Author Archive for: SanVittore

Il super bonus edilizio: analisi dei profili giuridici e fiscali – seminario online del Centro Studi di Belluno giovedì 2 dicembre 2021 dalle 15.00 alle 18.30

29 Nov 2021
29 Novembre 2021

Profili giuridici: 

Quali interventi riguarda?
Quali sono i soggetti che possono richiederlo?
Quale tipo di titolo edilizio deve essere presentato? Come procedere nel caso in cui i lavori relativi al bonus vengano eseguiti contestualmente ad altri lavori da eseguirsi sull'immobile?
Se l'intervento è associato ad altri tipi di intervento, si presenta un titolo edilizio unico o titoli edilizi distinti?
La “Cilas” può essere presentata senza elaborati grafici?
Quali sono i problemi relativi allo stato legittimo degli immobili?
Quali sono le sanzioni in caso di opere realizzate su uno stato attuale non legittimo?
Quali le responsabilità del tecnico professionista?
Se il Comune verifica che le opere in corso di esecuzione sono riferite a un edificio in cui si ricontrano illegittimità, come si procede? Vengono sospesi i lavori della Cilas?
Quali sono gli interventi “trainanti” e quelli “trainati”?
I contratti con il “general contractor”.

Profili fiscali:

Vantaggi e detrazioni
Qual è l'importo massimo detraibile e come si detrae?
Alternative alle detrazioni
Controlli da parte dell'agenzia delle entrate
Come si calcolano i corrispettivi in base al dm del 2016?
E' possibile fare lavori in superbonus e, se eccedono l'importo massimo, trasferirli su altri bonus fiscali?
Cessione del credito e sconto in fattura.

relatori
avv. Domenico Chinello
avv. Andrea Codemo
avv. alessandro veronese

coordinatore scientifico/moderatore
arch. Fiorenza Dal Zotto

_02.12.21 - programma - super bonus

Divieti di installazione della cartellonistica stradale

29 Nov 2021
29 Novembre 2021

Il TAR Piemonte ricorda che, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del Codice della Strada, è vietata la posa di qualsiasi tipo di installazione pubblicitaria nelle isole di traffico (a raso o rialzate) di intersezione canalizzata, per evitare impedimento e/o disturbo visivo a chi circola.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Sulla veranda ad uso abitativo

29 Nov 2021
29 Novembre 2021

Il T.A.R. si sofferma su alcune difformità edilizie che concernono una veranda ad uso abitativo, chiarendo quando il mutamento della destinazione d’uso concretizza una variazione essenziale ex art. 32 del d.P.R. n. 380/2001.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Principi utili in materia di avvalimento

29 Nov 2021
29 Novembre 2021

Li ha offerti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: in particolare, il contratto di avvalimento consiste non nell’associare altri nell’esecuzione del contratto in affidamento, bensì nell’acquisire in prestito le risorse umane e strumentali altrui (che dovranno essere indicate in modo determinato e specifico) per svolgere in proprio la prestazione a favore della Stazione appaltante.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Sull’articolo 9 del D.M. 1444 del 1968 e le zone C

26 Nov 2021
26 Novembre 2021

Una ordinanza della Corte di Cassazione civile afferma che la norma di interpretazione autentica dell’art. 9 del DM 1444/68 contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, è retroattiva e non presenta elementi di incostituzionalità.

Questa norma precisa che alcune distanze si applicano solo alle zone C.

Dalla lettura della motivazione sembra che la Corte dia per scontato per la seconda parte del terzo comma (sulla deroga alle distanze mediante piani attuativi con previsioni planivolumetriche) si applichi non solo alle zone C, ma anche alle altre.

Post di Daniele Iselle

ordinanza Cassazione civile 7027 del 2021

La Corte Costituzionale sul piano casa col brodo lungo

26 Nov 2021
26 Novembre 2021

La sentenza del Corte Costituzionale n. 219/21 dichiara l'illegittimità di alcuni articoli della legge della Regione Calabria sul Piano Casa, perchè più volte reiterato e  in assenza del piano paesaggistico.

La sentenza evidenzia gli effetti negativi di leggi di questo tipo sul profilo paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 della Costituzione.

