La nullitĂ degli atti notarili di immobili abusivi secondo le SS.UU. della Cassazione (Cass. 8230/2019)
Pubblichiamo il link a un interessante articolo del notaio D'Ambrosio di Pescara
Pubblichiamo il link a un interessante articolo del notaio D'Ambrosio di Pescara
Una indicazione interessante emersa dal seminario è che il termine di prescrizione decennale per il comune per recuperare il costo di costruzione a suo tempo non pagato decorre da 60 giorni dopo la fine lavori.Â
Pubblichiamo i dati per partecipare allo ZOOM IT di Italiaius sulle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 26.02.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, con l'avv. Stefano Bigolaro e l'avv. Stefano Canal.
Il collegamento sarĂ attivato alle ore 8.55.
Il videoseminario breve durerĂ dalle ore 9 alle ore 9.50 circa.
Abbiamo semplificato la modalitĂ di accesso e, quindi, si dovrebbe poter accedere semplicemente cliccando sul seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/84405376433
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Qualora venisse richiesto l'ID, è il seguente
ID: 844 0537 6433
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Nel caso di specie, nelle N.T.A. del P.A.T. di un Comune si legge che le zone di riqualificazione e riconversione presuppongono la preesistenza di un insediamento da riqualificare o riconvertire.
Il TAR Veneto ha ricostruito la nozione di insediamento alla luce, da un lato, del Dizionario della lingua italiana e, dall’altro, dell’amplissima discrezionalità di cui gode il Comune in sede di pianificazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. stabilisce che l’accordo di programma comporta ex se la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera pubblica, ai sensi dell’a art. 34, comma 6 del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. art. 12, co 1, lett b), del d.P.R. n. 327/2001. Nella medesima sentenza il Collegio chiarisce anche i confini dell’eccesso di potere per sviamento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Recentemente, il TAR Piemonte ha ricordato che l’utilizzo del soccorso istruttorio così come previsto dal d.lgs. n. 50/2016 non corrisponde esattamente al generale “potere di soccorso" spettante in capo al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della l. n. 241/1990, e utilizzabile nell’ambito dei concorsi pubblici per l’assunzione del personale. Il soccorso istruttorio, infatti, costituisce un obbligo per la stazione appaltante, mentre il secondo è un potere discrezionale del R.U.P.
In tale seconda ipotesi, infatti, bisogna comparare il potere di soccorso in senso lato con il principio generale di autoresponsabilità del privato: e nel caso di un concorso pubblico per l’assunzione di personale, l’alto numero di candidati che presentano domanda giustifica la riduzione del potere di soccorso della P.A., specie se erano state chiaramente indicate nel bando le modalità di compilazione della domanda.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto ha affermato che la terza arrivata in una procedura di gara ha interesse a ricorrere qualora l’utilità avuta di mira, finale o strumentale, derivi in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso: perciò, non è sufficiente che tale utilità possa conseguire in via mediata da eventi incerti e potenziali.
Nel caso di specie, vi era una gara con più lotti (tra cui, per semplicità , Lotto 1 e Lotto 2), cui partecipavano varie imprese (tra cui, si supponga, Alfa e Beta). Alfa diveniva aggiudicataria del Lotto 1 e seconda classificata del Lotto 2: Beta, terza classificata del Lotto 2, impugnava l’aggiudicazione ad Alfa per il Lotto 1, senza spiegare come questo l’avrebbe aiutata nella gara di cui al Lotto 2.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Italiaius organizza per giovedì 30 aprile 2020, ore 9-9.50 circa un videoseminario breve sulle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 26.02.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».
Il seminario verrĂ effettuato sulla piattaforma Zoom.
Relatori avv. Stefano Bigolaro e avv. Stefano Canal.
Ricordiamo che per potervi accedere è necessario installare Zoom sul computer o sul cellulare.
Il link per l'accesso sarĂ pubblicato su Italiaius alle ore 8.45 della mattina del seminario.
Ci sarĂ utile per preparare il convegno ricevere per tempo i vostri quesiti, usando la funzione "comments" in calce al presente post.
Pubblichiamo il decreto legge 18/2020, coordinato con la legge di conversione, che è stata approvata dalle camere, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
arch. Fiorenza Dal Zotto - dirigente comunale
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