Author Archive for: SanVittore

Piano triennale del fabbisogno di personale: vi è l’onere di impugnazione?

03 Nov 2020
3 Novembre 2020

Il Consiglio di Stato ha riformato una sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del piano triennale del fabbisogno di personale.

Tale atto amministrativo, infatti, ha natura programmatica, vincolante per gli uffici ma senza alcuna rilevanza esterna all’Amministrazione; e non può comunque porsi in contrasto con la disciplina di legge (art. 30, co. 2-bis d.lgs. n. 165/2001), la quale è l’unica fonte idonea ad individuare le regole per il reclutamento del personale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Mobilità volontaria e fabbisogno del personale

03 Nov 2020
3 Novembre 2020

Il Consiglio di Stato ribadisce che il preventivo esperimento della mobilità volontaria, previsto dalla disciplina statale, è prioritario e obbligatorio, al fine di supplire al fabbisogno del personale. La mobilità è infatti divenuta lo strumento privilegiato per l’assunzione dei dipendenti pubblici, ai fini del risparmio di spesa e della migliore allocazione del personale.

Peraltro il Consiglio di Stato non pare escludere, per principio, una discrezionalità della P.A. nelle modalità di scelta del personale in deroga alla disciplina statale, ma questa eventuale volontà di distaccarsi dal criterio preferenziale della mobilità dovrebbe essere adeguatamente motivata dall’Ente.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Sorte del contratto medio tempore stipulato dopo l’annullamento dell’aggiudicazione

03 Nov 2020
3 Novembre 2020

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha offerto utili principi in materia: tra le altre cose il Giudice, in caso di accoglimento del ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto, può regolare la decorrenza della inefficacia del contratto medio tempore stipulato coordinandola con l’esito della ripetizione della gara, quando gli interessi dedotti in giudizio lo richiedano (cfr. artt. 34 e 122 c.p.a.).

Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.

Eccezione di difetto di giurisdizione riproposta in appello

03 Nov 2020
3 Novembre 2020

Il Consiglio di Stato ribadisce il principio per cui, alla luce della disciplina del Codice del Processo Amministrativo (art. 9), l’eccezione di difetto di giurisdizione già sollevata ed espressamente decisa in primo grado non può essere semplicemente riproposta in sede di appello, ma deve essere impugnato il relativo capo della sentenza.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Il caso Breganze: l’eterna lotta tra la riconoscibilità dell’elettore ed il principio della conservazione del voto

02 Nov 2020
2 Novembre 2020

A Breganze (VI) l'elezione del sindaco ha originato due colpi di scena: in un primo momento il TAR ha annullato l'elezione del sindaco e promosso l'altro candidato e poi il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR e rimesso in carica il primo sindaco. 

Il Consiglio di Stato, in riforma del TAR Veneto, ha dichiarato che l’indicazione, nella scheda elettorale per le elezioni comunali, del nome dei futuri assessori esterni, non ne comporta l’annullamento in quanto espressione della volontà dell’elettore di essere riconosciuto, ma deve essere considerato come voto di lista valido.

Il Consiglio di Stato, dunque, ribadisce la necessità di una valutazione caso per caso delle fattispecie riguardanti le competizioni elettorali, e delle ipotesi che si possono presentare davanti al Giudice; e ricorda la necessità di contemperare il principio per cui è nullo il voto da cui sia desumibile l’identità dell’elettore sia con il caso concreto che si va ad affrontare, sia con il principio del favor voti.

E infatti nel caso di specie, il numero di voti che era stato assegnato – e poi annullato dal TAR – era decisamente rilevante, in confronto a un corpo elettorale ristretto (56 schede per una differenza di voti tra liste pari a 5); i voti annullati erano distribuiti in più sezioni elettorali; e infine i soggetti indicati non erano avulsi da un qualsiasi collegamento con le liste che avevano preso parte alla consultazione elettorale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Le opere di urbanizzazione non eseguite si prescrivono?

02 Nov 2020
2 Novembre 2020

Secondo il Consiglio di Stato sì. Il Comune, infatti, ha dieci anni per agire giudizialmente al fini di ottenere l’esecuzione delle oo.uu. connesse ad una convenzione non completamente eseguita e, in caso di decorso del tempo, tali obbligazioni si prescrivono.

Si sottolinea, però, che altra parte della giurisprudenza amministrativa ritiene imprescrittibili tali obblighi di fare.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Opere interne ed estensione del vincolo paesaggistico

02 Nov 2020
2 Novembre 2020

Il TAR Piemonte ribadisce che il vincolo paesaggistico deve essere inteso (nel caso di specie riguardava i viali alberati del centro storico di Torino) in senso logico, interpretando il decreto nel senso che risponde al meglio al suo scopo. È stato pertanto annullato il diniego di sanatoria relativo ad opere interne, non percepibili dall’esterno, fondato sull’incompatibilità con il vincolo paesaggistico, in quanto le stesse concretamente non andavano ad incidere sui beni tutelati.

Peraltro, precisa il TAR, il trattarsi di opere interne che non alteravano l’aspetto esteriore dell’edificio, ad oggi, avrebbe comunque comportato l’applicazione del d.P.R. n. 31/2017, che per le stesse ha escluso la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Ordine di esame dei ricorsi in materia di pubblici appalti

02 Nov 2020
2 Novembre 2020

Il TAR Catanzaro ha osservato che, in caso di aggiudicazione controversa impugnata in via principale dal concorrente perdente e in via incidentale dall’aggiudicatario, il rigetto del ricorso principale comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, perché l’aggiudicatario non potrebbe ottenere alcuna ulteriore utilità, una volta che la sua aggiudicazione sia riconosciuta come legittima.

Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.

Sindacato del Giudice amministrativo sulle valutazioni della Stazione appaltante

02 Nov 2020
2 Novembre 2020

Il TAR Catanzaro ha ricordato che, in linea generale, la Stazione appaltante (S.A.) gode di un’amplissima discrezionalità tecnica nella ponderazione delle offerte dei concorrenti, sindacabile dal Giudice amministrativo (G.A.) solo nei casi di manifesta irragionevolezza o di travisamento.

Tuttavia, ove la S.A. debba limitarsi al mero accertamento della presenza o meno di un elemento predeterminato (cd. metodo di attribuzione on/off), si riespande il sindacato del G.A. che può a sua volta verificare la sussistenza o meno del dato fattuale.

Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.

Il processo amministrativo col “Rito pandemico”

30 Ott 2020
30 Ottobre 2020

Pubblichiamo una nota dell'avv. Alessandra Piola sul processo amministrativo in tempo di emergenza sanitaria, come disciplinato dal decreto legge n. 137 del 2020.

In pratica l'udienza con la presenza fisica dell'avvocato in tribunale non si può più celebrare: a mio giudizio, a questo punto sarebbe davvero giunto il momento di cambiare radicalmente il processo amministrativo.

Magari sarò noioso a ripetere concetti già detti, ma il processo amministrativo si è ridotto a un rito semisegreto nel quale l'avvocato  presenta alcuni atti scritti a un collegio, perlopiù non ha la più pallida idea di cosa pensi quel collegio e poi spera in Dio che gli vada bene.

A mio giudizio sarebbe fondamentale, per garantire un vero contradittorio (peraltro prescritto dall'articolo 111 della Costituzione), che il collegio dicesse esplicitamente agli avvocati cosa ha pensato leggendo le carte e come è orientato a decidere, in modo che essi possano proporre osservazioni e argomentazioni sulle questioni rilevanti in concreto, alla luce dell'orientamento del collegio (e non a caso), e il collegio possa arrivare a una decisione finale maggiormente ponderata.

A quel punto il collegio potrebbe confermare la prima soluzione oppure anche cambiare idea.

Ovviamente, se è necessario (come in questo periodo di emergenza sanitaria), tutto questo si potrebbe fare anche per iscritto, ma perlomeno l'avvocato saprebbe di quale questioni ha senso scrivere qualcosa e non brancolerebbe nel buio processuale.

Finora, invece, ha dominato l'idea che il contraddittorio sia un affare che riguarda il ricorrente e il resistente: si svolge sì davanti al giudice, ma a un giudice muto, come una Sfinge che tutto vede, ma non si sa cosa pensi.

Ma non è scritto nelle stelle che questo sia e debba essere per l'eternità il vero contraddittorio: a me sembra che sarebbe molto più proficuo un contraddittorio che coinvolga il soggetto che poi decide.

Attualmente, infatti, il contradditorio è una sorta di rappresentazione teatrale abbastanza strana, nella quale gli avvocati parlano di vari argomenti casuali, sperando di indovinarne uno che interessi al giudice, con particolare attenzione alle smorfie del volto del giudice per trarne spunti dialettici, come gli aruspici dell'antica Roma facevano con i loro oggetti per trarne presagi.    

E, nonostante l'evidente inefficienza del sistema, alla maggior parte degli operatori del diritto sembra che sia "normale" così: credo che si tratti del consueto fenomeno del rassegnato ossequio alle tradizioni, anche quando non sono buone tradizioni.

E' utile ricordare cosa dice l'art. 111 della Costituzione:

"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

Quello che ho proposto sopra sarebbe sicuramente un giusto processo nel contraddittorio delle parti.

I riti che si usano attualmente a mio parere rappresentano, invece, una concezione arcaica e molto poco pratica e funzionale della giustizia amministrativa.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Il processo amministrativo col decreto legge 137 del 2020

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