Sulla revoca dei provvedimenti amministrativi
Il T.A.R. si sofferma sulla motivazione che deve sorreggere la revoca dei provvedimenti amministrativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulla motivazione che deve sorreggere la revoca dei provvedimenti amministrativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Secondo il T.A.R. Puglia no: l’affidamento diretto al di sotto dei 40.000,00 Euro, ex art. 36, c. 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, infatti, non richiede una motivazione, da parte della S.A., sullo stato di necessità e/o di urgenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Pubblichiamo l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 46 del 04 maggio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. [Protezione civile e calamità naturali]", in vigore dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia ha organizzato sul tema un seminario webinar sabato 11 maggio 202o, ore 15-16.30
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione presso la segreteria organizzativa, Avv. Ph.D. Maria Francesca Tropea: mariafrancesca.tropea@gmail.com
Nessuno, dato che secondo il T.A.R. Basilicata si tratta di un’attività edilizia libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte, di recente, ha ribadito che i procedimenti di cui all’art. 87, co. 9 del d.lgs. n. 259/2003, aventi ad oggetto l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, si perfezionano mediante silenzio-assenso qualora la P.A. non si esprima entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Eventuali provvedimenti di diniego adottati successivamente allo scadere del termine dovranno avere la forma e il contenuto dell’annullamento in autotutela.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Di recente, il TAR Piemonte ha ricordato che, in seguito all’introduzione dell’art. 3-bis nella l. n. 241/1990, non si può considerare mera irregolarità la mancata compilazione di un formulario on line.
Infatti, le esigenze di speditezza e i principii di economicità ed efficacia giustificano la richiesta della P.A. che i privati che desiderano partecipare ad un concorso pubblico compilino, a pena di esclusione dalla gara, la domanda con modalità telematiche; la relativa norma di bando che prescrive l’esclusione del privato, quindi, è da considerarsi legittima.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Di recente, il TAR Veneto ha ricordato che, in presenza di motivi di ricorso non adeguatamente specificati, il ricorso medesimo deve essere dichiarato inammissibile.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
L'art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020 , n. 28 contiene "Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa"
I commi 3 e 4 di tale articolo attribuiscono al Presidente del Consiglio di Stato la competenza in via permanente a disciplinare con un proprio decreto il processo amministrativo telematico, con efficacia abrogativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40:
"2. Il comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2 -quater dell’articolo 136 dell’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo".
Sulle perplessità che tale disposizione suscita tra i giuristi, pubblichiamo il link a una intervista radiofonica su https://webradioiuslaw.it/ al prof. Francesco Volpe, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Padova
L'avv. Andrea Calzolaio di Macerata, che sentitamente ringraziamo, ci invia un testo, che volentieri pubblichiamo, sulla sospensione dei procedimenti amministrativi.
Il testo costituisce una rielaborazione della relazione svolta per il primo tavolo di informazione e discussione promosso da Asam (Associazione studi amministrativi delle Marche) e Confindustria Macerata tenutosi il 22 aprile 2020, cui hanno partecipato oltre ottanta fra imprese, professionisti, funzionari di enti pubblici, molti dei quali sono intervenuti con quesiti e esperienze.
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