Per l’accesso agli atti l’interessato non è tenuto a specificare i dati identificativi del documento
Il TAR Veneto afferma che non costituisce un onere del richiedente l’esatta indicazione dei dati identificativi di ciascun documento di cui è chiesto l’accesso trattandosi di elementi che ordinariamente non sono nell’ ordinaria disponibilità e cognizione del privato. Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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