Silenzio-assenso e primo condono
Il TAR Veneto ha ricordato che il silenzio-assenso sull’istanza di condono ex l. 47/1985 può formarsi solo allorché ricorrano tutti i presupposti normativamente previsti, ivi compreso il completamento delle opere entro il termine fissato dall’art. 31 l. cit., il cui onere della prova grava sul privato istante. Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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