Si legge nella sentenza: "Ciò comporta un’ulteriore conseguenza, confortata da quanto questa Corte ha recentemente affermato con riguardo al potere di pianificazione urbanistica, in armonia con il giudice amministrativo, e cioè che esso «“non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio […], ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 maggio 2018, n. 2780)» (sentenza n. 202 del 2021).

Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe (il termine originariamente previsto per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al 31 dicembre 2022), le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regionale".

Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e funzionario del comune di Spinea

pronuncia_219_2021 

E il TAR Lazio con garbo giudiziario, dissentendo dal Consiglio di Stato, ritiene giusto fare brutte sorprese agli avvocati

26 Nov 2021
26 Novembre 2021

"Orbene - e lo si ce col dovuto garbo - si tratta di una decisione che lascia perplesso il Collegio ed appare frutto di una esegesi che, invero, appare confliggere con tutti i precedenti in materia dello stesso Cons. St.": con questa affermazione il TAR Lazio contesta quello che aveva deciso recentemente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3610 del 2021, che aveva annullato una sentenza dello stesso TAR Lazio, in quanto questo aveva dichiarato inammissibile a sorpresa un ricorso, sollevando d'ufficio la relativa questione, in una camera di consiglio nella quale le parti non erano presenti e l'eccezione non era nemmeno stata sollevata dalla pubblica amministrazione resistente.

Secondo il Consiglio di Stato il TAR aveva errato a non concedere un termine alle parti per prendere posizione sulla questione.

E così il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile a sorpresa un altro ricorso, sollevando d'ufficio la questione in una camera di consiglio nella quale le parti non erano presenti.

Il TAR nella sostanza dice che, se le parti non si curano di presentarsi in udienza, non possono poi lamentarsi delle eccezioni rilevate d'ufficio dal collegio e delle sorprese.

Post di Francesco Giuseppe Roncoroni  - avvocato

TAR RM 11691-2021

Obbligo di pavimentazione delle diramazioni stradali

25 Nov 2021
25 Novembre 2021

Il TAR Piemonte evidenza che l’obbligo di pavimentazione delle diramazioni previsto dal Codice della Strada non comporta la possibilità per i privati di eseguire opere di pavimentazione contrarie agli strumenti urbanistici.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Atti del procedimento espropriativo

25 Nov 2021
25 Novembre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che in materia di espropriazione per pubblica utilità:

- sono impugnabili innanzi al G.A., in quanto immeditatamente lesivi, il provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, l’eventuale decreto di occupazione di urgenza e il decreto di esproprio;

- è impugnabile innanzi al G.O. (con competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello) la determinazione dell’indennità di espropriazione;

- non sono autonomamente impugnabili, in quanto privi di autonoma lesività, il verbale di immissione in possesso e il verbale di redazione dello stato di consistenza.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

La Corte Costituzionale sulle concessioni senza gara: illegittimo l’obbligo di affidare all’esterno i contratti

25 Nov 2021
25 Novembre 2021

La previsione dell’obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di esternalizzare tutta l’attività oggetto della concessione – mediante appalto a terzi dell’80% dei contratti inerenti la concessione stessa e assegnazione del restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate – costituisce «una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine» di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 depositata il 23 novembre 2021 (redattrice Daria de Pretis), ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 1, comma 1, lettera iii), della relativa legge di delega, perché il perseguimento della finalità sopra detta incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti, a loro volta protetti dalla garanzia dell’articolo 41 della Costituzione.

La pronuncia ribadisce che il legislatore può intervenire a limitare la libertà d’impresa in funzione della tutela della concorrenza, nello specifico ponendo rimedio, attraverso gli obblighi di esternalizzazione, al vulnus derivante da passati affidamenti diretti, avvenuti al di fuori delle regole del mercato. Tuttavia, la libertà d’impresa non può subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe sacrificando completamente la facoltà dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative tipiche della stessa attività imprenditoriale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore, stabilendo un obbligo particolarmente incisivo e ampio, ha omesso di considerare non solo l’interesse dei concessionari ma anche quelli dei concedenti, degli eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell’impresa. Interessi, tutti, che per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente ignorati.

Post di Daniele Iselle

pronuncia_218_2021

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