Il TAR Veneto ha offerto alcuni principi utili, con riguardo all’azione di ottemperanza con la quale il privato chiede che la P.A. si conformi al giudicato civile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 489/2018, ha affermato, tra le altre cose, che il c.d. soccorso istruttorio processuale di matrice pretoria deve essere applicato rispettando i termini processuali del c.p.a. Detto in altre parole, se il c.d. soccorso istruttorio sostanziale di cui all’art. 83, c. 9 del d. lgs n. 50/206 impone all’offerente di produrre quanto richiesto dalla S.A. nel termine da questa fissato e, comunque, non superiore a dieci giorni, quello c.d. processuale permette al concorrente di produrre, nel corso del processo, la documentazione mancante nel rispetto dei termini di costituzione in giudizio di cui agli artt. 42-46-73 c.p.a.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha spiegato che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, co. 2 T.U. edilizia può essere irrogata al posto della demolizione di un abuso edilizio quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti: 1) decorso del termine entro cui il privato avrebbe dovuto demolire e non l’ha fatto; 2) pregiudizio che la parte dell’edificio conforme al titolo edilizio subirebbe in caso di demolizione della parte non conforme.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Lo ha affermato il TAR Catania, poiché anche il cambio d’uso senza opere da residenziale a commerciale – come nel caso di specie – genera un incremento del carico urbanistico che richiede il pagamento degli oneri concessori.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Piemonte si è soffermato sulla possibile persistenza di interesse alla decisione di un ricorso avverso l’esclusione da una procedura ad evidenza pubblica, nel caso lo stesso venga dichiarato improcedibile per mancata impugnazione dell’aggiudicazione. Il problema era sorto, in particolare, relativamente all’apertura della procedura sanzionatoria avanti all’ANAC nei confronti della società ricorrente.
In merito il Giudice ha dapprima ribadito che la mancata impugnazione dell’aggiudicazione (anche in caso di ricorso avverso l’esclusione) comporta la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; quindi ha affermato che, stante la lesività solo potenziale del provvedimento di esclusione, a cui non è detto consegua l’iscrizione nel casellario di una annotazione interdittiva proveniente da ANAC, non sussiste alcun persistente interesse alla decisione.
Aggiunge ancora il TAR che la segnalazione all’ANAC dell’avvenuta esclusione è atto prodromico ed endoprocedimentale, di per sé non immediatamente ed autonomamente lesivo dell’interesse del soggetto.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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L'Università di Padova ha organizzato per lunedì 6 maggio 2019, presso il Palazzo del Bo', un convegno dal titolo "Monismo e dualismo del sistema di giustizia amministrativa".
Il convegno è gratuito, non richiede prenotazione e l'Ordine degli avvocati di Padova riconosce alla partecipazione 5 crediti formativi
Il d.lgs. 14/2019, cd. Codice della crisi d’impresa (destinato a sostituire la vecchia legge fallimentare del 1942) ha modificato il d.lgs. 122/2005, che disciplina le garanzie per il compratore nelle cd. vendite di casa su carta, ovvero di immobili da costruire.
Il problema di queste operazioni immobiliari, come noto, sta sostanzialmente nel rischio che la ditta costruttrice fallisca o comunque subisca una procedura concorsuale prima di aver concluso la vendita in favore del privato, il quale però ha già sostenuto in tutto o in parte i costi dell’immobile.
Le nuove norme pongono nuove garanzie a beneficio del compratore, il che ovviamente si traduce in nuovi oneri formali e sostanziali per il venditore-costruttore.
Si noti che la riforma si applica ai contratti aventi ad oggetto immobili erigendi per i quali il Permesso di Costruire sia stato richiesto dopo il 16 marzo 2019.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte si è di recente espresso in merito alla possibilità o meno di applicare l’art. 11, co. 4 della l. n. 241/1990 (relativo all’indennizzo spettante ai privati il cui interesse venga frustrato dal recesso unilaterale della P.A. da un accordo procedimentale) anche agli accordi tra le Amministrazioni ex art. 15 l. proc. amm.
In merito ha rilevato che, trattando l’art. 11 di rapporti sproporzionati tra privati e Amministrazione e l’art. 15 di rapporti equiordinati tra PP.AA., le due situazioni non possono essere parificate tra loro. Pertanto, correttamente non è stato previsto il richiamo al citato comma 4 nell’art. 15 della l. n. 241/1990: tale indennizzo finirebbe infatti per frustrare la ratio di cooperazione che sottende agli accordi tra Amministrazioni, e costituirebbe un ulteriore aggravio per la fiscalità generale.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il TAR Piemonte si è di recente soffermato sul principio comunitario di precauzione e sulla sua portata, in relazione allo sversamento di una possibile sostanza nociva.
Il Giudice ha sottolineato che, per invocare tale principio, è necessario che vi sia un fenomeno potenzialmente pericoloso, appurato ed individuato in base ad una valutazione la più possibile completa, che però non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza. In tale caso la P.A. deve fornire la prova della nocività del fenomeno, anche solo potenziale; per poi riversare l’onere della prova dell’assenza di pericolo sull’impresa destinataria del provvedimento amministrativo.
Il TAR ha peraltro specificato che, per provare la nocività del fenomeno, la P.A. può eterointegrarsi, non essendo limitata alle proprie conoscenze, ma potendo fare riferimento a studi esterni, anche stranieri o provenienti da altre PP.AA. competenti in altri ambiti.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Nel caso di specie, un privato realizzava una tettoia fissa in un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, mentre il titolo edilizio aveva autorizzato una tettoia precaria.
Il TAR Catania ha affermato che questo intervento è stato eseguito in totale difformità dal titolo edilizio, ai sensi dell’art. 32, co. 1 e 3 T.U. edilizia.
Per le stesse ragioni il TAR ha rigettato le eccezioni del privato, secondo cui tale intervento poteva essere oggetto di SCIA in sanatoria, ovvero poteva ricevere la sola sanzione pecuniaria ex art. 37 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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