Non spetta al Comune tutelare i siti sensibili dalla apertura delle sale da gioco

31 Ott 2014
31 Ottobre 2014

Il TAR Emila Romagna ricorda che la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli e non  al Comune.

Si legge nella sentenza n. 976 del 2014: "E’ impugnata la variante alle NTA del PRG approvata con delibera del Consiglio Comunale di Comacchio n. 105/2013 nella parte in cui vieta l’apertura di sale da gioco entro un raggio di 500 metri da siti sensibili.

Il ricorso è fondato in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012.

Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012.

Pertanto, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Emilia Romagna 976 del 2014

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