Nuovi documenti in grado d’appello, nel processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel giudizio amministrativo d’appello, la produzione di nuovi documenti, ai sensi dell’art. 104, co. 2 c.p.a., è ammessa soltanto quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. […]

Commenti recenti