La autotutela ex artt. 378 L. 20/3/1865, n. 2248, allegato F), e 823 del codice civile non è soggetta al termine annuale delle azioni possessorie
Lo precisa una sentenza del TAR Veneto. Ricordiamo che l’articolo 1168 del codice civile fissa il termine di decadenza di un anno per esperire l’azione possessoria di reintegrazione e lo stesso termine è stabilito dall’articolo 1170 per l’azione di manutenzione. Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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