Limitatamente a una sua attività di pubblico interesse, anche un soggetto privato è sottoposto al diritto di accesso
L’art. 22, comma 1, della legge 241/1990 dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che si intende «…per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario…». Il TAR Milano approfondisce la questione, ritenendo che l’attività svolta dalla società privata resistente oggetto della […]
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