I Comuni sono liberi di istituire sia un servizio congiunto di segreteria sia la figura del vicesegretario comunale
Il T.A.R. Milano statuisce dapprima che i Comuni possono scegliere se istituire (o meno) un servizio congiunto di segreteria e che, ove giungono alla stipula della relativa convenzione, sono liberi di prevedere (o meno) la figura del vicesegretario comunale.

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