Riparto dell’onere della prova
Il TAR Veneto ribadisce che se il privato contesta l’assenza di una motivazione del provvedimento, basta che provi tale circostanza; se però ne contesta la scorrettezza, deve provarla con altri mezzi, che non possono essere solo testimonianze precedentemente rese e già analizzate. Post di Alessandra Piola – avvocato
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