10 Giugno 2019
Il TAR Piemonte ha di recente ribadito che la competenza in materia sanitaria appartiene alle aziende sanitarie, nonostante la lettera della legge, in tale materia, la riferisca al Sindaco.
In seguito all’entrata in vigore del T.U. Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000), infatti, al Sindaco in materia sanitaria residuano solo poteri di natura emergenziale, mentre gli ordinari controlli di igiene e sanità spettano agli uffici delle ASL.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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