La P.A. non ha l’obbligo di rispondere alle istanze di annullamento in autotutela (salvo i casi di cd. autotutela doverosa)
Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e, pertanto, non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio. Post di Alberto Antico – avvocato

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