I Comuni sono liberi di istituire sia un servizio congiunto di segreteria sia la figura del vicesegretario comunale

17 Nov 2014
17 Novembre 2014

Il T.A.R. Milano statuisce dapprima che i Comuni possono scegliere se istituire (o meno) un servizio congiunto di segreteria e che, ove giungono alla stipula della relativa convenzione, sono liberi di prevedere (o meno) la figura del vicesegretario comunale.

Nella sentenza n. 2700/2014 si legge: “3. Al riguardo, è utile richiamare le disposizioni contenute in materia nel D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e nel D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127).

In generale, con riferimento alla figura del vicesegretario, l’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”.

Più specificamente, con riguardo alla possibilità di esercitare in forma associata tra più Enti il servizio di segreteria comunale, l’art. 98, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 si limita a prevedere che “i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia”.

Sul tema, inoltre, l’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 (rubricato significativamente “Convenzioni di segreteria”) così dispone:

“1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria.

  1. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia.

… omissis”.

3.4. Alla luce del quadro normativo così delineato emerge che:

- non è configurabile, in capo agli Enti che decidano di stipulare una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segreteria, alcun obbligo di individuare, accanto al Segretario, anche la figura del vicesegretario;

- la scelta se prevedere o meno un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, è rimessa all’autonomia regolamentare del singolo Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

3.5. Orbene, ritiene il Collegio che in virtù di tale autonomia, e in assenza di previsioni normative espresse di segno contrario (tale non potendo considerarsi la deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, richiamata dall’Amministrazione resistente), i Comuni che addivengano, come nel caso di specie, alla stipula di una convenzione per l’esercizio delle funzioni di segreteria, restino liberi di decidere non solo se individuare o meno la figura del vicesegretario, ma anche, in caso affermativo, se attribuirne le funzioni ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Milano 2700 del 2014

 

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC