di specie, il Comune non avesse assicurato il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale. La società destinataria del provvedimento di acquisizione gratuito impugnato esponeva che la sua volontà era quella di demolire quanto ritenuto abusivo, ma di non averlo potuto fare per le difficoltà che ciò comportava alla luce della peculiarità degli abusi che si innestavano su immobili regolarmente costruiti negli anni Novanta. Inoltre, la Società, essendo subentrata alla precedente a seguito di una fusione per incorporazione, in concreto non aveva avuto conoscenza precisa del momento di scadenza del termine per demolire al fine di evitare la produzione dell’effetto acquisitivo.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, il Comune irrogava un’ordinanza di demolizione per aver accertato che alcune opere erano state realizzate in assenza di: a) permesso di costruire; b) autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004; c) autorizzazione sismica.
Il TAR Napoli ha sussunto l’ordinanza tra i cd. atti plurimotivati e, per l’effetto, ha affermato che la mancanza anche di una sola delle autorizzazioni ivi menzionate avrebbe reso legittima l’ordinanza.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 104 del 05.05.2023, è stata pubblicata la l. 21 aprile 2023, n. 49, rubricata “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, consultabile al link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23G00051/SG
Si allega una nota ove sono evidenziate le principali novità.
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