Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166)"
Il T.A.R. Veneto, aderendo al pronunciamento dell’Ad. Pl. n. 10/2020, afferma che l’istituto del cd. accesso civico generalizzato si applica anche ai contratti pubblici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte ricorda che le procedure di alienazione diretta di beni immobili comunali possono essere condotte in deroga alla disciplina statale, ma in ogni caso devono rispettare le norme e i principii sulla contabilità degli Enti pubblici, e comunque con l’obbligo di assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità nella scelta del contraente privato dell’Amministrazione.
La trattativa privata deve quindi essere prevista da un’espressa previsione regolamentare comunale e solamente in casi eccezionali e tassativi, sempre nel rispetto dei suddetti principii.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, una società era esclusa dalla procedura di gara, perché non riscontrava la richiesta di soccorso istruttorio formulata dalla Stazione appaltante con termine perentorio di 10 giorni assegnato a pena di esclusione ex art. 83, co. 9 d.lgs. 50/2016.
La richiesta di integrazioni non era inviata alla PEC del concorrente, bensì era “caricata” nella c.d. “Area Comunicazioni” della piattaforma telematica della gara; la Stazione appaltante inviava poi una mail ordinaria per avvisare della richiesta l’operatore economico, ma la mail finiva automaticamente nello Spam.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha accolto parzialmente il ricorso della società esclusa, ponendo importanti principi sulle corrette modalità di comunicazione degli atti di gara.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Nel caso di specie, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) bandiva una gara per l’affidamento del servizio di “Comunicazione, pubblicità e informazione del Programma di Rete Rurale Nazionale (RRN)”, qualificandolo come appalto relativo a servizi “prevalentemente” intellettuali, per i quali non vige l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza ex art. 95 d.lgs. 50/2016.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha invece affermato che l’articolazione delle prestazioni oggetto di quell’appalto includeva attività di tipo materiale ed esecutivo, che presupponevano la necessità di adottare le prescritte misure di sicurezza con conseguenziale obbligo di dichiarare i relativi oneri in sede di offerta.
Se in linea generale l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio (cfr. artt. 95, co. 10 ed 83, co. 9 Codice appalti), nel caso specifico il soccorso doveva ritenersi ammissibile, poiché né il bando né il disciplinare evidenziavano in alcun modo la necessità di indicare gli oneri di cui si discute, a causa dell’erroneo convincimento sulla natura dell’appalto in capo alla Stazione appaltante.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Il TAR Veneto ribadisce che la presenza di una normativa statale per la fascia di rispetto stradale non impedisce ai Comuni di prevedere una disciplina più restrittiva in materia, specie in quelle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto alcuna distanza minima dal confine stradale. Ciò che è precluso all’Ente è l’istituzione di fasce di rispetto ridotte – e, dunque, di una disciplina più estensiva – per i tipi di strade già regolate dal Codice della Strada.
La tutela della sicurezza della circolazione, infatti, è un fine che attiene anche al Comune e non solo ai poteri statali: a ciò si aggiunga che l’istituzione di una fascia di rispetto stradale trova proprio fondamento anche nei poteri di ordinato governo del territorio (da intendersi pure quale allineamento dell’abitato) e di pianificazione dell’attività edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, una società proprietaria di un complesso di vari edifici circostanti una corte sostituiva la vecchia copertura di detta corte, costituita da una tenda montata su un telaio metallico, con una struttura di metallo e pannelli di vetro apribili.
Di fronte alle contestazioni del Comune, la società negava che la nuova copertura avesse determinato un aumento di volume o di superficie, essendo la stessa apribile ed inidonea a determinare un volume edilizio.
Il TAR Veneto ha però ricordato che la valutazione degli abusi edilizi presuppone una visione complessiva e non atomistica degli interventi posti in essere, in quanto il pregiudizio arrecato all’assetto urbanistico deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio.
Il TAR, a seguire, ha dichiarato illegittimo il metodo di calcolo della fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 T.U. edilizia compiuto dall’Agenzia delle Entrate, per aver preso in esame il valore dell’intero volume realizzato con la copertura e non il valore delle opere abusive realizzate, nonché per aver utilizzato il metodo cd. dei flussi di cassa per stabilire il valore delle opere invece del metodo sintetico-comparativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Così si esprimeva Clark Gable, interpretando il capo-redattore di un giornale, in un noto film che ormai ha qualche decennio (Teacher’s pet).
In materia di pubblici appalti, è frequente che sia indicato un limite dimensionale per le offerte dei concorrenti.
Tuttavia, il TAR Catanzaro ha ricordato che per giungere alla sanzione della esclusione dell’offerta o dell’oscuramento del numero di pagine superiore al limite fissato, ovvero ancora della rivalutazione dell’offerta senza tenere conto delle parti eccedenti, è necessario che tali sanzioni siano disposte espressamente dalla lex specialis.
Il TAR ha anche ricordato i criteri seguiti dal Consiglio di Stato per distinguere i concetti di foglio, facciata e pagina.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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Il TAR Catanzaro ha affermato che l’atto di rettifica di un mero errore materiale contenuto nel provvedimento rettificato non ha autonoma capacità lesiva e non è impugnabile.
Nel caso di specie, si trattava di un decreto che correggeva il precedente decreto di aggiudicazione nella parte in cui non conteneva un’indicazione separata, nell’importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, della quota di oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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