Nel caso di specie, una Convenzione di lottizzazione attribuiva al Comune, in caso di inadempimento da parte del lottizzante, la facoltà di eseguire in via diretta le opere di urbanizzazione in danno della parte inadempiente.
Di fronte all’inadempimento dell’originario lottizzante, il Comune escuteva la garanzia rilasciata e avviava le procedure contabili per la programmazione delle opere pubbliche da realizzare.
Nonostante il mancato completamento delle opere, il Comune aveva, già in precedenza, provveduto al rilascio dei PdC, consentendo l’urbanizzazione dell’area.
L’acquirente di un’unità immobiliare dall’originario lottizzante promuoveva un’azione di adempimento nei confronti del Comune, affinché completasse le opere di urbanizzazione.
Il TAR Veneto ha accolto la domanda, qualificando tale adempimento quale passaggio necessario per garantire l’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, di cui l’Ente Locale è istituzionalmente portatore.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, l’acquirente di un’unità immobiliare dall’originario lottizzante promuoveva un’azione di adempimento nei confronti del Comune, affinché completasse le opere di urbanizzazione previste in convenzione. Ciò era funzionale alla successiva presentazione della SCIA agibilità.
Il Comune si difendeva eccependo la pendenza della procedura fallimentare a carico della società originaria lottizzante e la necessità di attenderne la chiusura (con conseguente assegnazione delle aree ad altro proprietario) per ottenere la cessione delle aree su cui realizzare le opere.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Il diritto potestativo di recesso dai contratti riconosciuto al curatore fallimentare dall’art. 72 l. fall. non può applicarsi alle convenzioni di lottizzazione (più in generale, ai contratti ad oggetto pubblico ex art. 11 l. 241/1990).
Non poteva invece il ricorrente far valere direttamente nei confronti del fallimento, surrogandosi al Comune, l’obbligo di cessione delle aree ex art. 2932 c.c. per le opere di urbanizzazione, poiché il ricorrente non agiva per far salve proprie pretese creditorie, ma per ottenere la completa urbanizzazione dell’area, al fine di poter conseguire l’agibilità del suo immobile.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione subordinava il rilascio dell’agibilità dei singoli edifici all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, al loro collaudo con esito positivo ed alla cessione delle stesse al Comune.
Un privato acquistava un’unità immobiliare dall’originario lottizzante e intendeva ricevere l’agibilità.
Il Comune negava l’agibilità poiché le opere di urbanizzazione non erano state completate.
Il TAR Veneto ha riconosciuto la legittimità della risposta del Comune.
La violazione di una convenzione accessiva ad un PUA impatta sulla regolarità dei lavori eseguiti, condizionando la validità del titolo e dell’agibilità.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato ricorrente avanzava una domanda di condanna del Comune al rilascio del certificato di agibilità.
Il TAR Veneto ha dichiarato l’inammissibilità di una simile domanda.
Quanto ad un’eventuale condanna, il Comune non rilascia più un certificato di agibilità, la quale è invece dichiarata mediante SCIA dal privato.
Né sarebbe ipotizzabile un’azione di mero accertamento dei suoi presupposti, stante la necessità di adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dal Comune (cfr. art. 31, co. 3 c.p.a.).
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato l’incompatibilità fra la fattispecie della lottizzazione abusiva (nel caso di specie, accertata dal giudicato penale) e la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di PdC, dal momento che quando le opere per cui è stata presentata istanza di titolo abilitativo edilizio ricadono nell’ambito di una lottizzazione abusiva, detta circostanza determina di per sé l’inapplicabilità del silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
È la l. R.V. n. 11/2004 che ha introdotto la durata massima di cinque anni per le previsioni di espansione del Piano degli interventi: lo ha ricordato il TAR Veneto.
Il Giudice Amministrativo, peraltro, per ragioni processuali non si è pronunciato in merito alla possibile proroga di tale termine quinquennale ai sensi della l. R.V. n. 14/2017.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che l’art. 18, co. 7 l. R.V. n. 11/2004 prevede che la P.A., entro 180 giorni dalla decadenza della previsione di espansione, adotti una nuova disciplina urbanistica per l’area, altrimenti l’area dovrà essere qualificata – e gestita – come “bianca” ai sensi dell’art. 33 della medesima legge (nel caso di specie, il problema era peraltro insussistente, in quanto il Comune aveva disciplinato la zona).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
L'Ordine degli Architetti di Padova ha organizzato il seminario per martedì 23 maggio 2023 dalle 14:30 alle 17:30 in diretta streaming.
Relatori: avv. Domenico Chnello, avv. Alessandro Veronese, urb. Francesco Finotto
Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto, responsabile del settore pianificazione del territorio del comune di Spinea
Programma: 1. le opportunità date dal comma 8 dell’art. 20 della l.r. 11/2004 sui pua in deroga 2. i pua previsti dall’art. 11 della l.r. 14/2019 3. pua e distanze 4. esempi sul territorio 5. la decadenza delle previsioni urbanistiche di cui ai commi 7 e 7 bis dell’art. 18 della l.r. 11/2004 6. soluzioni operative di pianificazione
Evento riservato agli aderenti all’offerta formativa 2023 dell’Ordine degli architetti di Padova.
Nel caso di specie, il Comune notificava un’ordinanza di demolizione per opere abusive ad una società, la quale successivamente subiva una fusione per incorporazione, con conseguente mutamento della titolarità dell’area con gli abusi.
La nuova società avanzava un’istanza di sanatoria, rigettata dal Comune, che procedeva all’acquisizione gratuita dell’area.
La nuova società impugnava i vari provvedimenti sfavorevoli e, tra gli altri motivi di ricorso, eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione.
Il Consiglio di Stato, dopo aver offerto una pregevole ricostruzione dell’apparato sanzionatorio avverso gli abusi edilizi, ha rigettato l’eccezione.
Perché si produca l’effetto acquisitivo, è necessario che l’ordine di demolizione sia notificato anche al proprietario che è colui che subisce l’effetto pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza. Nel caso in esame l’ordinanza era notificata correttamente all’originario proprietario. Non occorreva la notifica al proprietario subentrato, in quanto la fusione per incorporazione determina una successione nei rapporti giuridici in corso.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti